RESPONSABILITÀ POST INCIDENTE STRADALE

23 gennaio

La responsabilità post incidente stradale non sempre è facile da determinare. Se poi il sinistro si verifica coinvolgendo un cantiere stradale le responsabilità si possono ulteriormente allargare ad altre persone fisiche e giuridiche.

Questo è in sintesi l’incontro che si terrà a Bovolone nella mattina del 26 gennaio 2017 dalle ore 08.30 presso l’auditorium della locale Biblioteca dal titolo: I cantieri stradali e la responsabilità degli enti proprietari delle strade

Quindi l’attività di polizia stradale è importante al fine di un rilievo professionale correlato dalle testimonianze, dai vari verbali e dalla dinamica dell’incidente.

Se il sinistro stradale si verifica in presenza di un cantiere stradale, la Corte di Cassazione ha ribadito in più occasioni che non fa venir meno l'obbligo di custodia in capo all'ente proprietario della strada

Infatti l’attuale giurisprudenza segna una linea che è quella nel caso in cui il perdurante dell’apertura al pubblico della viabilità dinamica di un'area interessata da lavori in corso, permane l'obbligo di custodia dell'ente pubblico proprietario del tratto stradale, con la conseguenza che è tale ente ad essere tenuto, in via esclusiva, ad apporre adeguata segnaletica stradale, trattandosi di adempimento non riconducibile agli obblighi dell'impresa appaltatrice, in assenza di prova che il predetto ente abbia, nell'ambito del contratto di appalto, trasferito all'impresa l'obbligo di una corretta ed efficace installazione della segnaletica in questione.

A titolo esemplificativo, sull’insidia stradale: sì alla responsabilità in solido tra p.a. e ditta appaltatrice, così ha deciso la Corte di Cassazione Civile, sez. III, sentenza 19/02/2013 n° 4039

Nel caso in esame, committente, e la ditta appaltatrice dei lavori stradali, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti a seguito di grave incidente stradale.

In particolare, i genitori sostenevano che i mezzi approntati dalla ditta appaltatrice al fine di impedire l'accesso dei veicoli nella strada in questione (blocchi di cemento) erano stati, in parte, rimossi e che il Comune non avesse predisposto alcuna segnaletica di pericolo.

La Corte di Cassazione, confermando la sentenza d’appello, ha innanzitutto escluso che la fattispecie in esame sia riconducibile alla responsabilità ex art. 2043 c.c. E’, infatti, ormai superato l’orientamento giurisprudenziale che ai fini dell’attribuzione di responsabilità riteneva non sufficiente una colpa generica della Pubblica Amministrazione, ma necessario che il difetto di manutenzione si traducesse in un'insidia, trabocchetto o tranello, cioè un pericolo non visibile, non prevedibile, non controllabile, come tale idoneo a determinare una responsabilità per violazione del principio del neminem ledere di cui all’art. 2043 c.c.

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