PRESTAZIONE DI SERVIZI IN ASSENZA DI DOCUMENTAZIONE

27 luglio

Come è noto dalla Circolazione, l’assenza della documentazione, come prevista dall’art. 10, commi 1-ter e 1-quater, d.lgs. n. 136/2016, il quale così afferma:

“3. Durante il periodo del distacco e fino  a  due  anni  dalla  sua cessazione, l'impresa distaccante ha l'obbligo di:     a) conservare,  predisponendone  copia  in  lingua  italiana,  il contratto di lavoro o altro documento contenente le  informazioni  di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26  maggio  1997,  n. 152, i prospetti paga, i prospetti che indicano l'inizio, la  fine  e la  durata  dell'orario  di  lavoro  giornaliero,  la  documentazione comprovante  il  pagamento   delle   retribuzioni   o   i   documenti equivalenti, la comunicazione pubblica di instaurazione del  rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile;     b) designare un referente  elettivamente  domiciliato  in  Italia incaricato di inviare e ricevere atti e  documenti.  In  difetto,  la sede dell'impresa distaccante si considera  il  luogo  dove  ha  sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi.  

4. L'impresa che distacca lavoratori ai sensi del presente  decreto ha l'obbligo di designare, per tutto  il  periodo  del  distacco,  un referente con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti  con  le parti sociali interessate a promuovere la negoziazione collettiva  di secondo livello con  obbligo  di  rendersi  disponibile  in  caso  di richiesta motivata delle parti sociali”

A questo proposito si è espresso il Consiglio di Stato, in data 09 maggio 2018, su esplicita interpellanza  del Ministero dell’interno, ha chiarito – condividendo in tal modo l’orientamento espresso dallo scrivente Ispettorato e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali – che all’illecito in oggetto introdotto con D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017), trova applicazione esclusivamente la disciplina del Codice della Strada.

La sanzione è prevista dall’art. 12, che così prevede:

“1.  La  violazione  degli  obblighi   di   comunicazione   di   cui all'articolo 10, comma 1, e' punita con  la  sanzione  amministrativa

pecuniaria da 150 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato.  

2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo  10,  comma  3, lettera a), e' punita con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da 500 a 3.000 euro per ogni lavoratore interessato.  

3. La violazione degli obblighi di cui all'articolo  10,  commi  3, lettera b), e

4, e' punita con la sanzione amministrativa  pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro.   4. In ogni caso, le sanzioni di cui ai commi  1  e  2  non  possono essere superiori a 150.000 euro.”

Per tale violazione, assenza di documentazione a bordo, il Consiglio di Stato ha escluso l’applicazione della disciplina della L. n. 689/1981, anche in relazione all’eventuale prosieguo del procedimento sanzionatorio.

Pertanto, la violazione degli obblighi di comunicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato. La mancata conservazione dei documenti per un periodo di almeno due anni, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ogni lavoratore interessato. La mancata designazione di un referente in Italia, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro.

In ogni caso, le sanzioni possono essere superiori a 150.000 euro.

Si allega circolare esplicativa del 17/07/2018, emessa dalla Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso prot. 6262

Oggetto: applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 12, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 136 del 2016 – circolazione in assenza della documentazione prevista dall’art. 10, commi 1-ter e 1-quater.

In riferimento all’oggetto, si trasmette il parere del Consiglio di Stato del 9 maggio 2018 il quale, interpellato dal Ministero dell’interno, ha chiarito – condividendo in tal modo l’orientamento espresso dallo scrivente Ispettorato e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali – che all’illecito in oggetto introdotto con D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017), trova applicazione esclusivamente la disciplina del Codice della Strada

Il Ministero dell’Interno con circ. del 10 luglio 2018, che si allega per completezza, ha pertanto diramato le conseguenti istruzioni operative agli organi addetti al controllo.

Come noto, la sanzione prevista dall’art. 12, comma 1 bis, è applicata dagli organi di Polizia stradale al conducente di un veicolo che, in regime di distacco o di cabotaggio stradale, circoli senza la comunicazione preventiva di distacco o senza avere con sé gli altri documenti previsti dall’art. 10, comma 1 quater (contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/1997 e prospetti di paga) o “con documentazione non conforme alle predette disposizioni”; obbligato in solido per la violazione degli obblighi in questione è il proprietario del veicolo con cui è effettuato il trasporto (cfr. circolare MI 10 luglio 2018, pag. 7).

Per tale violazione, assenza di documentazione a bordo, il Consiglio di Stato ha escluso l’applicazione della disciplina della L. n. 689/1981, anche in relazione all’eventuale prosieguo del procedimento sanzionatorio.

Pertanto, nell’ipotesi in cui, prima del chiarimento del Consiglio di Stato, gli Organi accertatori della Polizia stradale abbiano inviato a codesti Uffici rapporto ai sensi dell’art. 17 della L. n. 689/1981 in merito all’accertamento della violazione degli obblighi di cui all’art. 10, comma 1 ter e quater, si invitano i medesimi Uffici a restituire la documentazione agli stessi Organi accertatori, dando seguito esclusivamente alla verifica – da effettuare d’ufficio – circa l’eventuale violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva di cui all’art. 10, comma 1.

Resta ferma, infatti, la competenza degli ispettori del lavoro in relazione all’accertamento e alla contestazione della violazione in argomento, concernente la mancata effettuazione della comunicazione preventiva di distacco e di cabotaggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sanzionata ai sensi dell’art. 12, comma 1.

A tale ultimo riguardo, va considerato che la violazione degli ulteriori obblighi introdotti all’art. 10, comma 1 bis lett. b)

 – indicazione nella comunicazione delle informazioni aggiuntive sulla paga oraria lorda in euro e modalità di rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio – non integrano l’illecito di cui all’art. 12, comma 1, atteso che lo stesso si riferisce espressamente alla violazione degli obblighi di cui al comma 1 dell’art. 10.

Il personale ispettivo, pertanto, si atterrà alle indicazioni già fornite con circolare MLPS-INL n. 3 del 22 dicembre 2016 e con nota INL prot. n. 1670 del 28 febbraio 2017 in merito alla verifica dell’assolvimento dell’obbligo di comunicazione preventiva posto a carico del prestatore di servizi.

Si segnala infine, anche ai fini dell’applicazione della sanzione di competenza della Polizia stradale di cui all’art. 12, comma 1 bis, che tuttavia la piattaforma informatica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attualmente in uso, andrà aggiornata in base alle disposizioni introdotte e, in ragione delle relative iniziative, la presente è trasmessa alla Direzione generale dei sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’interno per quanto di competenza.

 

IL DIRETTORE CENTRALE (Dott. Danilo Papa)

 

 

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