CHIARIMENTI IN MERITO ALLA VALIDITA’ DELLA CQC OTTENUTA PER DOCUMENTAZIONE

27 luglio

SCADENZA 09/09/2013 O 09/09/2014

Rientrano in tale casistica i conducenti che NON hanno frequentato corsi di formazione periodica.

Tali conducenti devono frequentare un corso di formazione periodica entro le nuove date di scadenza prorogate di 2 anni (ovvero entro il 9.9.2015 o 9.9.2016, a seconda che sia trasporto di persone o di cose).

 

N.B.: Dopo il 9.9.2015 o 9.9.2016, il titolare che non ha provveduto a partecipare al corso di rinnovo NON potrà guidare per professione. Inoltre, se trascorrono più di due anni dalle nuove scadenze della CQC, il conducente dovrà sostenere oltre al corso anche un esame.

 

SCADENZA 09/09/2018 O 09/09/2019

Rientrano in tale casistica i conducenti che hanno frequentato un corso di formazione periodica:

  • prima del 27/8/2013, quando non esisteva ancora la proroga di validità di 2 anni;
  • dal 26/7/2014, cioè da quando non trova più applicazione la predetta proroga.

 

SCADENZA 09/09/2020 O 09/09/2021

Rientrano in tale casistica i conducenti che hanno frequentato un corso di formazione periodica dal 27/08/2013 al 26/07/2014.

 

N.B.: Per evitare la circolazione di patentiCQC che abbiano durata di validità superiore a cinque anni (Es.: dal 09/09/2014 al 09/09/2021, sono sette anni), appena verrà chiesto il duplicato della patente, la Motorizzazione procederà automaticamente a calcolare il nuovo termine di validità della CQC, che sarà non superiore a cinque anni dalla data di presentazione dell’istanza di duplicato.

QUESTO VUOL DIRE CHE LE SCADENZE CQC 09/09/2020 E 09/09/2021 NON ESISTONO!

IN REALTA’ QUESTE CQC SCADRANNO RISPETTIVAMENTO IL 09/09/2018 O 09/09/2019. INFATTI, ALLA PRIMA RICHIESTA DI DUPLICATO DELLA PATENTE, LE DATE VERRANNO CORRETTE E RIPORTATE A SCADENZA QUINQUENNALE.

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