TEMPI DI GUIDA E RIPOSO, IL MINISTERO EMANA UNA CIRCOLARE
02 aprileDa pochi giorni è stata pubblicata la circolare n. 300/A/2438/17/11/20/3 del 24 marzo 2017 dal titolo “Disposizioni in materia di corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici e in materia di istruzione dei conducenti e di controllo sulle attività degli stessi” . Questa ha definitivamente chiarito quali siano gli oneri a carico delle aziende di trasporto che non vogliano rispondere a titolo di responsabilità propria, ex art. 174 co. 14 C.d.S., nel caso in cui gli autisti alle proprie dipendenze commettano una o più violazioni alla normativa sui periodi di guida, sulle pause e sul riposo giornaliero e settimanale.
Il pregio della circolare consiste nell’aver coordinato, con un’interpretazione unitaria, le diverse norme che incidono su questo specifico argomento, ovvero l’art. 10 del Reg. CE 561/06, l’art. 33 del Reg. UE 165/2014 e il Decreto del Direttore Generale per il Trasporto Stradale e per l’Intermodalità del Ministero delle Infrastrutture e Dei Trasporti n. 215/2016, con i chiarimenti forniti dalla circolare n. 2720 R.U. del 13.02.2017.
Come abbiamo sempre sostenuto, e in linea con la giurisprudenza sul tema, (cfr. articoli sul Decreto Ministeriale 215/2016 parte 1 e parte 2 e sulle Sanzioni all’azienda per il mancato rispetto delle norme sui tempi di guida e riposo) quest’ultima circolare chiarisce ancor meglio alcuni aspetti che erano rimasti controversi e in particolare:
1. La formazione, l’istruzione e il controllo dell’attività degli autisti sono attività necessarie ma non sufficienti ad escludere la responsabilità dell’azienda.
Come più volte ribadito, tali attività non sono un obbligo, il cui mancato adempimento venga sanzionato autonomamente. Se gli autisti rispettano la normativa e non commettono infrazioni, si presume che l’azienda stia adempiendo in modo adeguato ai propri obblighi e non riceverà mai una richiesta di esibizione dei certificati di formazione, o la prova di aver adempiuto agli oneri di istruzione e controllo.
Il problema si pone quando uno o più autisti vengono sanzionati; in tal caso, infatti, sussiste una presunzione di colpa a carico dell’azienda (appare improprio il termine “responsabilità oggettiva” utilizzato nella circolare). In tali circostanze è onere dell’azienda dimostrare l’assenza di colpa; sarà necessario, quindi, dimostrare di aver fatto svolgere la formazione e di aver adeguatamente istruito e controllato gli autisti, secondo le modalità indicate nel Decreto Dirigenziale 215/2016 e nella circolare del febbraio 2017, sopra citati.
Tuttavia, la circolare oggetto di questo articolo chiarisce una questione che non era sfuggita ai lettori più attenti: come si risolve la questione legata all’onere di dimostrare l’adeguata organizzazione del lavoro prevista dall’art. 10 del Reg. CE 561/06 e non trattata nel Decreto Dirigenziale?
Sul punto le argomentazioni contenute nella circolare appaiono condivisibili: “non è sufficiente formare, istruire e controllare, occorre anche ben organizzare l’attività dei conducenti”; tuttavia, il Ministero chiarisce anche che ogni violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 165/2014 e del Capo II del Regolamento (CE) n. 561/2006 non può essere considerata di per sé indice di una carente organizzazione dell’attività dei conducenti; inoltre viene correttamente dato atto della necessità, alla luce della novella normativa, di attenuare il tenore eccessivamente afflittivo che oggi è generato dall’automatica contestazione dell’art. 174, comma 14, C.d.S., per ogni violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 561/2006 commessa da ciascun dipendente dell’impresa.
Il Ministero, in modo del tutto condivisibile, ritiene che questo difficile punto di equilibrio possa essere trovato nell’individuazione di tutte quelle infrazioni lievi che non presuppongono evidenti carenze organizzative, come quelle individuate dal Regolamento (CE) n. 561/2006 e definite come infrazioni minori (IM) nell’allegato III del Regolamento UE n. 403 del 2016, che integra il regolamento CE n. 1071/2009, relativo alla classificazione di infrazioni gravi delle norme dell’Unione che possono portare alla perdita dell’onorabilità del trasportatore su strada.
Ciò significa che, ad esempio, nel caso di un’infrazione che superi di non oltre il 10% il limite temporale di guida giornaliera, l’autista subirà la sanzione prevista dall’art. 174 comma 4 C.d.S., ma l’azienda che abbia adempiuto agli oneri di formazione, istruzione e controllo non sarà più ritenuta responsabile e non subirà la sanzione prevista dall’art. 174 comma 14 C.d.S..
2. Già in sede di controllo è possibile escludere la responsabilità dell’azienda.
La novità più interessante della circolare è rappresentata dal fatto che, contrariamente a quanto sostenuto finora (vedi circolare circolare n. 300/A/4688/12/111/20/3 del Ministero dell’Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza), in caso di contestazione su strada o presso l’azienda, le forze di polizia potranno autonomamente decidere di non contestare all’azienda la violazione dell’art. 174 comma 14. Ciò potrà avvenire solo in presenza di infrazioni minori e solo quando possano verificare immediatamente l’adempimento da parte dell’azienda degli oneri a proprio carico. Sulla base delle disposizioni contenute nella precedente circolare, invece, le forze di polizia non avevano autonomia decisionale, e, in caso di violazioni dell’autista, dovevano contestare all’azienda la violazione degli obblighi di formazione, istruzione, controllo e organizzazione, sanzionandola ai sensi dell’art. 174 comma 14 C.d.S.; l’azienda poi doveva attivarsi in sede di ricorso amministrativo o giurisdizionale per dimostrare l’assenza di responsabilità, partendo, tuttavia, da una presunzione di colpa a proprio carico.
Questa novità, se applicata correttamente dalle forze di polizia e dagli altri organismi di controllo, sia su strada che presso le aziende di trasporto, consentirà di ridurre drasticamente il numero di infrazioni contestate e, di conseguenza, il contenzioso, che finora è stato necessario attivare, affinché i giudici pronunciassero con sentenza i principi, che ora sono stati cristallizzati con questa importante circolare.
Appare pertanto quanto mai opportuno che le aziende di trasporto recepiscano subito tali importanti novità, premunendosi di adempiere agli oneri a proprio carico e fornendo poi a ciascun autista la documentazione da portare con sé, allo scopo di escludere già in sede di controllo responsabilità a proprio carico.
Tale documentazione dovrà essere almeno la seguente:
a. Certificato di formazione,
b. Istruzioni Annuali
c. ultima lettera di notifica e/o richiamo consegnata all’autista, attestante il controllo periodico sull’attività dell’autista, con le modalità indicate nel Decreto Dirigenziale e nella citata circolare del febbraio 2017.
Articolo a cura dell Avv. Federico Gallo, esperto di tutela degli utenti della strada e di controversie relative alla violazione delle norme sulla circolazione (Codice della strada, Reg. CE 561/06, D.Lgs 286/2005, etc.).