MULTA, TEMPI E MODI PER LA NOTIFICA

06 luglio

La sentenza emanata dal TAR Lombardia-Milano, sez. III - 07.06.2017, n. 1267, pone l’attenzione sulla notificazione delle sanzioni stradali. Come si evince dalla stessa, La notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada deve avvenire nei termini previsti dal medesimo codice:

Ø  dei suddetti termini deve essere fatta corretta indicazione nei verbali;

Ø  le prassi contrastanti con il suddetto principio risultano illegittime anche se determinate da problemi organizzativi della pubblica amministrazione: avverso tali comportamenti, lesivi degli interessi e possibili fonte di danno per gli utenti, può essere esercitata una class action.

Il codice della strada, all’art. 201, disciplina tutto l’istituto normativo della notificazione delle violazioni.

Già leggendo il comma 1, è posto come “pietra miliare”, la possibilità, remota, della notificazione, in primis vi è la contestazione, normata dall’art. 200 del C.d.S.. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento.

Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione.

Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro cento giorni dall'accertamento della violazione.

Nello stesso istituto giuridico sono riportati i casi in cui la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione:

a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;

b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;

c) sorpasso vietato;

d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;

e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;

f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;

g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico merci, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.

Riepilogando, l’obbligato solidale deve come prima cosa controllare che l'atto amministrativo riferito all'infrazione stradale, inviato dal comando a cui l’agente appartiene, sia notificato entro i termini perentori di cui all’art. 201 d.lgs. 285/92 (C.d.S.), cioè 90giorni come modificato dall’articolo 36 della Legge n. 120/2010.

In caso di notifica del verbale oltre i termini, il ricorso, può essere inviato entro 60 giorni al Prefetto, ai sensi dell’art. 203 C.d.S. o in alternativa entro 30 giorni al Giudice di Pace, ai sensi dell’art. 204bis C.d.S.  del luogo dove è stata commessa la violazione.

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