PATENTE DI GUIDA: COME CONOSCERE LA SITUAZIONE DEI PUNTI

20 settembre

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Esiste ha creato un portale dedicato agli utenti della strada, sia persone fisiche che giuridiche.

Il MIT l’ha denominato: il portale dell’automobilista (www.ilportaledellautomobilista.it)  esso, offre una serie di servizi in maniera assolutamente gratuita.

Molte sono le offerte di questo portale, dalla verifica della patente a punti o della Carta di Qualificazione dei Conducente, ad eventuali variazioni, quali la scadenza della patente di guida e della revisione auto.

La registrazione è molto facile e senza alcun costo. Successivamente verrà invierà una email all’indirizzo che voi avrete indicato. In essa è presente un link che bisogna aprire per completare la registrazione. Basta seguire le indicazioni che verranno indicate dal sistema.

La seconda alternativa è quella di chiamare il numero 848-782782. Dopo aver composto la propria data di nascita sulla tastiera, una voce guida chiederà di digitare il numero di patente senza le lettere seguito dal tasto cancelletto: a quel punto verrà trasmesso il dato sui punti a disposizione. La chiamata, bisogna ricordarlo, non è gratuita.

È opportuno conoscere il dettato dell’art. 126bis del Codice della Strada il quale che all'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti.

Il punteggio viene decurtato ogni volta che le autorità competenti vengono informate su eventuali violazioni e indicato poi nel verbale di contestazione. Quando la decurtazione è poi annotata nell’archivio nazionale degli abilitati alla guida, l’utente riceve al proprio domicilio una comunicazione con la sottrazione e il saldo.

Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme, possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.

L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi.

La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.

Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede.

Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 286 a euro 1.142.

Per tutte le informazioni sulla decurtazione punti e la relativa tabella della suddivisione dei punti, si consiglia di consultare il Codice della Strada all’art. 126bis.

 

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