RUI - Registro unico ispettori revisioni
ISCRIZIONE RUI
Quando presentare istanza di iscrizione al RUI?
Gli ispettori possono presentare l'istanza di iscrizione al RUI dal 16/06/2025 al 31/08/2025.
A partire dal giorno 01/11/2025 non potranno esercitare la funzione di ispettore delle revisioni coloro che non risultino iscritti al RUI o, se già iscritti nel vecchio applicativo RUI, non abbiano provveduto ad aggiornare i dati già registrati nel vecchio applicativo RUI.
Al seguente link, tutte le istruzioni operative per procedere: Il portale dell'Automobilista - Istruzioni operative per il Registro Unico Ispettori (RUI) - Dettaglio News
Fino al momento di attuazione e di piena operatività dei sistemi di accesso alla piattaforma tramite MFA con SPID livello 2 o CIE, l'accesso al RUI avverrà attraverso l'utilizzo delle credenziali rilasciate dal CED.
ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI
La frequenza al corso di aggiornamento di cui all'articolo 9, comma 2, dell'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 17 aprile 2019, è obbligatoria per mantenere l’iscrizione al RUI.
Quando deve essere assolta?
Ispettori ope legis già autorizzati prima del 31/08/2018
- entro il 31 marzo 2025 per gli ispettori equiparati ope legis agli ispettori autorizzati di modulo B, abilitati o autorizzati prima del 31 dicembre 2010;
- entro il 31 dicembre 2025, per gli ispettori equiparati ope legis agli ispettori autorizzati di modulo B, se abilitati o autorizzati tra il 1° gennaio 2011 e il 31 agosto 2018.
- entro tre anni dalla data dell'esame di modulo C se ispettore ope legis che ha provveduto ad integrare la propria abilitazione di “Responsabile Tecnico” in modulo C. Ogni corso di aggiornamento successivo al primo deve essere frequentato entro e non oltre 6 mesi precedenti la data di scadenza della formazione posseduta.
Nuovi Ispettori abilitati secondo l’Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 17 aprile 2019 e relativi decreti attuativi
- entro tre anni dalla data dell'esame di modulo B oppure, se conseguito, di modulo C. Ogni corso di aggiornamento successivo al primo deve essere frequentato entro e non oltre 6 mesi precedenti la data di scadenza della formazione posseduta.
Fatto salvo quanto disposto sopra, la formazione di aggiornamento ha validità di 3 anni decorrenti dalla data di rilascio dell'attestato di aggiornamento della formazione.
Validità attestato
Per poter essere utilmente caricato nel RUI, ai fini dell'aggiornamento delle informazioni relative agli obblighi formativi, l'attestato di frequenza con profitto ha validità di 6 mesi dalla data di rilascio da parte dell'organismo di formazione.
Per procedere all'aggiornamento delle informazioni relative agli obblighi formativi, l'ispettore accede alla piattaforma e provvede a caricare l'attestato di frequenza con profitto, in corso di validità, ed a valorizzare nell'apposito campo la data di emissione dell'attestato stesso.
Cosa succede se aggiorno l’abilitazione entro la scadenza?
La posizione dell'ispettore all'interno del RUI passa dallo stato di "attivo" allo stato di "non attivo", fino alla regolarizzazione dei requisiti. Lo stato "non attivo" non consente il collegamento con il CED per operare le revisioni dei veicoli.
In ogni caso, qualora l'organismo di supervisione competente accerti l'insorgere di una delle fattispecie previste dall'articolo 18, comma 1, del D.M. 15 novembre 2021, l'organismo di supervisione territorialmente competente adotta i provvedimenti di sospensione e revoca, secondo le disposizioni del medesimo articolo e registra all'interno del RUI gli esiti derivanti dai medesimi.
Nei casi di sospensione e revoca, la posizione dell'ispettore nel RUI passa dallo stato di "attivo" allo stato di "sospeso" o "revocato". Lo stato "sospeso" e "revocato" non consente il collegamento con il CED per operare le revisioni dei veicoli.