Sicurezza stradale: ecco alcune pillole relative all'omicidio stradale

29 marzo

Omicidio stradale, ora è legge

Con la pubblicazione nella G.U. della Legge 23/03/2016 n. 41, sono entrate in vigore le nuove norme sul c.d. omicidio stradale.

Come si è letto, la legge è effettiva dal giorno 24 marzo 2016, in sintesi essa prevede:

Omicidio stradale colposo

L'omicidio stradale colposo diventa reato a sé, in virtù dell’articolo 589-bis, comma 1, c.p., il quale sanziona l’omicidio stradale semplice da chiunque cagionato (anche da pedoni o conducenti di animali o di veicoli non a motore), cioè non aggravato ai sensi dei commi successivi e, pertanto si deve considerare un’ipotesi residuale che si ricava per esclusione.

Vale a dire che, se il conducente del veicolo a motore non si trova in stato di ebbrezza grave o media, ovvero sotto l’effetto di stupefacenti o sostanze psicotrope, oppure non ha determinato il sinistro con uno dei comportamenti descritti nel comma 5 dell’articolo 589-bis del codice penale, allora si tratta di una ipotesi di omicidio stradale semplice; se si tratta di un pedone, di un conducente di veicoli non a motore o di animali, il reato di omicidio stradale sarà sempre inquadrato nel comma 1. È previsto l’arresto facoltativo in flagranza di reato ed è ammesso il fermo di indiziato di reato.

  • Se, invece, il conducente di un veicolo a motore che ha determinato il sinistro a causa di una violazione della disciplina della circolazione stradale si trovava in stato di ebbrezza grave o alterazione, risponderà sempre del reato di omicidio stradale, ma nell’ipotesi aggravata del comma 2 dell’articolo 589-bis c.p.. È disposto l’arresto obbligatorio in flagranza di reato ed è ammesso il fermo di indiziato di delitto.

  • Ove si tratti di un conducente di un veicolo a motore tra quelli descritti dall’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d) del codice della strada, si applicherà la stessa pena prevista per il caso precedente anche se si trovava in stato di ebbrezza media, ai sensi dell’articolo 589-bis, comma 3, cp. È disposto l’arresto obbligatorio in flagranza di reato ed è ammesso il fermo di indiziato di delitto

  • Per gli altri conducenti di veicoli a motore, compresi quelli dell’articolo 186-bis, comma 1, lett. a), in caso di ebbrezza media è prevista l’aggravante dell’articolo 589-bis, comma 4, c.p.. È previsto l’arresto facoltativo in flagranza di reato ed è ammesso il fermo di indiziato di delitto.

  • Se il sinistro è cagionato dal conducente di un veicolo a motore con specifiche violazioni della disciplina del codice della strada, descritte sommariamente nel comma 5 dell’articolo 589-bis del codice penale2, si applica la stessa pena del caso precedente. È previsto l’arresto facoltativo in flagranza di reato ed è ammesso il fermo di indiziato di delitto.

Lesioni stradali

Per le lesioni stradali gravi e gravissime occorre fare riferimento all’articolo 590-bis del codice penale che, con una sequenza del tutto simile all’articolo 589-bis, prevede una fattispecie semplice al comma 1 e le fattispecie aggravate nei commi da 2 a 5, oltre al sistema di aggravanti generali dei commi 6, 7 e 8 e dell’articolo 590-ter per la fuga.

La procedibilità è d’ufficio e la competenza è del tribunale.

Nella pratica, con la novella legge, le pene hanno registrato un incremento nel caso in cui chi guida è ubriaco o drogato, la pena è da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. Se il conducente ha bevuto alcoolici e il suo tasso è nella fascia tra 0.8 g/l e 1.5 g/l, oppure nel caso che l'incidente è causato da manovre pericolose scatta la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime.

Conducenti professionisti trasporto persone e cose

L'ipotesi più grave di reato è stata prevista per la categoria dei conducenti professionisti trasporto persone e cose, ad essi si applica, in caso di guida sotto effetto di droghe o alcool, il cui tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ma inferiore a 1,5, le aggravanti di pena per entrambi i reati.

Fuga conducente

Se il conducente fugge dopo l'incidente scatta l'aumento di pena da un terzo a due terzi, e la pena non potrà comunque essere inferiore a 5 anni per l'omicidio e a 3 anni per le lesioni. Altre aggravanti sono previste se vi è la morte o lesioni di più persone oppure se si è alla guida senza patente o senza assicurazione. E' inoltre stabilito il divieto di equivalenza o prevalenza delle attenuanti su specifiche circostanze aggravanti. La pena è invece diminuita fino alla metà quando l'incidente non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole.

Revoca patente

In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente di guida.

Essa potrà essere conseguita nuovamente dopo almeno 5 anni (nell'ipotesi di lesioni) e 15 anni (nell'ipotesi di omicidio). Il termine però è aumentato nei casi più gravi: ad esempio, se il conducente si è macchiato di fuga dal luogo dell'incidente per riavere la patente dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca.  

Arresto in flagranza

La nuova legge stabilisce che per l’omicidio stradale è sempre consentito l’arresto in flagranza di reato. In presenza delle aggravanti l’arresto diventa sempre obbligatorio. Un’altra novità è rappresentata dall’arresto consentito in flagranza di reato anche nel caso in cui il conducente responsabile dell’incidente si sia fermato ed abbia prestato soccorso.

 

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