NUOVE SCADENZA DOCUMENTI DI GUIDA
29 agostoPer una corretta lettura, si trascrive la circolare 22916 del 27 agosto 2020 sulla proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi degli articoli 103 e 104 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
Con circolare prot. 16356 del 12 giugno 2020 sono stati forniti chiarimenti sulle proroghe di validità delle abilitazioni alla guida.
A seguito:
a) dell’emanazione della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, che all'art. 157, comma 7 ter, modificando l’art. 104 del d.l. n. 18/20, ha previsto la proroga di validità dei documenti d'identità con scadenza dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020;
b) dell’emanazione del d.l. 30 luglio 2020, n. 83 che, pur prorogando lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020 solo per talune disposizioni normative individuate nell’allegato 1 al medesimo decreto, ha confermato la data della cessazione dello stato di emergenza nella materia in parola al 31 luglio 2020;
c) della adozione da parte della Commissione europea della decisione del 20 agosto 2020 C (2020) 5591 final, “che autorizza l’Italia ad applicare una proroga di determinati periodi di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio”; si rende necessario aggiornare l’elenco delle proroghe previste nell’ambito delle abilitazioni alla guida. Per facilità di lettura, si riscrive, di seguito, il testo della circolare prot. 16356 del 12 giugno 2020, evidenziando, in neretto, le modifiche apportate in forza dell’entrata in vigore delle disposizioni normative sopra indicate.
Si riepilogano, ai fini di una univoca interpretazione ed attuazione delle norme attualmente in vigore, i termini di proroga di validità dei documenti abilitativi alla guida:
3 1. PATENTI DI GUIDA
a) Per la disciplina della proroga della validità delle patenti di guida, occorre coordinare in materia due disposizioni vigenti: - la previsione di cui all’art. 3 del Regolamento UE 2020/698, che proroga la validità delle patenti di guida in scadenza dal 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 per un periodo di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza su di esse indicata; - la norma di cui all’art. 104, del d.l. 18/2020 e succ. mod., per effetto della quale le patenti di guida italiane in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 30 dicembre 2020 sono prorogate fino al 31 dicembre 2020 sul territorio nazionale. Alla luce di tali disposizioni si chiarisce che:
1. su tutto il territorio dell’UE, Italia compresa, la validità delle patenti di guida, rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE, con scadenza compresa nel periodo dal 1 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è prorogata di sette mesi decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse (esclusi i Paesi che hanno deciso di non applicare tale disposizione);
2. per quanto riguarda, invece, le patenti rilasciate in Italia si ritiene necessario distinguere tra:
- patenti con data di scadenza della validità compresa nel periodo dal 1 febbraio 2020 al 31 maggio 2020: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 31 dicembre 2020, secondo le disposizioni più favorevoli del decreto legge 18/2020 e succ. mod., mentre sul territorio degli altri Paesi dell’UE fruiscono della proroga di validità di sette mesi, decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento UE 2020/698;
- patenti con scadenza compresa tra il 1 giugno 2020 e il 31 agosto 2020: il termine di scadenza è prorogato di sette mesi, decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento UE 2020/698;
- patenti con data di scadenza della validità il 31 gennaio 2020 oppure compresa nel periodo dal 1 settembre 2020 al 30 dicembre 2020: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 31 dicembre 2020 (art. 104 DL n. 18/2020 e succ. mod.);
b) sono sospesi (ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. 18/2020, in combinato disposto con art. 37 del d.l. 23/2020) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;
c) il termine previsto dall’art. 122, comma 1, del codice della strada - decorrente dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di guida
- qualora in scadenza nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio e il 15 ottobre 2020, è prorogato fino al 13 gennaio 2021 (art. 1, co. 1, d.d. 268 del 12 agosto 2020);
d) le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all’art. 122 del codice della strada, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, sono prorogate fino al 13 gennaio 2021 (art. 1, co. 2, d.d. 268 del 12 agosto 2020);
e) ai fini del computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso 4 tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020.
Di conseguenza, i candidati che ne hanno titolo, il cui “foglio rosa” è scaduto tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, hanno a decorrere dal 29 ottobre 2020 due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria;
2. CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE E CERTIFICATI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE
a) carte di qualificazione: occorre coordinare in materia tre disposizioni vigenti:
- la previsione di cui all’art. 2 del regolamento UE 2020/698, che proroga la validità delle CQC in scadenza dal 1 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 per un periodo di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza su di esse indicata;
- la norma di cui all’art. 103, comma 2, del decreto legge 18/2020, per effetto della quale le CQC in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza (al momento, dunque, fino al 29 ottobre 2020); - le disposizioni dell’art. 1 della Decisione della Commissione C(2020) 5591 final, per le quali l’Italia è autorizzata ad applicare la proroga di sette mesi prevista dall’art. 2 del regolamento (UE) 2020/698 non solo alle CQC in scadenza nel periodo compreso tra il 1 febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020, ma anche a quelle in scadenza dal 1 o settembre 2020 al 31 dicembre 2020. Alla luce di tali disposizioni, sentito anche il Ministero dell’Interno, si chiarisce che: 1. su tutto il territorio dell’UE, Italia compresa, la validità delle CQC rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020 è prorogata di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione;
2. per quanto riguarda, invece, le CQC rilasciate in Italia si ritiene necessario distinguere tra:
- CQC con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 29 marzo 2020: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 29 ottobre 2020, secondo le disposizioni più favorevoli del decreto legge 18/2020, mentre sul territorio degli altri Paesi dell’UE, fruiscono della proroga di validità di sette mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento;
- CQC con scadenza compresa nel periodo dal 30 marzo 2020 al 31 dicembre 2020: il termine di scadenza è prorogato di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione, ai sensi dell’art. 1 della Decisione della Commissione C(2020) 5591 final, la cui applicazione risulta più favorevole della norma nazionale;
- CQC con scadenza il 31 gennaio 2020: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, ai sensi dell’art. 103 del d.l. 18/20 per i novanta giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza (e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020). Il termine del 31 gennaio 2020, infatti, non è ricompreso nelle previsioni delle disposizioni comunitarie.
b) certificati di abilitazione professionale, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020, e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020);
5 c) gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2020 (DD 158 dell’8 giugno 2020);
d) sono sospesi (ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l.18/2020, in combinato disposto con art. 37 del d.l. 23/2020) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;
e) ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente
- da cui discende l’obbligo di effettuare l’esame di ripristino
- non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020 (DD 158 dell’8 giugno 2020). A partire dal 29 ottobre 2020 il titolare della CQC la cui scadenza ricade nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, può procedere al rinnovo della CQC stessa nei successivi 272 giorni, senza sottoporsi ad esame di ripristino;
f) attestati dei corsi per il conseguimento o per il rinnovo dei certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020 e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020).
g) per i certificati di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (ADR) occorre distinguere: - se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020 e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020);
- se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° novembre 2020, conservano la loro validità fino al 30 novembre 2020, ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M324 nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell'8.2.2.5 ADR e hanno superato l'esame di cui all'8.2.2.7 prima del 1° dicembre 2020;
- se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 31 luglio 2020, al di fuori dell’ambito di applicazione dell’Accordo M324 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020 e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020); h) per gli attestati di formazione dei consulenti trasporti di merci pericolose (ADR), occorre distinguere:
- se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020 e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020);
- se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° novembre 2020, conservano la loro validità fino a 30 novembre 2020, ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M324 nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l'esame di cui all'1.8.3.16.2 ADR prima del 1° dicembre 2020;
6 - se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 31 luglio 2020, al di fuori dell’ambito di applicazione dell’Accordo M324 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020 e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020).
3. ATTESTAZIONI SANITARIE
a) gli attestati rilasciati ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera a), del codice della strada ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020 e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020). Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, anche se non hanno ancora ottenuto l’attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020);
b) gli attestati rilasciati ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera b), del codice della strada ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020 e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020). Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, anche se non hanno ancora ottenuto l’attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020); c) i certificati medici, rilasciati dai sanitari indicati all’art. 119 del codice della strada per essere allegati ad un’ istanza di conseguimento della patente di guida, il cui termine di scadenza trimestrale (se emesso da un medico monocratico) o semestrale (se emesso da una commissione medica locale) viene in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020 e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020); d) i permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell’art. 59 della legge 29 giugno 2010, n. 120, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020 e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020).
La presente circolare sostituisce integralmente la circolare prot. 16356 del 12 giugno 2020