UTILIZZO FANALI DI POSIZIONE E ANABBAGLIANTI, DI GIORNO E DI NOTTE, NORMATIVA E SANZIONI
31 ottobreIl Codice della Strada prevede l’obbligo di viaggiare anche di giorno, con luci di posizione e fari anabbaglianti accesi, in autostrada e sulle strade extraurbane principali e secondarie fuori dai centri abitati.
Gli automobilisti hanno apprezzato questa norma la quale ha l’obiettivo di fornire maggior sicurezza stradale a tutti gli utenti, sia veicolari che pedonali.
La norma contenuta nell’articolo 152 del codice della strada, prevede la “ Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli”.
Infatti, i veicoli a motore durante la marcia fuori dei centri abitati ed i ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, anche durante la marcia nei centri abitati, hanno l'obbligo di usare le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e le luci d'ingombro. Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma 1, in luogo dei dispositivi di cui al periodo precedente possono essere utilizzate, se il veicolo ne è dotato, le luci di marcia diurna. Fanno eccezione all'obbligo di uso dei predetti dispositivi i veicoli di interesse storico e collezionistico.
Il citato art. 153, prevede l’uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi
Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti.
I proiettori di profondità possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti.
Di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti e quelli di profondità possono essere sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori. Inoltre sui veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi si devono tenere accesi i proiettori anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore e nei casi indicati sopra.
Si rammenta che per le inottemperanze di cui all’art. 152, è prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 169 e la decurtazione di un (1) punto dalla patente di guida.
Le sanzioni in capo dall’art. 153 sono previste dal:
comma 10, che così prevede:” Chiunque viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 a euro 338”, oltre alla decurtazione di tre (3) punti dalla patente di guida;
comma 11, che così prevede: “ Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo ovvero usa impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 169”, oltre alla decurtazione di un (1) punto dalla patente di guida.