LESIONI PERSONALI STRADALI LEGGE 41/2016: RIMANGONO UN REATO PROCEDIBILE D'UFFICIO

26 marzo

Tra pochi giorni verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI DI MODIFICA DELLA DISCIPLINA DEL REGIME DI PROCEDIBILITA' PER TALUNI REATI IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI 16, LETTERE A) E B), E 17, DELLA LEGGE 23 GIUGNO 2017, N. 103.
Eravamo convinti che la procedibilità  del reato di lesioni personali stradali gravi tornasse nell'alveo della procedibilità  a querela di parte. La delega era chiara, leggendo le sanzioni penali che venivano indicate nell'art. 1 della legge nr. 103/2017. Invece dalla lettura delle relazioni illustrative e delle relazioni tecniche dell'Ufficio Legislativo del Ministero di Giustizia è saltato tutto.
Interessante il passaggio in cui il Governo scrive che "Non si è ritenuto di accogliere le seguenti condizioni della II Commissione (Giustizia) della Camera dei Deputati:
- introdurre la procedibilità a querela per il reato di cui all'articolo 590-bis, primo comma, c.p. (lesioni personali colpose derivanti da violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale) trattandosi, invero, di fattispecie criminose di particolare allarme sociale, peraltro già oggetto di recente intervento normativa, e connotate comunque da una certa gravità posto che l'evento lesivo risulta essere conseguenza della violazione di una regola cautelare di condotta posta a presidio proprio della sicurezza della circolazione stradale.

Nella relazione illustrativa vi è testualmente scritto "Lo schema di decreto legislativo attua la delega contenuta nella legge 23 giugno  2017, n. 103, recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario", nella parte relativa alla modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati.  Si ritiene opportuno dare atto che, sempre in conformità ai criteri di delega, il regime di procedibilità non è stato modificato con riferimento a talune altre fattispecie delittuose collocate nell'ambito codicistico dei delitti contro la persona e dei delitti contro il patrimonio.
Il criterio di delega di cui all'articolo l, comma 16, lettera a), numero 1), leggen. 103/2017 impone dunque preservare la procedibilità d'ufficio quando ricorre la condizione di incapacità della persona offesa per (età o per) infermità.
Detta condizione si riscontra anche nelle fattispecie criminose di cui all'articolo 590-bis, primo, quarto, quinto e sesto comma, c.p., peraltro oggetto di una recente novèlla legislativa - legge 23 marzo 2016, n. 41, recante "Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 ".
 
Nella relazione dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia (ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE) testualmente si riporta:
"L'ambito delle opzioni alternative risulta fortemente ridotto ed anzi inesistente in ragione della natura circoscritta della delega contenuta nella legge di delega medesima, con riferimento agli  stringenti princìpi e criteri direttivi previsti.
Ciononostante va evidenziato come, conformemente ai criteri formali di delega, si sarebbe dovuto modificare il regime di procedibilità anche con riferimento a talune altre fattispecie delittuose collocate nell'ambito codicistico dei delitti contro la persona e dei delitti contro il patrimonio, ma  non si è tuttavia proceduto in tal senso per le seguenti ragioni.
Il mandato della legge di delega non è ampio a tal punto da tradursi nella revisione complessiva del regime di procedibilità, consistendo piuttosto nella valutazione di quali reati, oggi procedibili d'ufficio, possano essere affidati al meccanismo della querela,  impregiudicate le scelte già compiute a favore della procedibilità a querela.
Il criterio di delega di cui all'articolo l, comma 16, lettera a), numero 1), legge n. 103/2017 impone dunque di preservare la procedibilità d'ufficio quando ricorre la condizione di incapacità della persona offesa per (età o per) infermità.

Detta condizione si riscontra anche nelle fattispecie criminose di cui all'articolo 590-bis, primo, quarto, quinto e sesto comma, c.p., peraltro oggetto di una recente novella legislativa
- legge 23 marzo 20 16, n. 41, recante "Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali. nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274". Per la fattispecie di lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, di cui all'articolo 590, u.c., c.p. il mantenimento
della procedibilità d'ufficio si giustifica in ragione del fatto che la vittima, per condizioni strutturali connesse all'esistenza di un rapporto di lavoro, può trovarsi, di fatto, in situazione per così dire di minore capacità, almeno ai fini della sollecitazione dei meccanismi repressivi a fronte di condotte datoriali che ne hanno compromesso il diritto alla salute.
In conclusione la decisione che è emersa di seguito alle relazioni illustrative e relazioni tecniche è piuttosto sorprendente rispetto a quanto sembrava invece palese dalla “profana” prima lettura della legge delega 103/2017.
Siamo convinti, ora che la pagina della Legislatura è stata girata, che probabilmente si tornerà a tempo debito  a rileggere e correggere questa pagina della legge n.41/2016 relativa alle lesioni personali.

di : * Giordano Biserni

** Luigi Altamura
 
Qui tutti gli atti:
http://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2018/03/schema-d.lgs_.-modifiche-del-regime-di-procedibilit%C3%A0-per-taluni-reati.pdf

*Presidente ASAPS

**Comandante Corpo Polizia Municipale
Dirigente Unità Organizzativa Protezione Civile

Fonte della notizia: asaps.it

Ecco l'importanza di essere associati ad ASAPS

Informazioni sui cookie presenti in questo sito

Questo sito utilizza cookie tecnici e statistici anonimi, necessari al suo funzionamento.

Per saperne di più x