Anche in Italia è possibile portate nella parte posteriore il carrello elevatore per le operazioni di carico e scarico, importante normativa per tutte le aziende di autotrasporto merci su strada e della logistica.
07 gennaioDi recente il MIT ha “licenziato” una modifica che per il trasporto merci e la logistica è sicuramente un fattore importante ed essenziale per l’attività. La circolare ministeriale 32436 del 14/12/2018, la quale recepisce quanto già stabilito dalle modifiche del Regolamento n. 58 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) “Disposizioni uniformi riguardanti l'omologazione di:
- Dispositivi di Protezione Antincastro Posteriore (RUPD)
- Veicoli, riguardo all'installazione di un RUPD di tipo omologato
- Veicoli, riguardo alla Protezione Antincastro Posteriore (rear underrun protection — RUP)
pubblicato nella GU L 232 del 30.8.2008, consente di sistemare il carrello elevatore per le operazioni di carico e scarico nello sbalzo posteriore dell’autocarro, senza che esso intacchi le dimensioni del veicolo, come normata del codice della strada.
È importante analizzare la circolare anzi citata, in particolare per quanto attiene alla tipologia dei veicoli, la norma europea così prevedeva: “
PARTE I: ai RUPD progettati per essere installati su veicoli delle categorie M, N e O (1);»
PARTE II: all’installazione su veicoli delle categorie M, N e O (1) di RUPD omologati ai sensi della PARTE I del presente regolamento;»
PARTE III: ai veicoli delle categorie M, N e O (1) dotati di un RUPD che non sia stato omologato separatamente ai sensi della PARTE I del presente regolamento o che sia stato progettato o strutturato in modo che i suoi componenti possano essere considerati totalmente o parzialmente rispondenti alla funzione di RUPD.»
Il nuovo paragrafo 1.1.4 [comprendente la nota (1)], così formulato: ai veicoli delle categorie M1, M2, M3, N1, O1 e O2 (1) di relativamente alla protezione antincastro posteriore.»
Sempre nel medesimo provvedimento legislativo europeo, è quanto contenuto al paragrafo 2REQUISITI GENERALI che prevede:
Tutti i veicoli devono essere costruiti e/o equipaggiati in modo da offrire per tutta la loro larghezza un’efficace protezione antincastro dei veicoli di cui al paragrafo 1 del presente regolamento in caso di collisione posteriore con veicoli delle categorie M1 e N1;
Il veicolo deve essere sottoposto a prova alle condizioni di cui al paragrafo 2 dell’allegato 5.
I veicoli delle categorie M1, M2, M3, N1, O1 o O2 sono considerati soddisfare la condizione di cui sopra:
- se sono conformi alle stesse condizioni stabilite nella PARTE II o nella PARTE III, o
- se l’altezza da terra sotto la parte posteriore del veicolo a vuoto non supera 550 mm su una larghezza non inferiore di oltre 100 mm su ciascun lato a quella dell’asse posteriore (senza tener conto del rigonfiamento degli pneumatici in prossimità del suolo), oppure
- se, per i veicoli delle categorie O1 e O2 in cui gli pneumatici sporgono per più della metà della loro larghezza dalla carrozzeria (esclusi i parafanghi delle ruote) o dal telaio, in assenza di carrozzeria, l’altezza da terra sotto la parte posteriore del veicolo a vuoto non supera 550 mm su una larghezza non inferiore a 100 mm su ciascun lato dedotta dalla distanza misurata tra i punti più interni degli pneumatici (senza tener conto del rigonfiamento degli pneumatici in prossimità del suolo).
In presenza di più assi posteriori, la larghezza da considerare è quella dell’asse più largo.
Le prescrizioni di cui al paragrafo 2.3, lettere b) e c) devono essere soddisfatte almeno su una linea:
- che disti non più di 450 mm dall’estremità posteriore del veicolo;
- che non presenti interruzioni superiori, in totale, a 200 mm».
Il paragrafo 15.1 è modificato come segue: Se il veicolo presentato per l’omologazione ai sensi del presente regolamento è dotato di un RUPD omologato e soddisfa i requisiti del seguente paragrafo 16, e è stato sottoposto a prova alle condizioni di cui al paragrafo 2.2, a tale tipo di veicolo si deve rilasciare l’omologazione.
Il paragrafo 16.2 è modificato come segue: La larghezza del dispositivo di protezione posteriore non deve essere in nessun punto superiore alla larghezza dell’asse posteriore misurata nei punti più esterni delle ruote, escluso il rigonfiamento degli pneumatici sul terreno e il RUPD non può distare più di 100 mm da ciascuna estremità laterale. Se il dispositivo è contenuto o compreso nella carrozzeria del veicolo e quest’ultima oltrepassa la larghezza dell’asse posteriore, non si applica il requisito secondo cui la larghezza del RUPD non deve superare quella dell’asse posteriore. Tuttavia, nei veicoli appartenenti alle categorie O1 e O2 in cui gli pneumatici sporgono per più della metà della loro larghezza dalla carrozzeria (esclusi i parafanghi delle ruote) o dal telaio, in assenza di carrozzeria, la larghezza del RUPD, su ciascun lato, non deve essere inferiore a 100 mm dedotta dalla distanza misurata tra i punti più interni degli pneumatici, senza tener conto del rigonfiamento degli pneumatici in prossimità del suolo. In presenza di più assi posteriori, la larghezza da considerare è quella dell’asse posteriore più largo. Occorre inoltre verificare i requisiti di cui ai paragrafi 3.1.2 e 3.1.3 dell’allegato 5, riguardanti la distanza dei punti cui si applicano le forze durante la prova dai bordi esterni delle ruote posteriori (allegato 1, punto 7) e registrarli nel modulo di notifica dell’omologazione.
Il paragrafo 24.1 è modificato come segue: Se il veicolo presentato all’omologazione ai sensi del presente regolamento soddisfa i requisiti del paragrafo 2.3, lettere b) o c), o del paragrafo 25 e se è stato sottoposto a prova alle condizioni di cui al paragrafo 2.2, a tale tipo di veicolo si deve rilasciare l’omologazione.
Il paragrafo 25.3 è modificato come segue: In nessun punto la larghezza del RUP può superare la larghezza dell’asse posteriore misurata nei punti più esterni delle ruote, escluso il rigonfiamento degli pneumatici sul terreno e il RUP non può distare più di 100 mm da ciascuna estremità laterale. Se il dispositivo è contenuto o compreso nella carrozzeria del veicolo la cui larghezza già di per sé superi quella dell’asse posteriore, non si applica il requisito secondo cui la larghezza del RUP non deve superare quella dell’asse. Tuttavia, nei veicoli delle categorie O1 e O2 in cui gli pneumatici sporgono per più della metà della loro larghezza dalla carrozzeria (esclusi i parafanghi delle ruote) o dal telaio, in assenza di carrozzeria, la larghezza del RUP, su ciascun lato, non deve essere inferiore a 100 mm dedotta dalla distanza misurata tra i punti più interni degli pneumatici, senza tener conto del rigonfiamento degli pneumatici in prossimità del suolo. In presenza di più assi posteriori, la larghezza da considerare è quella dell’asse posteriore più largo. Occorre inoltre verificare i requisiti di cui ai paragrafi 3.1.2 e 3.1.3 dell’allegato 5, riguardanti la distanza dei punti cui si applicano le forze durante la prova dai bordi esterni delle ruote posteriori (allegato 1, punto 7) e registrarli nel modulo di notifica dell’omologazione.
Il suddetto regolamento, al riguardo, prevede la possibilità che il dispositivo possa assumere configurazioni differenti.
Nel merito, si concorda con il Centro Prova nel ritenere tale soluzione ammissibile a condizione che a seguito dell’installazione, sia se trattasi di autoveicoli sia di veicoli rimorchiati, siano verificate tutte le prescrizioni tecniche per la sicurezza della circolazione stradale previste dall'omologazione comunitaria e dalle prescrizioni nazionali.
La richiesta di tale allestimento, sia in sede di omologazione che di “approvazione in unico esemplare”, deve essere corredata da disegni e relazione tecnica riguardante in particolare la verifica strutturale dei punti idonei per il fissaggio della struttura porta carrello al veicolo e le prescrizioni sugli ancoraggi di sicurezza (sistemi di ritenuta del tipo catena o cavo di acciaio, tiranti, barre, blocchi meccanici, nonché punti di ancoraggio previsti dalle norme EN) da utilizzare durante la circolazione su strada.
Al riguardo si richiamano le linee guida europee per la fissazione del carico per il trasporto su strada: “Linee Guida Europee 2014 - EU Publications”.
Come bene si legge nella circolare, la quale prevede la relazione presentata dall'allestitore, qualora intervengano modiche di cui all'Art. 236 del Regolamento del Codice della Strada, dovrà essere formulata sulla base del nulla osta rilasciato dal costruttore del veicolo che può precisare condizioni e prescrizioni per l'installazione. Si richiamano specificatamente le verifiche di competenza dei centri prove autoveicoli: installazione del RUPD, masse e dimensioni del veicolo (ripartizione del carico nel rispetto delle masse limite totale e per asse e dell'eventuale percentuale minima sugli assi nelle varie condizioni di carico con e senza carrello, a vuoto o a pieno carico, manovrabilità, la lunghezza massima compreso il carrello non superiore ai valori di carrozzabilità e comunque nel rispetto dei limiti di sagoma), installazione dei dispositivi di illuminazione e della targa posteriore di immatricolazione.
Il citato articolo del D.P.R. 495/92 “Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione” così prevede:
1. Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V al presente titolo ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest'ultima è effettuata da più ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova è quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia. In tale caso la certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge.
2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi:
a) la massa complessiva massima;
b) la massa massima rimorchiabile;
c) le masse massime sugli assi;
d) il numero di assi;
e) gli interassi;
f) le carreggiate;
g) gli sbalzi;
h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente;
i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi;
l) la potenza massima del motore;
m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo, è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilità di esecuzione della modifica, il nulla-osta può essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata, che attesti la possibilità d'esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica richiesta.
3. L'aggiornamento dei dati interessati dalla modifica viene eseguito dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. cui sia esibito il certificato d'approvazione definitivo della modifica eseguita, oppure dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto all'ultima visita e prova con esito favorevole. Tale aggiornamento ha luogo mediante l'emissione di un duplicato della carta di circolazione, i cui dati vanno variati o integrati conseguentemente alla modifica approvata.
4. La Direzione generale della M.C.T.C. definisce le competenze dei propri uffici periferici, tenuto anche conto della necessità di distribuzione dei carichi di lavoro e delle possibilità operative degli uffici stessi, nonché delle particolari collocazioni territoriali delle ditte costruttrici o trasformatrici.
Per gli autoveicoli atti al traino la circolazione con il rimorchio sarà consentita nella sola configurazione priva del carrello elevatore. Il carrello elevatore dovrà essere posizionato su specifici supporti e potrà utilizzare quelli del dispositivo di protezione posteriore solo se opportunamente dimensionati per entrambe le funzioni.
Il Centro prova verificherà l'eventuale ammissibilità del dispositivo posteriore RUPD in posizione “chiusa” (ovvero con circolazione senza carrello) nella posizione più prossima allo sbalzo posteriore, nel rispetto delle prescrizioni d'installazione dell'entità tecnica per il veicolo, ai sensi del citato Regolamento UN/ECE 58/02.
Nel caso di nazionalizzazione di un veicolo con carrello elevatore il riconoscimento dell'idoneità alla circolazione ricade nella competenza del Centro Prove Autoveicoli. Nei documenti di circolazione, il valore dello sbalzo posteriore da indicare è quello relativo alla posizione di massimo allungamento del dispositivo posteriore, con annotazione nelle righe descrittive del valore dello sbalzo nella posizione “chiusa” del dispositivo medesimo. Sulla carta di circolazione dei veicoli riconosciuti idonei, sarà riportata la seguente dicitura: “CIRC. DEL VEIC. CON/SENZA CARRELLO POST”. (asteriscata: *CARRELLOPOST).
Con la pubblicazione della presente circolare, le disposizioni precedentemente emanate, ed in particolare la Circolare Prot. n. 2118 del 9 Gennaio 2008, in contrasto con il contenuto nella presente si intendono abrogate.
* Consigliere ASAPS