Una delle tematiche primarie è quella dell’obbligo del tachigrafo o cronotachigrafo nei mezzi, analizzando le esenzioni totali e parziali.
05 settembreUna delle tematiche primarie è quella dell’obbligo del tachigrafo o cronotachigrafo nei mezzi, analizzando le esenzioni totali e parziali.
Il dettato dell’articolo 3 del Reg. 561/06, prevede la NON applicazione del regolamento ai trasporti stradali effettuati a mezzo di:
a) veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri;
b) veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 chilometri orari;
c) veicoli di proprietà delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico o da questi noleggiati senza conducente, nel caso in cui il trasporto venga effettuato nell'ambito delle funzioni proprie di questi servizi e sotto la loro responsabilità;
d) veicoli, compresi quelli usati per operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario, utilizzati in situazioni di emergenza o in operazioni di salvataggio;
e) veicoli speciali adibiti ad usi medici;
f) carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di 100 km dalla propria base operativa;
g) veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione;
h) veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci;
i) veicoli commerciali che rientrano nella categoria dei veicoli storici a norma della legislazione dello Stato membro nel quale circolano e sono utilizzati per il trasporto non commerciale di passeggeri o di merci.
Su questo argomento si deve annoverare l’emanazione del Decreto 20 giugno 2007 del Ministero dei Trasporto, pubblicato in G.U. n. 236 del 10/10/2007, avente ad oggetto: Esenzione dall'obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo previsto dal regolamento (CEE) 3821/85 e successive modificazioni
L'art. 13 del Regolamento 561/2006 che disciplina i tempi di guida e di riposo dei conducenti consente agli Stati membri di concedere deroghe alle disposizioni relative all'osservanza del rispetto dei tempi di guida e di riposo, per talune tipologie di veicoli che effettuano trasporti stradali sul territorio nazionale, così recita:
“1. Purché ciò non pregiudichi gli obiettivi indicati all'articolo 1, ogni Stato membro può concedere deroghe alle disposizioni degli articoli da 5 a 9 e subordinarle a condizioni individuali, per il suo territorio o, con l'accordo degli Stati interessati, per il territorio di altri Stati membri, applicabili ai trasporti effettuati impiegando:
a) veicoli di proprietà delle autorità pubbliche, o da queste noleggiati senza conducente, e destinate ad effettuare servizi di trasporto che non fanno concorrenza a imprese private di trasporto;
b) veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per trasporto di merci nell'ambito della loro specifica attività professionale entro un raggio di 100 km dal luogo ove ha sede l'impresa;
c) trattori agricoli e forestali utilizzati per attività agricole o forestali entro un raggio di 100 km dal luogo dove è basata l'impresa che è proprietaria del veicolo o l'ha preso a noleggio o in leasing;
d) veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati:
- dai fornitori di servizi universali di cui all'articolo 2, paragrafo 13, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio per la consegna di spedizioni nell'ambito del servizio universale, oppure
- per trasporto di materiale o attrezzature utilizzati dal conducente nell'esercizio della sua professione.
Tali veicoli sono utilizzati solamente entro un raggio di 50 km dal luogo ove è basata l'impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente;
e) veicoli operanti esclusivamente in isole di superficie non superiore a 2 300 km2, che non siano collegate al resto del territorio nazionale mediante ponte, guado o galleria che consentano il passaggio di veicoli a motore;
f) veicoli elettrici o alimentati a gas liquido o naturale, adibiti al trasporto di merci e di massa massima autorizzata, compresa quella dei rimorchi o dei semirimorchi, non superiore a 7,5 tonnellate ed impiegati entro un raggio di 50 km dal luogo ove è basata l'impresa;
g) veicoli adibiti a scuola guida per l'ottenimento della patente di guida o dell'attestato di idoneità professionale e per il relativo esame, purché non utilizzati per il trasporto di persone o di merci a fini di lucro;
h) veicoli impiegati nell'ambito di servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio;
i) veicoli da 10 a 17 posti utilizzati esclusivamente per il trasporto di passeggeri senza fini commerciali;
j) veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;
k) veicoli progettuali mobili dotati di attrezzature speciali, essenzialmente destinati ad essere utilizzati, da fermi, per fini didattici;
l) veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all'alimentazione animale;
m) veicoli speciali adibiti al trasporto di denaro e/o valori;
n) veicoli adibiti al trasporto di rifiuti di animali o di carcasse non destinate al consumo umano;
o) veicoli impiegati esclusivamente su strade all'interno di centri di smistamento quali porti, interporti e terminali ferroviari;
p) veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati ai macelli locali, entro un raggio fino a 50 chilometri.
2. Gli Stati membri informano la Commissione delle deroghe concesse in base al paragrafo 1; la Commissione provvede a informarne gli altri Stati membri.
3. A condizione di non pregiudicare gli obiettivi di cui all'articolo 1 e di tutelare opportunamente i conducenti, uno Stato membro, previa approvazione da parte della Commissione, può concedere sul suo territorio deroghe di importanza minore al presente regolamento per i veicoli utilizzati in zone prestabilite con una densità di popolazione inferiore a cinque persone per chilometro quadrato, nei casi seguenti:
- servizi regolari nazionali di trasporto passeggeri, i cui orari siano confermati dalle autorità (in tal caso possono essere permesse unicamente le deroghe relative alle interruzioni); e
- operazioni nazionali di trasporto merci su strada, per conto proprio o di altri, che non hanno impatto sul mercato unico e sono necessarie per mantenere alcuni settori dell'industria sul territorio interessato, ove le disposizioni di deroga del presente regolamento impongono un raggio massimo di 100 km.
Il trasporto su strada ai fini di tale deroga può comprendere un transito ad una zona con una densità di popolazione pari o superiore a 5 persone per chilometro quadrato per terminare o iniziare il viaggio. La natura e la portata di tali misure devono essere proporzionate.”
Il Ministro dei trasporti, avvalendosi di tale facoltà, ha emanato il decreto specificato in oggetto ed allegato alla presente, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre scorso individuando i veicoli esclusi sia dall'ambito di applicazione delle disposizioni sui tempi di guida, interruzioni e periodi di riposo dei conducenti, sia dall'obbligo di dotazione dell'apparecchio di controllo.
In particolare, ai trasporti effettuati impiegando:
- veicoli o combinazione di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati dai fornitori di servizi universali per la consegna di spedizioni nell'ambito del servizio universale, utilizzati solamente entro un raggio di 50 Km dal luogo ove è basata l'impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente;
- veicoli impiegati nell'ambito di servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di nettezza urbana, dei telegrafi, ecc...;
- veicoli speciali che trasportano materiali per circhi o parchi di divertimenti;
- veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all'alimentazione animale,
- non si applicano le disposizioni sui tempi di guida di cui agli articoli da 5 a 9 del regolamento 561/2006. Detti veicoli, inoltre, sono dispensati dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo (tachigrafo).
Pertanto, ai trasporti effettuati impegnando i veicoli di cui all’art. 13 paragrafo 1 lett. d), primo trattino, h), j) e l) del Reg. CE 561/06, non si applicano, sul territorio nazionale, le disposizione degli articoli dal 5 al 9 del già citato regolamento.
Analogo esonero va applicato anche per i veicoli di cui all’art. 13 paragrafo 1 lett. g).
Per i veicoli di cui all’art. 13 paragrafo 1 lett. d), è opportuno analizzare la Circolare Interministeriale n. 300/A/1436/15/111/20/3 del 27/02/2015 - Prot. n. 4409 - Deroghe all'applicazione del Reg. 561/2006, la quale ha ad oggetto: Regolamento (UE) n. 165/2014 del 4 febbraio 2014. Deroghe all'applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 in materia di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali ed all'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85.
Riflessi sul D.M. 20 giugno 2007.
L'articolo 45 del regolamento (UE) n. 165/2014, che si applica a decorrere dal 2 marzo 2015, in anticipo rispetto alla maggior parte delle disposizioni del regolamento medesimo, introduce delle modifiche al regolamento (CE) n. 561/2006 che riguardano alcune tipologie di trasporto che sono esentate dall'applicazione del regolamento stesso o per le quali, a livello nazionale, è possibile introdurre delle deroghe alla sua applicazione.
Tale circostanza rende opportuno fornire alcune indicazioni circa i riflessi della nuova disciplina sull'attività di trasporto di merci, anche in relazione a quanto disposto dal D.M. 20 giugno 2007 (Esenzione dall'obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo previsto dal regolamento (CEE) 3821/85 e successive modificazioni, pubblicato nella G.U. n. 236, 10.10.2007).
In particolare, all'articolo 3 del regolamento n. 561/2006 è stata aggiunta la lettera a bis), concernente i trasporti con "veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l'esercizio della sua professione e che sono utilizzati solamente entro un raggio di cento km dal luogo in cui si trova l'impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.".
Per tale tipologia di trasporto è, dunque, disposta l'esenzione dall'applicazione del regolamento n. 561/2006 e, quindi, dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo per i veicoli interessati, ovviamente soltanto se impegnati nello svolgimento di tale attività.
Va, comunque, precisato che la tipologia di trasporto descritta si riferisce esclusivamente a fattispecie in cui vengono trasportate attrezzature, materiali e/o macchinari finalizzati all'utilizzo degli stessi nell'ambito della professione che costituisce l'attività principale del conducente.
A questo proposito, si può richiamare la decisione della Corte di Giustizia relativa alla causa C-128/04 che, pur pronunciata con riferimento ad ipotesi verificatasi sotto il previgente regolamento (CEE) n. 3820/85, risulta mantenere intatta la sua valenza anche sotto l'attuale regolamento, ha stabilito, riguardo alla tipologia di trasporto in esame, che "i termini "materiale o attrezzatura" ... (omissis) ... riguardano anche i beni, quali i materiali da costruzione o i cavi, necessari all'esecuzione dei lavori che rientrano nell'attività principale del conducente del veicolo considerato. Una siffatta attività che ... (omissis) ... non può consistere nella guida del veicolo, deve costituire l'attività principale dello stesso conducente e non dell'impresa considerata.".
Ne consegue, ad esempio, che il conducente di un veicolo appartenente ad un'impresa commerciale che, pur entro un raggio di cento chilometri, guida un autocarro di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate per trasportare merci vendute o destinate alla vendita, non è esente dal rispetto delle disposizioni del regolamento n. 561/2006, né lo è il conducente di un analogo veicolo appartenente ad un'impresa artigiana se il trasporto dei materiali, delle attrezzature o dei macchinari, serve a soddisfare le esigenze di altri dipendenti della stessa impresa ma non del conducente medesimo.
È stato, inoltre, modificato l'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), dello stesso regolamento 561/2006 che, nella nuova formulazione, risulta del seguente tenore: "veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati dai fornitori di servizi universali di cui all'articolo 2, paragrafo 13, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio per la consegna di spedizioni nell'ambito del servizio universale.".
Per quanto attiene ai riflessi, sul punto, della nuova normativa sul D.M. 20 giugno 2007, il riferimento in quest'ultimo contenuto all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), primo trattino è da intendersi puramente come riferimento alla lettera d) nella sua nuova formulazione.
Resta fermo che la dispensa dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo trova applicazione per i veicoli interessati nelle sole ipotesi in cui gli stessi svolgano le attività di trasporto per le quali il D.M. 20 giugno 2007, sopra citato, ha disposto la deroga, cioè quando tali veicoli, di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, sono impiegati dai fornitori dei servizi postali universali.
L'art. 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006 è stato altresì modificato nel secondo paragrafo della lettera d), estendendo da 50 a 100 chilometri il raggio di esenzione per la fattispecie in essa descritta. Per mera informazione, si sottolinea che analogo prolungamento chilometrico è stato astrattamente previsto anche per le fattispecie di trasporto di cui alle lettere f) e p) che non sono, però, comprese fra i casi di deroga nazionale introdotti dal citato D.M. 20 giugno 2007.
Da ultimo, per quanto qui interessa, si sottolinea che, in conformità alla logica di cui all'art. 47 del regolamento 165/2014, ove del caso, i riferimenti al regolamento n. 3821/85 debbono intendersi fatti al predetto regolamento n. 165/2014.
Per determinati veicoli di cui all’art. 13 lett. h del reg. CE 561/06, “ veicoli impiegati nell'ambito di servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio”, è opportuno annotare la Circolare 300/A/6262/11/111/20/3 del 22 luglio 2011 Prot. n. 17598 Indirizzi interpretativi in materia sociale, avente ad oggetto: Indirizzi interpretativi relativi alla disciplina in materia sociale di cui al regolamento (CE) n. 561/2006. Decisione della Commissione Europea 2011(C) 3579 del 7.6.2011.
In particolare il punto 5. Campo di applicazione del Reg. (CE) n. 561/2006 per determinati veicoli e trasporti stradali
L'art. 3, par.1, lett. h), del Reg. (CE) n. 561/2006, esclude dal suo campo di applicazione i trasporti stradali effettuati con "veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci".
Si ha pertanto che, se l'espletamento dell'attività di trasporto di cose viene effettuata con un complesso veicolare di massa complessiva fino a 7,5 tonnellate e la stessa avvenga a fini non commerciali, non vige l'obbligo di utilizzo del cronotachigrafo.
Ove invece il trasporto di merce sia riconducibile a un'attività espletata a fini commerciali, il veicolo dovrà utilizzare il dispositivo cronotachigrafo in conformità alle disposizioni del Reg. (CE) n. 561/2006.
Dagli articoli 2, par. 1 lettera a), e 3, par. 1, lett. f), del Reg. (CE) n. 561/2006, si ricava che sono, altresì, esclusi dal campo di applicazione del citato Regolamento gli autoveicoli immatricolati per uso speciale, in quanto non adibiti espressamente al trasporto merci.
I veicoli utilizzati nell'attività di spurgo dei pozzi neri, per i quali in diverse occasioni si è posto il dubbio se siano da ritenere esentati o meno, non rientrano nell'ambito di applicazione del Reg. (CE) n. 561/2006, sia se immatricolati come autoveicoli ad uso speciale, a norma degli articoli prima citati (articolo 2, comma 1 lettera a), e articolo 3, comma 1, lett. f), del Reg. (CE) n. 561/2006) sia se immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici, a norma del D.M. 20 giugno 2007, in relazione all'articolo 13, paragrafo 1, lettera h), del Reg. n. 561/2006. In questa seconda ipotesi l'esenzione è però limitata al territorio nazionale.
Analogamente, il citato decreto ministeriale esenta i veicoli impiegati nell'ambito dei servizi di nettezza urbana, ossia quei veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti, prelevati dal produttore o dalla pubblica via per essere trasportarti al primo centro di raccolta utile, anche se fuori dal territorio comunale in cui avviene la raccolta e se circolanti a vuoto. Non sono, invece, compresi nell'esenzione i veicoli adibiti al trasporto di rifiuti da un centro di raccolta all'altro o da un centro di raccolta ad uno di smaltimento.
In mancanza dell’apparecchio di controllo o della sua attivazione, qualora il conducente del veicolo dichiari di effettuare una delle attività di manutenzione delle reti previste dal dettato dell’art. 13 del Reg. CE 561/06 paragrafo 1 lett. h), come già sopra riportato, gli operatori di polizia stradale, nell’espletamento del controllo sono tenuti a verificare la congruenza di tale dichiarazione, tenendo presenti le diverse possibili situazioni, in particolare:
- il veicolo considerato può essere in disponibilità di un’impresa che gestisce direttamente o ha in concessione uno dei servizi di manutenzione tra quelli indicati. Dalla documentazione presente a bordo del veicolo stesso deve risultare tale condizione;
- il veicolo può essere, invece, in disponibilità di impresa diversa da quella che gestisce direttamente o è concessionaria di uno dei servizi di manutenzione indicati. A bordo dello stesso deve essere presente ed esibita, su richiesta dell’agente che sta effettuando il controllo, la documentazione che comprova che il veicolo in questione svolge, sulla base di un contratto, che lega l’ente gestore o concessionario del servizio all’impresa, in maniera esclusiva o per un periodo temporaneamente limitato, una delle attività di manutenzione previste. Tale documentazione deve consistere in una dichiarazione redatta su carta intestata, datata e regolarmente firmata da un responsabile dell’ente gestore o concessionario del servizio, in cui si dichiara, assumendone la responsabilità, che l’impresa che ha in disponibilità il veicolo svolge in nome e per conto dello stesso, una delle attività di manutenzione in questione;
- il veicolo può essere in disponibilità di impresa che ha subappalto l’attività da altra impresa appaltante dell’ente gestore o concessionario del servizio. La documentazione, in tal caso, presente a bordo ed esibita, deve essere costituita da due dichiarazioni, una da cui risulti il rapporto di sub appalto tra l’impresa che svolge l’attività e l’impresa che ha in appalto la stessa, l’altra da cui risulti il rapporto che lega quest’ultima all’ente gestore o concessionario del servizio.
Fermo restando, in ogni caso, in materia di autotrasporto e da quelle dei Regolamenti CEE n. 3821/85 e CE n. 561/06, riguardo alla dotazione ed all’uso dell’apparecchio di controllo i veicoli im0pegnati nella attività di manutenzione che usufruiscono di deroga, si attengono limitatamente ai casi di svolgimento di tale attività, a quanto previsto dall’art. 2 del DM 20 giugno 2007. In occasione della revisione annuali dei veicoli, ordinatamente obbligati a montare l’apparecchio di controllo di cui al Reg. CEE 3821/85 e successive modificazioni, in presenza della destinazione permanente ad una delle attività per le quali il citato decreto ministeriale ha concesso la possibilità di usufruire della deroga in ordine a tale dotazione, la menzionata condizione dovrà essere parimenti verificata dagli uffici che effettuano la revisione, se del caso , attraverso il controllo della documentazione sopra specificata, da esibirsi a cura del soggetto che richiede l’operazione di revisione.
A questo proposito vedasi la Circolare 10 luglio 2012 prot. n. 116118/RU/08.05.10 e 300/A/5145/12/11/20/3 Ministero dell’Interno -Dipartimento Pubblica Sicurezza e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
D.M. 20 giugno 2007. Deroga dall'obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 3821185 e successive modificazioni.
Quadro normativo
Il regolamento n. 561/2006 del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 c (CEE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, prevede all'articolo 13, paragrafo 1 che ogni Stato membro possa stabilire, per il proprio territorio, deroghe alle disposizioni dello stesso regolamento concernenti i tempi di guida, le interruzioni c i periodi di riposo del personale viaggiante. applicabili a trasporti effettuati impiegando alcune tipologie di veicoli, elencate nel medesimo paragrafo.
Con Decreto del Ministro dei trasporti. datato 20 giugno 2007, pubblicato in G.U. n. 236 dell’ottobre 2007, in attuazione delle possibilità previste dal sopra citato articolo 13, paragrafo 1 del regolamento n. 561/2006, sono state individuate alcune tipologie di trasporti. tra quelle elencate, per le quali è stata stabilita la deroga dall'applicazione delle norme relative ai tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali.
Il decreto prevede anche, in attuazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3821/85. come modificato dall'articolo 26 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 561/2009 : “All'articolo 3, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. L'apparecchio di controllo è montato e utilizzato sui veicoli adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o di merci ed immatricolati in uno Stato membro, ad eccezione dei veicoli elencati all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 561/2006. I veicoli di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006 e i veicoli che erano stati esonerati dal campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 ma che non lo sono più ai sensi del regolamento (CE) n. 561/2006 dispongono di un periodo fino al 31 dicembre 2007 per conformarsi a tale requisito.
2. Gli Stati membri possono esonerare i veicoli di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CE) n. 561/2006 dall'applicazione del presente regolamento.
3. Previa autorizzazione della Commissione, gli Stati membri possono esonerare dall'applicazione del presente regolamento i veicoli utilizzati per le operazioni di trasporto di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 561/2006”, che i veicoli, ove e quando impiegati nelle tipologie di trasporto ammesse alla deroga, siano, conseguentemente, non soggetti dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo.
Problematiche
Alcune problematiche sono sorte in merito alle modalità di attuazione delle deroghe previste, in particolare relativamente a tipologie di trasporto elencate nella lettera h) dell’articolo 13, paragrafo l del regolamento (CE) n. 561/2006, specificamente riguardo all'attività di manutenzione delle reti. Al fine di garantire, seppur nell’ambito di attività svolte in regime di deroga dall'ordinaria regolamentazione, il rispetto degli obiettivi di armonizzazione della concorrenza tra le imprese di trasporto stradale, del miglioramento delle condizioni di lavoro e della sicurezza stradale, richiamati dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 561/2006, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni che consentano agli organi di controllo di svolgere agevolmente i propri compiti ed evitare incertezze nelle imprese di trasporto stradale che operano nell'ambito delle attività di manutenzione delle reti indicate nella già citata lettera h) dell'articolo 13, paragrafo I.
Documentazione di controllo
Ai fini della verifica dell'esistenza delle condizioni che consentono di usufruire della deroga nazionale in materia, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, dalla lettera h) del regolamento (CE) n. 561/2006, è necessario tenere conto dell'attività effettivamente posta in essere, nonché, se del caso, dell'utilizzo permanente del veicolo medesimo per una delle attività per le quali è riconosciuta la possibilità di non dotare il veicolo stesso dell'apparecchio di controllo.
In occasione dei controlli su strada, pertanto, in mancanza dell'apparecchio di controllo o della sua attivazione, qualora il conducente del veicolo dichiari di effettuare una delle attività di manutenzione delle reti previste dal già citato articolo 13, paragrafo 1 lettera h), gli agenti sono tenuti a verificare la congruenza di tale dichiarazione, tenendo presenti le diverse possibili situazioni, in particolare:
- il veicolo considerato può essere in disponibilità di un'impresa che gestisce direttamente o ha in concessione uno dei servizi di manutenzione tra quelli indicati. Dalla documentazione presente a bordo del veicolo stesso deve risultare tale condizione:
- il veicolo può essere, invece, in disponibilità di impresa diversa da quella che gestisce direttamente o è concessionaria di uno dei servizi di manutenzione indicati. A bordo dello stesso deve essere presente ed esibita su richiesta, all'agente che sta effettuando il controllo, la documentazione che comprova che il veicolo in questione svolge, sulla base di un contratto, che lega l'ente gestore o concessionario del servizio all'impresa. in maniera esclusiva o per un periodo temporalmente limitato, una delle attività di manutenzione previste. Tale documentazione deve consistere in una dichiarazione, redatta su carta intestata, datata e regolarmente firmata da un responsabile dell'ente gestore o concessionario del servizio, in cui si dichiara, assumendone la responsabilità, che l'impresa che ha in disponibilità il veicolo svolge, in nome e per conto dello stesso, una delle attività di manutenzione in questione;
- il veicolo può essere in disponibilità di impresa che ha sub-appaltato l'attività da altra impresa appaltante dell’ente gestore o concessionario del servizio. La documentazione. in tal caso, presente a bordo ed esibita, su richiesta, all'agente di controllo, deve essere costituita da due dichiarazioni, una da cui risulti il rapporto di sub-appalto tra l’impresa che svolge l'attività e l'impresa che ha in appalto la stessa, l'altra da cui risulti il rapporto che lega quest'ultima con l'ente gestore o concessionario del servizio.
Fermo restando, in ogni caso, quanto previsto dalle disposizioni in ordine al campo di applicazione della normativa in materia di autotrasporto e da quelle dei regolamenti (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 561/2006, riguardo alla dotazione cd all'uso dell'apparecchio di controllo, i veicoli impegnati nelle attività di manutenzione che usufruiscono di deroga, si attengono, limitatamente ai casi di svolgimento di tale attività, a quanto previsto dall'articolo 2 del D.M. 20 giugno 2007.
In occasione della revisione annuale dei veicoli, ordinariamente obbligati a montare l'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, in presenza della destinazione permanente ad una delle attività per le quali il citato decreto ministeriale ha concesso la possibilità di usufruire della deroga in ordine a tale dotazione, la menzionata condizione dovrà essere parimenti verificata dagli uffici che effettuano la revisione, se del caso, attraverso il controllo della documentazione sopra specificata, da esibirsi a cura del soggetto che richiede l'operazione di revisione.
Con lo stesso decreto, il Ministro ha disposto che i veicoli adibiti a scuola guida per l'ottenimento della patente di guida o dell'attestato di idoneità professionale, purché' non utilizzati per il trasporto di persone o di merci a fini di lucro, sono anch'essi dispensati dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo.