Trasporto su gomma nazionale: avvocati e poliziotti a confronto
02 giugno* Girolamo Simonato
Nel pomeriggio di venerdì 26 maggio, presso l’ordine degli avvocati di Padova, il Movimento Forense della città patavina ha organizzato un evento aperto a tutti gli avvocati al fine di discutere la tematica del Trasporto su gomma nazionale.
Questa assise è stata fortemente voluta dall’Avv. Edoardo Ferraro Presidente del Movimento Forense di Padova e dall’Avv. Devis Guidolin, Vicepresidente della Commissione Convegni MF di Padova, il quale ha egregiamente moderato l’incontro che ha registrato la docenza dell’Avv. Federico Gallo e del Comandante P.L. Girolamo Simonato.
Il Presidente nel presentare la giornata di studio, si è focalizzato sulle tematiche dell’onere della formazione da parte del datore di lavoro e del dipendente “autista”, nonché sulla problematica della manomissione a vario titolo dei cronotachigrafi e dei tachigrafi digitali e quella della gestione del contenzioso alla luce della ultime normative europee che regolano il settore dell’autotrasporto merci su strada.
L’introduzione da parte del moderatore Avv. Guidolin, nel presentare la giornata di studio, ha illustrato le ultime novità in materia di riposi settimanali, ha notiziato che a breve, in Germania sarà attiva la norma, già legiferata la Francia e il Belgio, la quale non consente più agli autisti di effettuare il riposo settimanale di cui all’art. 8 del reg. 561/06 ce all’interno del veicolo, ma bensì presso strutture esterne.
La relazione svolta dell’Avv. Gallo si è puntualizzata sulla responsabilità in capo alle varie figure della filiera del trasporto.
Ha commentato il dispositivo della Legge di stabilità 2015, il quale ha introdotto le modifiche alla disciplina del trasporto di merci su strada contenuta al d. lgs.286/2005, che incidono in modo significativo sull'attività delle imprese di autotrasporto e su tutta la filiera del trasporto su strada.
La sua relazione è stata su modificato dell'articolo 83 bis del d.lgs. n. 112/2008 in materia di costi minimi, è stato introdotto l'obbligo di verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi previdenziali ed assicurativi ed il principio della responsabilità solidale nell'ambito del trasporto, sono stati posti rigorosi limiti alla possibilità di ricorso a subvettori, ed è stata soppressa la scheda di trasporto.
Nella sua spiegazione ha posto l’attenzione sul controllo stradale dei 28 giorni di attività e come la stessa deve avvenire da parte della forze di polizia, con particolare riferimento alla compilazione della “Lista di controllo”.
Nella sua esaustiva relazione ha esposto le problematiche di cui al Reg. 561/06 ce e al successivo Reg. 165/14 ce, con particolare riferimento alle normative sui tempi di guida, riposo e interruzioni, nonché ai dispostivi di controllo tachigrafici.
Questa sua esposizione ha consentito al successivo relatore Com.te Simonato, di porre l’attenzione dapprima sul veicolo oggetto del trasporto, illustrando così il dettato di cui all’art. 82 del C.d.S. e la differenza tra il trasporto per cose in conto proprio e in conto terzi.
L’esposizione ha evidenziato l’importanza dei controlli su strada e il combinato disposto tra il codice della strada e la Legge 298/74, con particolare rifermento agli articoli 26 e 46, in particolare al trasporto abusivo.
La maggior attenzione è stata rivolta all’introduzione del sistema del tachigrafo digitale, dimostrando come si legge il vecchio “disco” e la nuova stampata digitale.
L’attività di polizia stradale che viene svolta su strada, ha portato alla dimostrazione tecnico pratica, agli avvocati presenti in aula, come la professionalità degli operatori sia oggi ancora maggiore, infatti, il relatore ha spaziato dalla Legge 727/78 all’applicazione degli articoli 174 e 179 del C.d.S., come modificato dalla Legge 120/2010.
Nell’esposizione della parte sanzionatoria su strada, è stato focalizzato il controllo del famoso “cabotaggio”, spesso oggetto di attenzioni da parte delle associazioni di categoria.
Prima del question time, è stato introdotto il sistema sanzionatorio di cui al d.lgs. 234/07, il quale prevede delle sanzioni totalmente diverse da quelle di cui al già citato Reg. 561/06, con particolare riferimento al “lavoro notturno” e ai tempi di riposo.
La successiva discussione tra l’assemblea e i due relatori, si è sviscerata su casi realmente accaduti, commentando delle sentenze della Corte di Cassazione, non solamente sui tempi di guida, riposo e interruzioni, ma anche e soprattutto sulla manomissione dei dispositivo tachigrafico.
L’attenzione dell’assemblea si è focalizzata proprio a commento di una recente sentenza (Cassazione Penale), la quale aveva come riferimento il caso di installazione su di un mezzo aziendale di un dispositivo (Tachigrafo) volto ad alterare lo stesso e il limitatore di velocità, sul rapporto esistente fra l’art. 437 del codice penale e l’art. 179 del codice della strada, nonché sull’applicazione o meno nel caso stesso del principio di specialità di cui all’art. 9 della Legge n. 689/1981.
In questa sentenza la Corte suprema ha sostenuto che la manomissione di un cronotachigrafo o del limatore di velocità, installato su un veicolo aziendale, oltre ad integrare la violazione di cui al disposto dell’art. 179 del codice della strada, costituisce anche omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro ex art. 437 c.p..
Al termine della giornata, il Vice Presidente Avv. Guidolin ha convenuto che questi momenti formativi, nel caso di specie tra un avvocato che segue il “mondo” dell’autotrasporto merci su strada ed un operatore di polizia che svolge i controlli di rito sui veicoli è un bagaglio di esperienza professionale per entrambi.
La partecipazione, ma soprattutto l’attenzione dei presenti ha appagato le aspettative e da parte dell’Movimento Fornese di Padova, saranno attivate altri eventi analoghi per affrontare con professionalità questo aspetto della circolazione stradale.
* Consigliere Nazionale ASAPS
Fonte: www.asaps.it