PATENTI E VEICOLI: STRANIERI IN ITALIA E ITALIANI ALL'ESTERO
15 settembreNel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato messo a disposizione questo interessante articolo che ho ritenuto utile la sua pubblicazione attraverso la Fondazione ASAPS, sempre sensibile a queste problematiche.
Anche con la vostra cooperazione la Fondazione saprà crescere maggiormente e offrire a tutti voi sempre notizie interessanti per la sicurezza e la circolazione stradale
Stranieri: conversione patente estera, conseguimento patente e immatricolazione veicoli in Italia.
Italiani: guida all'estero
1. Cosa devo fare se ho preso la residenza in Italia e sono in possesso di una patente di guida estera?
PATENTE NON COMUNITARIA
Per i titolari di una patente di guida non comunitaria è possibile guidare veicoli cui la patente abilita fino ad un anno dall’acquisizione della residenza.
Dopo un anno è necessario, per poter condurre veicoli sul territorio italiano, convertire la patente. Ciò è possibile se lo Stato che ha rilasciato l’abilitazione alla guida ha sottoscritto accordi di reciprocità con l’Italia.
Si riporta l'elenco degli Stati per i quali è possibile ottenere la conversione delle patenti:
Conversione permessa a tutti i cittadini:
Albania (fino al 25 dicembre 2019) |
Lussemburgo |
Algeria |
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Argentina |
Malta |
Austria |
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Belgio |
Moldova |
Bulgaria |
Norvegia |
Cipro |
Paesi Bassi |
Croazia |
Polonia |
Danimarca |
Portogallo |
El Salvador (fino al 19 settembre 2014) |
Principato di Monaco |
Ecuador (fino al 12 marzo 2017) |
Repubblica Ceca |
Estonia |
Repubblica di Corea (Corea del Sud) |
Filippine |
Repubblica Slovacca |
Finlandia |
Romania |
Francia |
San Marino |
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Serbia (fino all'8 aprile 2018) |
Germania |
Slovenia |
Giappone |
Spagna |
Gran Bretagna |
Sri Lanka (fino al 14 novembre 2016) |
Grecia |
Svezia |
Irlanda |
Svizzera |
Islanda |
Taiwan |
Israele (fino al 10 novembre 2018) |
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Lettonia |
Tunisia |
Libano |
Turchia |
Liechtenstein |
Ungheria |
Lituania |
Uruguay (fino al 17 maggio 2020) |
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Ucraina (fino al 29 maggio 2021) |
Conversione permessa solo ad alcune categorie di cittadini:
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Canada (personale diplomatico e consolare)
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Cile (personale diplomatico e loro familiari)
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Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari)
-
Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)
PATENTE COMUNITARIA O RILASCIATA DA STATO DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Per i titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo è possibile guidare sul territorio italiano veicoli per i quali è valida la loro patente, senza obbligo di conversione dopo un anno dall'acquisizione della residenza in Italia.
Tuttavia se la patente non ha limiti di validità deve essere convertita dopo due anni dall'acquisizione della residenza in Italia.
E' comunque consigliabile richiedere la conversione ad esempio per facilitare eventuali procedure di rinnovo o duplicato patente.
Le patenti per cui non si provvede alla conversione seguono comunque le normative italiane per quanto riguarda il rinnovo ed eventuali provvedimenti sanzionatori.
2. Se la patente estera risulta convertibile in quella italiana cosa devo fare?
Se la patente risulta convertibile mi devo recare presso un Ufficio motorizzazione civile e seguire la procedura che prevede:
• di compilare il modello TT 2112
• attestare il versamento di € 10,20 sul c/c 9001 e di € 32 sul c/c 4028 (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
• portare la patente posseduta e relativa fotocopia fronte-retro
• allegare alla domanda due foto, di cui una autenticata, e un certificato medico in bollo con fotografia (e relativa fotocopia) rilasciato da un medico abilitato
Per la patente rilasciata da uno stato extracomunitario è necessario anche presentare un documento in bollo con la traduzione dei dati della patente estera. La conformità della traduzione al testo straniero deve essere certificata dalla rappresentanza in Italia dello Stato che ha rilasciato la patente. Questa certificazione deve essere convalidata dalla Prefettura.
Eventuali ulteriori istruzioni specifiche per la conversione di patenti rilasciate da alcuni stati non comunitari sono precisate negli appositi accordi di reciprocità e illustrate nelle circolari elencate nella tabella indicata in precedenza.
3. Se mi voglio recare all’estero posso guidare con la patente italiana?
Se ci si reca all’estero in un paese dell’Unione europea si può guidare con la patente rilasciata in Italia. Questa condizione è valida , viceversa, per cittadini comunitari che intendono guidare in Italia.
Se invece si viaggia in un Paese extracomunitario è necessario, generalmente, richiedere il Permesso internazionale di guida (denominato anche Patente internazionale) o produrre una traduzione giurata della propria patente nella lingua del Paese che si intende visitare.
Esistono due distinti modelli di patente internazionale: il modello "Convenzione di Ginevra 1949", che ha validità di 1 anno, e il modello "Convenzione di Vienna 1968", che ha validità di 3 anni, ma sempre nei limiti di validità della patente italiana posseduta. Alcuni paesi accettano entrambi i modelli, altri solo uno dei due. In Italia è possibile ottenere sia l'uno che l'altro modello di permesso internazionale di guida. Per conoscere con esattezza il tipo di documento di guida richiesto è sempre consigliabile contattare, prima di intraprendere un viaggio all’estero, le autorità consolari del Paese che si intende visitare. Utili informazioni al riguardo possono essere ottenute anche consultando il sito web www.viaggiaresicuri.it.
Richiesta permesso internazionale di guida/patente internazionale
Procedura e documentazione da presentare in un Ufficio motorizzazione civile
• domanda su modello TT 746
• attestazione del versamento di € 10,20 sul c/c 9001 (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
• attestazione del versamento di € 16 sul c/c 4028 (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
• marca da bollo da € 16
• due foto recenti, di cui una autenticata
• fotocopia fronte-retro della patente di guida in corso di validità
Al momento della consegna del documento occorre presentare in visione la patente di guida in corso di validità.
4. Cosa devo fare per circolare in Italia se posseggo una patente straniera?
Se si possiede una patente rilasciata da uno Stato estero non comunitario è necessario, per circolare in Italia, un Permesso internazionale di guida o una traduzione giurata della patente. Si possono guidare in Italia i veicoli per i quali è valida la patente purché non si risieda in Italia da più di un anno.
Per i cittadini in possesso di patente rilasciata da uno Stato dell’Unione europea non sussistono limitazioni per la guida dei veicoli cui la patente abilita.
5. Sono un cittadino extracomunitario che vive in Italia, cosa devo fare se voglio immatricolare un veicolo ?
Se un cittadino extracomunitario vuole acquistare e immatricolare un veicolo deve avere la residenza in Italia ed essere in possesso il permesso di soggiorno in corso di validità o la ricevuta della richiesta di rinnovo o di primo rilascio del documento.
6. Sono un cittadino comunitario che vuole prendere la patente in Italia, cosa devo fare ?
Se si è cittadini della Comunità europea, per prendere la patente in Italia e, più in generale, usufruire dei servizi offerti dagli uffici della motorizzazione è sufficiente essere iscritto all'anagrafe del Comune di residenza.
Fonte: http://www.mit.gov.it