DIVIETO TRANSITO GIORNI FESTIVI AUTOCARRI SUP. 7.5 T.
31 dicembreIl 22 dicembre 2017, il ministero dei Trasporti ha pubblicato il calendario dei giorni in cui non potranno circolare i veicoli industriali con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate e le relative deroghe nel 2018.
È pronto il calendario dei divieti di circolazione per i veicoli industriali del 2018, fissati dal Decreto del ministero dei Trasporti numero 571 del 19 dicembre 2017. Come ogni anno, insieme con le date e gli orari dei divieti, il decreto contiene anche le esenzioni per particolari tipologie di trasporto. Ecco i giorni dei divieti come riportati dal Decreto:
a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 09,00 alle ore 22,00;
b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 07,00 alle ore 22,00;
c) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del l° gennaio;
d) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;
e) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 30 marzo;
f) dalle ore 09,00 alle ore 16,00 del 31 marzo;
g) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 2 aprile;
h) dalle ore 09,00 alle ore 14,00 del 3 aprile;
i) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;
j) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del l° maggio;
k) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 2 giugno;
l) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 30 giugno;
m) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 7 luglio;
n) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 14 luglio;
o) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 21 luglio;
p) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 27 luglio;
q) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 28 luglio;
r) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 3 agosto;
s) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 4 agosto;
t) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 11 agosto;
u) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 15 agosto;
v) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 18 agosto;
w) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 25 agosto;
x) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del l° novembre;
y) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 dell’8 dicembre;
z) dalle ore 09,00 alle ore 14,00 del 22 dicembre;
aa) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;
bb )dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre.
L’articolo 2 del Decreto stabilisce le deroghe per i veicoli che provengono dall’estero e dalla Sardegna, per quelli diretti all’estero e per i principali interporti, per quelli che in Sardegna sono diretti all’imbarco e per quelli diretti all’imbarco per attraversare lo Stretto di Messina. L’articolo 3 riporta le esenzioni per determinate tipologie di veicoli e di trasporti, compresi i veicoli diretti alla revisione e quelli che operano in ambito intermodale. L’articolo 4 elenca le tipologie di trasporti che possono essere esentati con autorizzazione del Prefetto e il successivo articolo 5, 6 e 7 illustrano le modalità di tale esenzione. L’articolo 8 elenca le deroghe per alcune tipologie di trasporto eccezionale e il successivo articolo 9 stabilisce le regole per i trasporti di merce pericolosa.
Per una più corretta informazione si invitano gli addetti ai lavori di consultare il decreto qui allegato.
Il sistema sanzionatorio è dettato dall’ Art. 6. Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati
il suddetto prevede che il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute nonchè per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro dei lavori pubblici, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade, o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, può vietare la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni ed eventuali deroghe.
Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati a norma del paragrafo precedente, nel caso in cui la violazione è commessa dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.697.
In questa ipotesi dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonchè della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo.