GUIDA VEICOLO CON PATENTE AVENTE L'APPOSITO CODICE UNIONALE (96).
31 agostoLa patente B, come dettato dall’art. 116 “Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore” del C.d.S., consente di guidare autoveicoli di massa massima autorizzata fino a 3.500 kg, ai quali può essere abbinato un rimorchio leggero, cioè di massa massima ammissibile fino a 750 kg (dunque fino a kg. 4.250), ben delineato dal comma 3 lett. f) B: autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purchè la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli.
Per questa tipologia di guida, non si incorrere in sanzioni stradali.
Nel caso di specie, di una guida per un complesso veicolare costituito da un veicolo fino a 3500 kg e rimorchio superiore a 750 kg, a condizione che il complesso veicolare non superi 4.250 kg., occorre, che il conducente sia in possesso della patente di guida categoria B, integrata con codice unionale 96, ottenuta a seguito di specifico esame.
A fondamento di questo, è importante quanto emanato dalla Circolare Prot. n. 300/A/744/13/101/3/3/9 del 25 gennaio 2013, avente ad oggetto:” Decreto legislativo 18 aprile 2011 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, recante modifiche al titolo IV del Codice della Strada, in materia di patenti di guida, in vigore dal 19 gennaio 2013. Prime disposizioni operative”, in particolare il punto che segue: ”2.6 Traino di rimorchi massa complessiva superiore a 750 Kg con la patente B
Una novità dell'art.116 C.d.S. riguarda il traino di rimorchi di massa superiore a 750 kg da parte di un conducente titolare di patente di categoria B, quando il complesso formato da una motrice con massa massima autorizzata non superiore a 3.500 kg ed il predetto rimorchio, superi la massa massima autorizzata di 3.500 Kg. Dal 19.1.2013 tale possibilità è riservata ai titolari di patente B, anche conseguita in precedenza, alle seguenti condizioni:
• il superamento di una specifica prova pratica di guida, a seguito del quale avverrà l'iscrizione sulla patente di guida del codice armonizzato "96";
• la guida un veicolo complesso di massa massima autorizzata non superiore a 4.250 kg.
Qualora il complesso, invece, superi la di massa massima autorizzata di 4.250 kg, occorre aver conseguito la patente BE (se il rimorchio ha massa fino a 3, 5 t) o la patente C1E (se il rimorchio ha massa superiore a 3, 5 t).
La conduzione di complessi veicolari sopraindicati senza aver sostenuto il relativo esame pratico di guida (codice 96), ovvero senza essere titolari di patente BE, C1E, CE, D1E o DE comporta l'applicazione delle sanzioni per guida senza patente corrispondente di cui all'art.116, commi 15 e 17, C.d.S.
Per una migliore lettura dell’articolo si ripotano in calce i commi:
15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.100 a euro 30.599; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.