MANCATO PAGAMENTO TRATTA AUTOSTRADALE

23 febbraio

* Girolamo Simonato

 

Per il transito lungo le autostrada italiane, deve essere corrisposto il relativo pedaggio autostradale. L’utente è tenuto a rimunerare per l'uso dell'autostrada il quantum previsto.

La corresponsione dei proventi sono a carico delle società Concessionarie, che hanno costruito le autostrade con proprie risorse finanziarie, per recuperare gli investimenti già effettuati e per sostenere le spese di ammodernamento, innovazione, gestione e manutenzione della rete.

Le violazioni inerenti il pagamento del pedaggio sono le seguenti:

assenza del biglietto: Il conducente che si trovi sprovvisto del biglietto autostradale è tenuto al pagamento del pedaggio calcolato dalla stazione di entrata più lontana;

passaggio al casello di transito senza arrestarsi: Il conducente che transita al casello autostradale in uscita, senza arrestarsi, oppure mette in atto qualsiasi strategia al fine di eludere il pagamento, è soggetto a pesanti sanzioni pecuniarie, dettate dal codice della strada.

La normativa ascritta all’art. 176, “Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali”, al comma 17, prevede che chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza delle stazioni, creando pericolo per la circolazione, nonché per la sicurezza individuale e collettiva, ovvero ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419,00 a euro 1.682,00.

Nel caso di omesso pagamento, dovuto ai sensi dell’art. 176 comma 11, che così prevede:”. Sulle autostrade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, i conducenti, ove previsto e segnalato, devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere, eventualmente incolonnandosi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto e corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti”, ne risponde il proprietario del veicolo, come sancito dall’art. 196 del C.d.S. e art. 6 delle Legge 689/81, che è in questa fase l’obbligato solidale con il conducente, al pagamento non solo della sanzione, ma anche dell’intera tratta autostradale, come sancito dall’art. 176 comma 11-bis  Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati solidamente sia il conducente sia il proprietario del veicolo, come stabilito dall'articolo 196.

ASAPS, ha indetto “UNA CAMPAGNA ASAPS PER LA “RICONQUISTA” E OCCUPAZIONE DELLA PRIMA CORSIA DI DESTRA IN AUTOSTRADA”, infatti, l’art. 143 del C.d.S., Posizione dei veicoli sulla carreggiata, prevede:

1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera.

5. Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia più libera a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso.

La sicurezza è di tutti e le norme sulla circolazione stradale servono al fine di abbassare i TROPPI incidenti stradali.

 * Consigliere Nazionale ASAPS

 

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