RIPOSO SETTIMANALE DEI CONDUCENTI DELL’AUTOTRASPORTO MERCI
05 luglioLa disciplina dell’autotrasporto merci e persone è normata dal Reg. 561/06 CE e del Reg. 165/14 CE.
Per quanto concerne la fruizione del riposo settimanale, esso deve essere preso al massimo dopo 6 periodi consecutivi di 24 ore ciascuno dal termine di un precedente periodo di riposo settimanale, il conducente ha diritto ad un nuovo riposo settimanale.
Si ricorda che non è prevista de nessuna norma che lo stesso sia fruito preferibilmente di domenica o nei giorni.
La norma europea prevede due tipologie di riposo, quello regolare e quello ridotto, come sotto riportato..
Per nessun motivo il riposo settimanale può essere interrotto da attività lavorative, anche diverse dalla guida o frazionato in più periodi non consecutivi.
Il riposo settimanale regolare ha durata non inferiore a 45 ore consecutive.
Il riposo settimanale ridotto ha durata inferiore a 45 ore ma non inferiore a 24 ore consecutive.
In entrambi i casi, se esso è goduto durante il viaggio è consentito la sua fruizione a bordo del veicolo, purché questo sia in sosta e munito di cuccette.
Il riposo settimanale per i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto merci e persone, è disciplinato dall’articolo 4 del Reg. CE 561/06, il quale, alla lettera h), prevede:
h) «periodo di riposo settimanale»: periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e designa sia il «periodo di riposo settimanale regolare» sia il «periodo di riposo settimanale ridotto»:
- «periodo di riposo settimanale regolare»: ogni tempo di riposo di almeno 45 ore;
- «periodo di riposo settimanale ridotto»: ogni tempo di riposo inferiore a 45 ore, che può essere ridotto, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 8, paragrafo 6, a una durata minima di 24 ore continuative;
il sistema sanzionatorio per detta fattispecie è normato dall’art. 174 comma 7 del Codice della strada che così recita.
“Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 266 a euro 1.062. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 372 a euro 1.488. Se i limiti di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 425 a euro 1.699”.
Al fine di una lettura più immediata così si può schematizzare il riposo.
Sanzione prevista dall’art. 174 d.lgs. 285/92, con relativo calcolo percentuale |
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Ipotesi |
Eccedenza fino al 10% |
Eccedenza o riduzione tra il 10% e il 20% |
Eccedenza o riduzione superiore al 20% |
Riposo settimanale regolare (minimo 45 ore) |
Riduzione fino a 40 ore e 30 minuti. Non si applica alcuna sanzione |
Riduzione da 40 ore e 29 minuti a 36 ore. Sanzione prevista dall’art. 174 comma 7, 2 periodo: pagamento entro 5 giorni: € 260,40, dopo i 5 giorni € 372,00, se diurna. In caso di sanzione notturna: pagamento entro 5 giorni: € 347,20, dopo i 5 giorni € 496,00 Decurtazione di 3 punti |
Minore di 36 ore. Sanzione prevista dall’art. 174 comma 7, 3 periodo: pagamento entro 5 giorni: € 297,50, dopo i 5 giorni € 425,00, se diurna. In caso di sanzione notturna: pagamento entro 5 giorni: € 396,67, dopo i 5 giorni € 566,67 Decurtazione di 5 punti |
Riposo settimanale ridotto di minimo 24 ore |
Riduzione fino a 21 ore e 36 minuti. Non si applica alcuna sanzione |
Riduzione da 21 ore e 35 minuti a 19 ore e 12 minuti. Sanzione prevista dall’art. 174 comma 7, 2 periodo: pagamento entro 5 giorni: € 260,40, dopo i 5 giorni € 372,00, se diurna. In caso di sanzione notturna: pagamento entro 5 giorni: € 347,20, dopo i 5 giorni € 496,00 Decurtazione di 3 punti |
Minore di 19 ore e 12 minuti. Sanzione prevista dall’art. 174 comma 7, 3 periodo: pagamento entro 5 giorni: € 297,50, dopo i 5 giorni € 425,00, se diurna. In caso di sanzione notturna: pagamento entro 5 giorni: € 396,67, dopo i 5 giorni € 566,67 Decurtazione di 5 punti |
di Girolamo Simonato