LEGGE MACRON: DECRETO N 418/2016 DEL 07/04/2016

26 luglio

Con un provvedimento che entrerà in vigore il prossimo 1° luglio 2016, la Francia estende le proprie disposizioni sul lavoro anche alle aziende straniere che distaccano lavoratori nel trasporto merci su strada e la navigazione interna sul proprio territorio, in esecuzione della “Legge Macron” sul contrasto al dumping sociale.

Quindi, dal 1° luglio 2016, ai trasporti di cabotaggio ed a quelli internazionali aventi come origine o destinazione la Francia (sono esclusi i trasporti in transito) si applicano le regole del 'distacco' che,  per il conducente straniero, prevedono uno stipendio superiore o almeno uguale al salario minimo percepito da un autista francese, oggi pari a 9,61€/h (SMIC = Retribuzione minima interprofessionale de Croissance).

Sul punto si precisa che In Italia, il salario minimo previsto dal CCNL Autotrasporto merci è pari a € 10,12 per il livello 3°S e a € 9,85 per il livello 3°, quindi è superiore a quello francese.

Di seguito riportiamo gli aspetti operativi più importanti sulla somministrazione transnazionale ed i contenuti dell’attestazione di distacco:

a) le imprese devono rilasciare un’attestazione, in lingua francese, valida massimo 6 mesi, prima della prima operazione di distacco, che può coprire più periodi senza che vi sia la necessità di dettagliare anticipatamente queste operazioni. Le imprese devono inoltre designare un rappresentante in territorio francese (il modello non è ancora pubblicato sul sito del Ministero del lavoro francese);

b) l’attestazione deve riportare:

- le coordinate dell’impresa che utilizza il lavoratore con indirizzo postale ed elettronico;

- nome, cognome, data di nascita, del/dei dirigenti dell’impresa distaccante, designazione dell’organismo di sicurezza sociale al quale l’impresa versa i contributi del distaccato;

- nome, luogo e data di nascita del distaccato con l’indirizzo di residenza abituale, nazionalità, data e firma del contratto di lavoro ed il diritto applicabile, qualificazione professionale;

- salario orario lordo (in euro) e modalità della presa in carico da parte dell’impresa delle spese per vitto ed alloggio;

- nome, cognome o ragione sociale del rappresentante in territorio francese, con indicazione di recapiti telefonici ed indirizzi postale ed elettronico;

- iscrizione dell’impresa di trasporto nel REN, di cui al Regolamento n.1071/09;

c) il lavoratore deve essere in grado di esibire in qualsiasi momento una copia dell’attestazione di distacco, che deve essere conservata a bordo del veicolo (nel caso di due società appartenenti allo stesso gruppo di imprese: una copia in francese del contratto di messa a disposizione del lavoratore distaccato alla controllata con sede in Francia).

Sul sito del Ministero del lavoro francese sarà disponibile un modello on-line di attestazione di distacco (www.travail-emploi.gouv.fr) che si compone di due copie, una conservata a bordo del veicolo a cura del lavoratore distaccato e l'altra dal rappresentante della società in Francia.

Gli agenti possono controllare il rappresentante della società in Francia fino a 18 mesi successivi al termine del periodo di distacco; in particolare, egli dovrà rispondere dell’attestazione del distacco e del bollettino del salario.

La responsabilità del datore di lavoro è estesa al destinatario del servizio, che è parte del contratto di trasporto.

Le sanzioni (fino a 750 euro) vengono applicate nel caso di:

- mancanza dell’attestazione di distacco a bordo del veicolo;

- l’attestazione di distacco detenuta dal lavoratore distaccato è riempita in modo errato o non completo.

Un’altra infrazione che sarà punita con sanzioni fino a 450 euro è la mancanza a bordo del veicolo degli altri documenti che devono essere conservati dal lavoratore distaccato (mancanza del contratto di lavoro: soltanto nel distacco è obbligatoria la traduzione in francese, non in caso di cabotaggio e nei trasporti internazionali con origine/destinazione Francia).

La mancanza del rappresentante designato è punita con una sanzione di 2000 euro per ciascun somministrato.

In relazione all’impatto che la nuova legge potrà avere per le aziende che operano in Francia, al pari di quanto già avvenuto in precedenza per la Germania, anche in questo caso le istituzioni europee si stanno muovendo: il 16 giugno scorso, la Commissione UE ha aperto una procedura d’infrazione nei confronti del Governo francese che ha 60 gg di tempo per presentare le proprie controdeduzioni. L’azione della Commissione, tuttavia, non comporta la sospensione della legge e il Governo francese è determinato a procedere anche se, la stessa autorità francese, ha assicurato che nella fase di avvio le sanzioni non saranno applicate.

 

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