OMICIDIO STRADALE, INTERVENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE
24 febbraio* Girolamo Simonato
La Corte Costituzionale, con la pronuncia del 20 febbraio, non ancora depositata, ma notiziata con l’allegato comunicato sottostante, in primis ribadisce che sono legittime le pene previste dalla Legge 41/16 sull’omicidio stradale e legioni gravi e gravissime.
La legge introdotta 3 anni fa, si può dire che ha superato l’esame dei giudici della Corte Costituzionale, come scritto nel comunicato, “l’equivalente la circostanza attenuante speciale della “responsabilità non esclusiva” dell’imputato (che comporta la diminuzione della pena fino alla metà) rispetto alle concorrenti aggravanti speciali previste per questi reati, tra cui la guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.”
Da questa prima sommaria lettura, si comprende che NIENTE SCONTI per chi causa un incidente stradale sotto l’effetto di alcool e droghe.
Per quanto concerne la seconda parte del comunicato, si apprende che i giudici hanno ritenuto illegittimo il dettato normativo di cui alla Legge 41/16 che ha modificato l’art. 222 C.d.S. ai commi:
3-bis. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui all'articolo 589-bis, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca; per il reato di cui all'articolo 589-bis, quinto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice.
Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del presente codice, e si sia dato alla fuga.
3-ter. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui agli articoli 589-bis, primo comma, e 590-bis del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga.
Da ciò appare evidente che la revoca della patente di guida è legittimata solamente nei casi di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza, o di alterazione psicofisica per l’assunzione di stupefacenti.
Ufficio Stampa della Corte costituzionale, Comunicato del 20 Febbraio 2019
OMICIDIO STRADALE, SI’ ALLE PENE PIU’ SEVERE MA LA REVOCA DELLA PATENTE SCATTA SOLO IN CASO DI EBBREZZA O DROGA
La legge n. 41 del 2016 che ha introdotto il delitto di omicidio stradale e quello di lesioni personali stradali gravi o gravissime, inasprendone le sanzioni, ha superato il vaglio di costituzionalità con riferimento al divieto, per il giudice, di considerare prevalente o equivalente la circostanza attenuante speciale della “responsabilità non esclusiva” dell’imputato (che comporta la diminuzione della pena fino alla metà) rispetto alle concorrenti aggravanti speciali previste per questi reati, tra cui la guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
La Corte ha però dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 222 del Codice della strada là dove prevede l’automatica revoca della patente di guida in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali. In particolare, i giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l’automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente.
La sentenza sarà depositata tra circa un mese.
Roma, 20 febbraio 2019
* Consigliere Nazionale ASAPS