FISSAZIONE DEL CARICO SUI CAMION E I CONTROLLI TECNICI SU STRADA

26 gennaio

di Girolamo Simonato

Ricordiamo che il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, emanato il 19/05/2017 n. 215, il cui oggetto è: “Controlli su strada di veicoli commerciali, avente ad oggetto: Recepimento della direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell’Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE”, stabilisce i requisiti minimi per i controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nel territorio nazionale, al fine di migliorare la sicurezza stradale e l’ambiente.

Il campo di applicazione della presente normativa, è ben esposto all’art. 2, nel quale è previsto che il presente decreto si applica ai veicoli commerciali aventi una velocità di progetto superiore a 25 km/h delle seguenti categorie definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE, e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, di recepimento della direttiva 2007/46/CE:

a.    veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di persone e dei loro bagagli, aventi più di otto posti a sedere oltre al posto a sedere del conducente - veicoli della categoria M2 ed M3; b) veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di merci e aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate - veicoli della categoria N2 ed N3;

b.    rimorchi progettati e costruiti per il trasporto di merci o per l’alloggiamento di persone e aventi massa massima superiore a 3.5 tonnellate - veicoli delle categorie O3 ed O4;

c.    trattori a ruote delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5 utilizzati principalmente sulle strade pubbliche per il trasporto commerciale di merci su strada ed aventi una velocità massima di progetto superiore a 40 km/h.

Da rammentare che il decreto citato, non pregiudica il diritto dell’autorità competente, di cui all’art. 3, comma 1, lettera p) “«autorità competente»: l’autorità responsabile della gestione del sistema di controlli tecnici su strada compresa l’esecuzione di tali controlli: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per la motorizzazione”, di sottoporre a controlli tecnici su strada veicoli che esulano dal suo ambito di applicazione, come i veicoli commerciali leggeri della categoria N1 aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate, di controllare altri aspetti del trasporto e della sicurezza stradale, oppure di procedere a controlli in luoghi diversi dalle strade pubbliche. L’autorità competente può, altresì, limitare l’utilizzazione di un particolare tipo di veicolo su determinate parti della rete stradale nazionale per ragioni di sicurezza stradale.

In tema di controllo dell'autotrasporto merci, sul corretto fissaggio del carico, per verificare che non si sposti durante la marcia dell’autocarro, all’art. 4 “Sistema di controllo su strada”, prevede che il sistema di controlli tecnici su strada comprende i controlli tecnici su strada iniziali di cui all’art. 10, comma 1, così riportati: “L’autorità competente provvede affinché i veicoli selezionati, a norma dell’art. 9, siano sottoposti a un controllo tecnico su strada iniziale. In ogni controllo tecnico su strada iniziale svolto su un veicolo, l’ispettore:

a.    controlla l’ultimo certificato di revisione e l’ultima relazione relativa a un controllo tecnico su strada, se disponibili, tenuti a bordo o le relative attestazioni elettroniche a norma dell’art. 7, comma 1;

b.    procede ad una valutazione visiva delle condizioni tecniche del veicolo;

c.    può procedere ad una valutazione visiva della fissazione del carico del veicolo, a norma dell’art. 13;

d.    può effettuare controlli tecnici mediante qualsiasi metodo ritenuto appropriato.”,

ed controlli tecnici su strada più approfonditi di cui all’art. 10, commi 3 l’ispettore verifica che siano state rettificate eventuali carenze riportate nella precedente relazione di controllo su strada e 4 in base al risultato del controllo iniziale, l’ispettore decide se il veicolo o il suo rimorchio debbano essere sottoposti ad un controllo su strada più approfondito.

I principi in materia di fissazione del carico, nonché le modalità sono puntualizzate nell’allegato 3 del Decreto n. 215 del 19/05/2017.

Nel medesimo allegato, una voce importante è quella del “Controllo della fissazione del carico”, che dapprima riporta la c.d. “Classificazione delle carenze” , le quali sono classificate in uno dei seguenti gruppi di carenze:

Ø  carenza lieve: una carenza lieve si verifica quando il carico è stato fissato correttamente ma potrebbero essere opportuni consigli di prudenza,

Ø  carenza grave: una carenza grave si verifica quando il carico NON è stato fissato adeguatamente ed esiste un rischio di movimenti significativi o di ribaltamento del carico o di parti di esso,

Ø  carenza pericolosa: una carenza pericolosa si verifica quando la sicurezza stradale è minacciata direttamente da un rischio di caduta del carico o di parti di esso o da un pericolo derivante direttamente dal carico o da un pericolo immediato per le persone.

In presenza di più carenze, il trasporto è classificato nel gruppo di carenze di maggiore gravità.

Qualora si verifichino più carenze di cui si prevede che i loro effetti combinati debbano intensificarsi a vicenda, il trasporto è classificato nel gruppo di carenze di livello superiore.

Il metodo di controllo consiste in un esame visivo dell’utilizzazione corretta di procedimenti appropriati in misura adeguata per fissare il carico e/o nella misurazione delle forze di tensione, nel calcolo dell’efficienza della fissazione e nel controllo di certificati, se del caso.

La valutazione delle carenze, trova un importante riscontro nella tabella 1, che è parte integrante del provvedimento legislativo.

Essa, riporta le regole che possono essere applicate durante un controllo della fissazione del carico per determinare se il trasporto avvenga in condizioni accettabili.

La categorizzazione delle carenze è determinata, caso per caso, sulla base delle classificazioni delle carenze già precedentemente riportate.

Da sottolineare che i valori espressi nella tabella 1 hanno carattere indicativo e dovrebbero essere considerati come linee guida per determinare la categoria di una data carenza in funzione delle circostanze specifiche, in particolare secondo il carattere del carico, e a discrezione dell’ispettore. In caso di trasporto che rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 95/50/CE del Consiglio, possono essere applicate prescrizioni più specifiche.

Le Responsabilità, di cui all’art. 7, prevedono che il certificato di revisione relativo al controllo tecnico periodico più recente o la relativa copia o, in caso di certificato di revisione elettronico, una copia cartacea certificata o l’originale cartaceo di tale certificato e la relazione relativa all’ultimo controllo tecnico su strada, sono tenuti a bordo del veicolo.

Le imprese ed i conducenti di un veicolo sottoposto a un controllo tecnico su strada collaborano con gli ispettori e consentono l’accesso al veicolo, alle sue parti ed a tutta la documentazione utile ai fini del controllo.

Le imprese sono responsabili del mantenimento dei propri veicoli in condizioni di sicurezza e conformità, ferme restando le responsabilità del conducente di tali veicoli.

Gli Ispettori sono normati dal successivo art. 8, il quale sancisce che la selezione di un veicolo da sottoporre a un controllo tecnico su strada o nella effettuazione di detto controllo, gli ispettori non praticano alcuna discriminazione basata sulla nazionalità del conducente o sul paese di immatricolazione o di immissione in servizio del veicolo.

Nell’eseguire un controllo tecnico su strada, l’ispettore ha l’obbligo di astenersi in caso di conflitti di interesse che possano in qualche modo influenzare l’imparzialità e l’obiettività della sua decisione.

Agli ispettori è dovuto un compenso non direttamente collegato ai risultati dei controlli tecnici su strada, iniziali o più approfonditi, da essi effettuati, determinato con il decreto di cui all’art. 15, comma 2 “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinate le modalità operative per l’applicazione delle tariffe indicate al comma 1 e i compensi per gli ispettori di cui all’art. 8, comma 3.

I controlli tecnici su strada più approfonditi sono effettuati da ispettori che soddisfano i requisiti minimi di competenza e formazione previsti dall’art. 13 e dall’allegato IV della direttiva 2014/45/UE. Gli ispettori, che effettuano controlli in appositi impianti per i controlli su strada o che utilizzano unità mobili di controllo, devono soddisfare tali requisiti o requisiti equivalenti approvati dall’autorità competente.

Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni di cui al Decreto ministeriale n. 215/2017, sono riportate all’art. 21 Sanzioni, che prevede : “in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, si applicano le sanzioni previste dall’art. 79 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.

L’articolo di riferimento del Codice della Strada (d.lgs. 285/92), ha come oggetto: ”Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione”.

Lo stesso attesta che i veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento.

Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti.

Qualora le norme di cui al paragrafo precedente si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle direttive stesse.

Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 a euro 338.

L’entrata in vigore del presente decreto è stata normata dal precetto di cui all’art. 22, “Applicazione delle norme” che prevede quanto segue:

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 20 maggio 2018, fatta salva l’applicazione delle disposizioni riguardanti il sistema di classificazione del rischio, di cui all’art. 6, che decorre dal 20 maggio 2019”, entra in vigore a maggio 2018.

ai sensi dell’art. 22, che per una corretta lettura si riporta, “ Applicazione delle norme”

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 20 maggio 2018, fatta salva l’applicazione delle disposizioni riguardanti il sistema di classificazione del rischio, di cui all’art. 6, che decorre dal 20 maggio 2019”, entra in vigore a maggio 2018.

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