IMMATRICOLAZIONE FITTIZIA DI VEICOLI ALL'ESTERO
04 maggioQUESITO
E' possibile applicare l'art. 94bis co. 2 C.d.S. (intestazione fittizia di veicolo) ad una vettura re-immatricolata in Polonia? Stante anche che in questo modo non è possibile applicare la sanzione accessoria della cancellazione dal PRA? Non è meglio forse applicare l'art. 132 co. 1 e 5 C.d.S.?
RISPOSTA
Non si ritiene che l'articolo 94-bis sia applicabile ai veicoli immatricolati ( o reimmatricolati) all'estero, in quanto la norma dispone che "La carta di circolazione di cui all'articolo 93, il certificato di proprietà di cui al medesimo articolo e il certificato di circolazione' di cui all'articolo 97 non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o contestazione simulate o che eludano o pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo". Con ciò appare evidente che la norma in parola riguarda l'immatricolazione nazionale ottenuta ai fini di dissimulare il reale proprietario, ma non si può applicare ai veicoli che hanno ottenuto documenti esteri, in quanto situazione non contemplata dall'articolo 94-bis e non estensibile al caso in esame, stante il divieto di analogia che sottende le sanzioni amministrative. Può trovare applicazione l'articolo 132 che, in ragione dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra, consente la presenza sul territorio di uno Stato diverso da quello di immatricolazione del veicolo per un periodo non superiore a un anno; ovviamente non trova applicazione il codice doganale in quanto veicolo immatricolato in ambito UE. (Polnews.it)