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RUI (Registro unico ispettori revisioni veicoli) - DD 6.8.2025 n. 219 integra DD 9.6.2025, n. 198

DD 6.8.2025 n. 219

Apportate modifiche al Decreto del Capo Dipartimento che disciplina il Registro Unico degli Ispettori autorizzati (RUI) con riferimento alle procedure di iscrizione e aggiornamento.

In particolare:
• è stato fissato in trenta giorni il termine per la conclusione del procedimento di aggiornamento dell’iscrizione al RUI di ispettori ope legis in attività (eventualmente autorizzati anche alle revisioni di veicoli pesanti), ope legis non in attività (eventualmente autorizzati anche alle revisioni di veicoli pesanti), autorizzati alle revisioni di veicoli leggeri (eventualmente autorizzati anche alle revisioni di veicoli pesanti) e degli ispettori che hanno integrato l’abilitazione alle revisioni di veicoli pesanti;
• gli ispettori autorizzati possono presentare istanza di iscrizione al RUI entro l'1.12.2025;
dal 2.1.2026 gli ispettori autorizzati non possono esercitare la funzione se non risultano iscritti al RUI ovvero se non hanno provveduto ad aggiornare i dati registrati ai sensi dell'art. 12 del DD;
• per le istanze di aggiornamento relative agli obblighi di formazione di aggiornamento e alle variazioni in merito ai dati identificativi della polizza assicurativa, l’ispettore deve effettuare il versamento dell’imposta di bollo, come prevista per legge, con bollettino pagoPA generato dalla piattaforma dei pagamenti del DTT del MIT;
• relativamente all’assolvimento degli obblighi formativi e di aggiornamento del RUI è stato soppresso l’obbligo del corso di formazione di aggiornamento entro e non oltre 6 (sei) mesi precedenti la data di scadenza della formazione posseduta e conseguentemente l’obbligo di caricare nel RUI l'attestato di frequenza con profitto con validità di 6 (sei) mesi dalla data di rilascio da parte dell'organismo di formazione.

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