MOTO E CASCO BINOMIO PERFETTO
19 maggio* Girolamo Simonato
La bella stagione è sinonimo di libertà e viaggi, soprattutto in moto. Con questo veicolo, si possono percorrere molti kilometri di strade ammirando le naturali bellezze che ci circondano.
Per la guida del motociclo, servono alcune attenzioni, oltre ai documenti di rito, servono anche dei particolari dispositivi di protezione, alcuni obbligatori per legge altri consigliati. La strada è bella ma non siamo da soli, questo vale anche per gli appassionati delle due ruote, quindi per proteggerci la testa, dapprima pensiamo al casco, esso è un dispositivo di sicurezza e come tale, si consiglia agli utilizzatori di conoscerne le rigide norme omologative. Il casco è personale, deve calzare correttamente in testa e in caso di urto la deve proteggere. Per questo è importante saper leggere l’etichetta che trovate cucita su ogni cinturino. Nella stessa troviamo molte informazioni utili sulla fabbricazione del casco stesso e sulle sue caratteristiche ai fini di un utilizzo corretto.
Ecco un breve excursus delle etichette:
E (lettera): indica l’omologazione europea. Il casco quindi può essere utilizzato nei paesi U.E.
Il numero, ad esempio 3: indica il paese in cui è stata realizzata l’omologazione. In questo caso Italia
05: indica la versione dell’omologazione ECE. Può essere 03 – 04 – 05 la versione 05 indica la versione più recente
Il numero che si interpone tra lo 05 e la sigla alfabetica indica il numero dell’omologazione: 05XXXXXX/P
/P indica il tipo di protezione e può essere così suddiviso:
NP non protettivo: caschi dotati di mentoniera asportabile o reclinabile. Non protettiva
J casco jet o Demi jet Privo di mentoniera
P Caschi modulari/Crossover con MENTONIERA PROTETTIVA che può essere indifferentemente chiusa o aperta
Il consiglio è che prima dell’acquisto si deve sempre controllare la presenza dell’etichetta e che lo stesso si consono alle vostre aspettative, non solamente estetiche ma di sicurezza.
L’omologazione attualmente vigente in Europa è la ECE 22-05
L’attuale normativa sulla circolazione stradale, all’art. 171, detta le norme di comportamento sull’uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote
Leggendo la medesima si apprende che durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, in conformità con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria.
Lo stesso articolo punisce che viola le disposizioni contenute con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 81,00 a euro 326,00. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente.
Alla sanzione pecuniaria amministrativa citata, consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni. Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste per il mancato utilizzo del casco durante la guida, al conducente “recidivo” consegui la sanzione accessoria del fermo del veicolo per novanta giorni. La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso.
Nella campagna sulla sicurezza stradale, proposta dell’ASAPS alcuni anni fà, dal titolo: "Allacciati alla vita" - Campagna per l’uso del casco, si leggeva che il corretto uso del casco alla guida di una moto o di uno scooter può contribuire a ridurre del 50% la frequenza delle ferite mortali alla testa.
La sicurezza è per tutti noi utenti della strada, è importante portare a casa la moto e pure il motociclista, senza lasciare la patente di guida lungo le strade.
* Docente Ente formatore: “Agenzia Giulia”