LICENZE COMUNITARIE PER IL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI SU STRADA
29 agostoCon Circolare Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 9/8/2021 prot.19023, avente ad oggetto: “Licenze comunitarie per il trasporto internazionale di merci su strada e copie certificate conformi. Estensione dell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n.1072/2009 a seguito dell’approvazione del regolamento (UE) n.2020/1055”, ha previsto che dal 21 maggio 2022 le imprese che intendono eseguire trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi nel territorio dell’Unione europea, anche se operano solo con veicoli la cui massa a carico tecnicamente ammissibile sia superiore a 2,5 t. fino a 3,5 t., devono essere titolari della licenza comunitaria di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1072/2009.
Per consentire una più efficace organizzazione dell’attività di rilascio della licenza comunitaria a favore delle imprese rientranti nell’estensione dell’ambito di applicazione del reg. 1072/2009 (ma anche contestualmente, del regolamento 1071/2009), si raccomanda di presentare la domanda di rilascio con un congruo anticipo rispetto alla data del 21 maggio 2022, ma comunque non prima del 1° gennaio 2022.
Si ribadisce, infine, quanto già indicato al punto 1.2 della circolare n.6/17 del 6 giugno 2017 che per poter ottenere la licenza comunitaria l’impresa deve risultare iscritta con lo status di “attiva” al REN (nonché con lo status di “definitiva” all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla legge n. 298/74) e il soggetto designato come gestore dei trasporti dell’impresa deve essere in possesso di un attestato di idoneità professionale valido per il trasporto internazionale di merci e quindi idoneo a poter consentire di chiedere ed ottenere il rilascio della licenza comunitaria, se tutti i requisiti concernenti l’accesso alla professione sono soddisfatti.
Tali condizioni infatti, a decorrere dalla suddetta data del 21 maggio 2022, trovano applicazione integralmente anche per le imprese che hanno in propria disponibilità solo veicoli adibiti al trasporto di merci per conto di terzi, aventi massa a carico tecnicamente ammissibile, compresa quella dei rimorchi, superiore a 2,5 tonnellate e non superiore a 3,5 tonnellate, che fino al 20 maggio 2022 e non oltre possono ancora svolgere attività di trasporto internazionale nell’ambito dell’Unione Europea in regime di esenzione da licenza comunitaria.
Naturalmente, anche le imprese che attualmente operano in campo internazionale con veicoli, inclusi i rimorchi, di massa a carico tecnicamente ammissibile superiore a 3,5 t., che già soddisfano quindi il corrispondente requisito di idoneità professionale, ove abbiano in disponibilità anche veicoli “leggeri” rientranti nella predetta fascia con masse sopra 2,5 t. e 3,5 t., se interessate e ne abbiano necessità dovranno richiedere le relative copie conformi agli Uffici Motorizzazione competenti per territorio.