SISTRI,” dal 01 gennaio 2019 è stato messo in “pensione
22 dicembre* Girolamo Simonato
Il Ministero dell’Ambiente, ha comunicato che il SISTRI, Sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali istituito nel 2010 e mai entrato effettivamente in funzione, sarà definitivamente soppresso a partire dal 01 gennaio del 2019, come introdotto sulla Gazzetta Ufficiale n.290 del 14/12/2018, nella quale è stato pubblicato il DL 14/12/2018, n. 135 “Decreto semplificazione” che all’articolo 6 “Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti “, al comma 1, prevede che:” Dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, conseguentemente, non sono dovuti i contributi di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78.”
Il sistema SISTRI ha dimostrato i suoi limiti fin dall’inizio, infatti, esso è stato introdotto nel 2010 e fino ad oggi non è mai entrato in funzione ma ha nel frattempo comportato costi enormi per le aziende che vi avevano aderito e per lo Stato, subentrante in caso di mancato versamento da parte delle imprese, di conseguenza per tutti i cittadini.
Lo stesso Ministro Costa ha detto che “Il Sistri è stato uno dei più grandi sprechi nella gestione dei rifiuti speciali, un sistema mai entrato effettivamente in funzione, che però ha comportato costi sostenuti dalle imprese coinvolte e dallo Stato che hanno superato i 141 milioni di euro dal 2010 ad oggi. Il Sistri aveva lo scopo, assolutamente condivisibile e anzi necessario, di tracciare l’intero sistema di rifiuti speciali del Paese, ma non è mai stato operativo.
Nel frattempo le imprese aderenti, quelle con più di 10 addetti, hanno dovuto pagare iscrizioni, adeguamenti tecnologici, aggiornamenti per i mezzi e per il personale e infilarsi in un ginepraio di norme, sanzioni, poi sospese, poi riattivate, quindi nuovamente sospese, esenzioni, eccezioni, nuovi obblighi: insomma un inferno normativo durato otto anni”.
Nel dl Semplificazioni, sempre all’art. 6 comma 3 è previsto che dal 1° gennaio 2019, e fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i soggetti di cui agli articoli 188-bis e 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis, del decreto stesso; si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010, in pratica, fino alla piena operatività del nuovo sistema, i titolari soggetti alla tracciabilità dovranno continuare a usare il medesimo sistema utilizzato ora, quello cartaceo (F.I.R.).
Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti sarà 2.0 e interamente gestito dal Ministero dell’Ambiente.
* Consigliere Nazionale ASAPS