NOZIONE DI LAVORO NOTTURNO NELL’AUTOTRASPORTO.

01 luglio

Lavoro notturno è l’attività che il lavoratore mobile o l'autotrasportatore autonomo svolgere tra le ore 00.00 e le ore 07.00

Il lavoro notturno deve essere indennizzato secondo la normativa nazionale, le previsioni dei CCNL e gli accordi tra le parti sociali. Condizione sine qua no è che non siano scelti metodi di calcolo che possono compromettere il rispetto delle regole imposte a tutela della sicurezza stradale e della salute del lavoratore.

Il d.lgs. n. 234/2007, che recepisce la direttiva 15/2002 CE, detta delle regole anche per il lavoro notturno, infatti, il dettato di cui all’art. 7 Lavoro notturno, così detta:

“1. Qualora sia svolto lavoro notturno, l'orario di lavoro giornaliero non deve superare le dieci ore per ciascun periodo di ventiquattro ore.

2. Il lavoro notturno è indennizzato sulla base di quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro sempreché' il metodo di indennizzo prescelto sia tale da non compromettere la sicurezza stradale.”

Nella Direttiva comunitaria n. CE/15/2002, all’art. 7 Lavoro notturno così è riportato:

“ 1. Gli Stati membri provvedono affinché:

qualora sia svolto lavoro notturno l'orario di lavoro giornaliero non superi le dieci ore per ciascun periodo di ventiquattro ore,

il lavoro notturno sia indennizzato conformemente alla normativa nazionale, ai contratti collettivi, agli accordi tra parti sociali ovvero alle consuetudini nazionali, sempreché il metodo di indennizzazione prescelto sia tale da non compromettere la sicurezza stradale.

2. Entro il 23 marzo 2007 la Commissione valuta, nell'ambito della relazione elaborata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, le conseguenze delle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. La Commissione correda eventualmente la relazione di opportune proposte.

3. La Commissione presenterà una proposta di direttiva contenente le disposizioni relative alla formazione dei conducenti professionisti, compresi quelli che prestano lavoro notturno, e i principi generali di tale formazione.”

Questa definizione, sia legislativa nazionale che europea non è chiara, essa, ha portato il ministero ad un chiarimento interpretativo.

Nella circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 12009 del 9.7.2010, il Ministero relativa all’interpretazione dell’art. 7, comma 1, del D.lgs. n 234/2007, che ha attuato la attuato la direttiva 2002/15/CE concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti, afferma: “ si precisa che l’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 234/07, nel caso di svolgimento di lavoro notturno, introduce il limite di dieci ore giornaliere, il cui superamento è sanzionato dal successivo art. 9, comma 4, del medesimo decreto legislativo. A tale proposito, si fa presente che la nozione di lavoro notturno, necessaria per la corretta applicazione della norma citata, deriva dalla lettura coordinata delle disposizioni contenute nelle lett. h) e i) dell’art. 3, del d.lgs. n. 234/07, concernenti le definizione di notte (periodo di almeno quattro ore consecutive tra le ore 00,00 e le ore 07,00) e do lavoro notturno (ogni prestazione espletata durante le notte).

Ne consegue che deve essere considerata irregolare, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 234/07, la prestazione di lavoro che superi il limiti delle dieci ore per ciascun periodo di ventiquattrore, qualora si protragga per almeno quattro ore consecutive nella fascia oraria tra le ore 00,00 e le ore 07,00.”

Oltre a ciò si deve far attenzione all’impegno. Le norme impongono a chi lavora di notte, nella fascia oraria dalle ore 00,00 alle ore 07,00 di non possono fare più di 10 ore di impegno.

Il ministero precisa che gli autisti che svolgono trasporto di persone e merci su strada non possono superare le quattro ore consecutive di guida nella fascia oraria che va dalla mezzanotte alle sette del mattino, quando l’attività di lavoro complessiva nell’arco della giornata supera dieci ore per ogni periodo di 24 ore.

In effetti, superare le quattro ore di guida continua in questa fascia oraria è considerato una condizione per cui l’impegno lavorativo si riduce a dieci ore. Quindi, un’autista che parte ad esempio alle 2:30 di notte e si ferma alle 7:00, guidando consecutivamente le sue 4,30 ore, per poi eseguire l’interruzione alla guida di 45 min. prevista dal regolamento, non può superare le dieci ore d’impegno, ovvero deve interrompere le attività di guida e lavoro alle 12:30.

Informazioni sui cookie presenti in questo sito

Questo sito utilizza cookie tecnici e statistici anonimi, necessari al suo funzionamento.

Per saperne di più x