INCIDENTE STRADALE IN STATO DI EBBREZZA ALCOLICA, RISCHI IL CARCERE ANCHE SE COLLIDI CONTRO UN OSTACOLO

29 settembre

La normativa sulla circolazione stradale, all’art. 186, “Guida sotto l'influenza dell'alcool” sancisce e disciplina alcuni principi nella tematica della guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

È sottinteso che il dettato di cui al primo comma prevede il divieto di guidare quando si è ebbri.

È implicito che chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con le sanzioni legiferate al comma 2 del già citato articolo 186.

Il dettato riportato alla lett. c) è indubbiamente la fattispecie punitiva più grave, infatti, esso prevede: “con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.”:

Se il conducente di un veicolo incorre nel reato di al comma riportato, e un incidente stradale, la Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza 14 settembre 2016, n. 38203 ha chiarito che costituisce incidente stradale rilevante ai fini della integrazione della circostanza aggravante, nel caso previsto dall’art. 186 comma 2bis che così detta: “2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.”

I Giudici hanno sostenuto che l’incidente stradale deve, inoltre, essere collegato allo stato di ebbrezza da un nesso di strumentalità-occasionalità.

Per incidente non si deve intendere solamente quello che vede coinvolti altri veicoli, ma qualsiasi tipo di impatto durante la guida con altri elementi quali le infrastrutture stradali e alberi.

Infatti, nella sentenza così si esprimono i giudici: “In particolare, ai fini dell’aggravante di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2-bis, nella nozione di incidente stradale sono da ricomprendersi, tanto l’urto del veicolo contro un ostacolo, quanto la sua fuoriuscita dalla sede stradale; a tal fine, non sono, invece, previsti ne’ i danni alle persone ne’ i danni alle cose, con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi, purché’ significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni (Cass., Sez. 4, n. 42488/2012, Rv. 253734; v. altresì Cass., Sez. 4, n. 6381/2011).

Sulla base di tali premesse, deve ritenersi pertanto adeguatamente configurata la nozione di incidente stradale rilevante ai fini del riscontro della circostanza aggravante oggetto dell’odierno esame, spettando al giudice il compito di accertare l’effettivo ricorso di un inatteso avvenimento concretamente e significativamente idoneo a interrompere (o comunque a turbare) il normale svolgimento della circolazione stradale e di rilevare la potenziale idoneità dello stesso a determinare un qualunque pericolo o danno alla collettività, al fine di attestare la concreta ed effettiva maggiore pericolosità (e la conseguente meritevolezza di un deteriore trattamento sanzionatorio) del reato di guida in stato di ebbrezza, là dove circostanziato dalla provocazione di un incidente da parte del reo.”

Inoltre, alla definizione così ricostruita sul terreno dell’elaborazione giurisprudenziale, è appena il caso di associare, sul piano della valutazione della concreta riconducibilità dell’evento al fatto del reo, l’esigenza dell’inequivoco riscontro di un obiettivo nesso di strumentalità’-occasionalità tra lo stato di ebbrezza del reo e l’incidente dallo stesso provocato, non potendo certamente giustificarsi l’inflizione di un deteriore trattamento sanzionatorio a carico del guidatore che, pur procedendo illecitamente in stato di ebbrezza, sia stato coinvolto in un incidente stradale di per se’ oggettivamente imprevedibile e inevitabile e in ogni caso privo di alcuna connessione con lo stato di ebbrezza del soggetto (nel senso che la nozione di incidente stradale rilevante ai fini della norma de qua debba assumersi quale elemento “sintomatico” di uno stato di alterazione psicofisica del conducente coinvolto v. Cass., Sez. 4, n. 10605/2012).

Nel caso di specie, la doglianza avanzata dal ricorrente – in ordine all’effettivo adempimento, da parte dei giudici del merito, del concreto accertamento dei ridetti requisiti della significativa interruzione (o del turbamento) della circolazione stradale, della (sia pure potenziale) pericolosità dell’incidente stradale riscontrato e della sua riferibilità al fatto dell’imputato – deve ritenersi manifestamente infondata, essendosi posto in evidenza come lo stesso avesse perso il controllo dell’autovettura, fermandosi sul bordo della strada ed occupando parzialmente la carreggiata con una situazione di pericolo per gli altri utenti.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.

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