OMICIDIO STRADALE: IN CASO DI VEICOLO DIFETTOSO, È RESPONSABILE IL LEGALE RAPPRESENTANTE E NON L’AUTISTA.
17 agostoNel caso di veicolo composto da trattore stradale e semirimorchio, se l’impianto di frenatura del veicolo al traino non è funzionante, e questo mal funzionamento causa un incidente stradale, nel caso di specie mortale, secondo la Corte di Cassazione con sentenza n. 29982 del 14/07/2016 non è da addebitare all’autista ma bensì al proprietario del veicolo.
Da rammentare che con l’attuale legislazione sull’omicidio stradale e lesioni personali gravi e gravissime, Legge 41/2016, il responsabile è penalmente imputabile.
Leggendo la sentenza, in essa si apprende che grava sul titolare dell’impresa la responsabilità del buon funzionamento del veicolo. Infatti, anche in presenza di persona giuridica, il legale rappresentante della società proprietaria del veicolo, anche se non svolge mansioni tecniche, ricopre sempre la titolarità della gestione.
Nel caso di specie, se egli avesse provveduto alla revisione del veicolo, non solo quella dettata dalla normativa, ma bensì quella atta a soddisfare l’obbligo di manutenzione, con l’assiduità dei controlli che consente, infatti, di accertare sia l’eventuale esistenza di difetti, sia, se esistenti, l’entità dei medesimi e di determinare, quindi, le corrispondenti regole di prudenza, secondo la Corte, gli eventuali difetti sarebbero emersi garantendo così l’efficienza del veicolo, in questo caso il sistema di frenatura.