Novità in materia di tachigrafi

27 dicembre

Prot. n. 300/STRAD/1/38980.U/2024

L'art. 36 del Regolamento (UE) n. 165/2014 come modificato dal Regolamento (UE) 2020/1054, prevede che il conducente di un veicolo munito di tachigrafo deve essere in grado di presentare su richiesta dell'organo di controllo le registrazioni delle attività svolte nel giorno in corso e quelle svolte nei 56 giorni precedenti. L'incremento del numero di giornate per le quali dimostrare l'attività svolta da 28 a 56 giorni decorre dal 31/12/2024, come previsto dall'articolo 3, comma 2, del citato Regolamento (UE) 2020/1054.

Tanto premesso, occorre fare alcune precisazioni in merito al predetto incremento e al conseguente obbligo con riferimento alle carte tachigrafiche di generazione 2 attualmente in uso:

-Carte tachigrafiche "gen2v1[Queste carte tachigrafiche recano impresso sul retro il codice "e3 1003"], rilasciate fino al 20 luglio 2023: queste carte, di norma, consentono la registrazione di 56 giorni di attività. L'inserimento manuale di parametri aggiuntivi [Come, ad esempio, la funzione "out of scope", funzione "traghetto", cambio di nazione alla frontiera, ecc.], potrebbe portare in alcuni casi alla saturazione della memoria interna, con la sovrascrittura delle informazioni meno recenti.

-Carte tachigrafiche "gen2v2"[Queste carte tachigrafiche recano impresso sul retro il codice "e3 1004".] rilasciate a decorrere dal 21 luglio 2023: queste carte, dotate di una maggiore quantità di memoria consentono di registrare correttamente tutte le attività svolte nei 56 giorni precedenti a quello in corso.

Pertanto, non sussistendo alcun obbligo di sostituzione della carta la cui memoria non riesce a registrare tutte le attività svolte nei 56 giorni antecedenti a quello in corso, per mostrare agli organi di controllo le attività svolte negli ultimi 56 giorni, sarà opportuno procedere alla stampa delle stesse al fine di evitare la perdita dei dati.

La stampa deve essere fatta al termine dell'attività giornaliera, prima dell'inizio di un nuovo periodo di guida di 24 ore, con l'apposita funzione presente in tutti i modelli di tachigrafo digitale. Il predetto obbligo decorre dal 31/12/2024.

 

Prot. n. 300/STRAD/1/38985.U/2024

L'articolo 3, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014, prevede l'obbligo di installazione entro il 31 dicembre 2024 della nuova versione del tachigrafo intelligente per i veicoli di massa superiore a 3,5 t. impiegati nelle operazioni di trasporto internazionale di merci o persone dotati di tachigrafo analogico o digitale non intelligente.

In merito al predetto obbligo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha rappresentato che, in seno ad una discussione del Comitato del trasporto stradale della DG-MOVE del 18 dicembre scorso, è stata raggiunta un'intesa tra gli Stati membri per l'adozione di un periodo di apprendimento didattico di 2 mesi sulla disposizione relativa all'obbligo di retrofit dei veicoli sprovvisti di tachigrafo intelligente di seconda generazione.

Pertanto, fino al 28 febbraio 2025, secondo la predetta intesa, sarà necessario sensibilizzare gli operatori inottemperanti astenendosi dalla contestazione della relativa violazione.

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