DIVIETO DI TRANSITO MEZZI PESANTI PONTE DEI SANTI

22 ottobre

Come è noto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con apposito decreto, nel caso di specie per l’anno 2017 Decreto prot. n.439 del 13 dicembre 2016. Pubblicato in G.U. n.304 del 30 dicembre 2016, ha reso noto il calendario dei giorni in cui è vietata la circolazione dei mezzi con massa a pieno carico superiore a 7.5 t. fuori dei centri abitati, stabilendone gli orari di inizio e fine del divieto per ogni periodo vagliato.

Il divieto di circolazione si applica ai seguenti veicoli:

autoveicoli di massa superiore a 7,5 t, anche se scarichi, purché non adibiti al trasporto di persone;

veicoli di qualunque massa che trasportano merci pericolose;

macchine agricole ed operatrici, quando si trovano su strade di interesse nazionale.

Per il prossimo fine settimana, quello ormai noto con la definizione “Ponte dei Santi”, il divieto, fermo restando quello domenicale dalle ore 09,00 alle ore 22,00, per la giornata del 01 novembre il Ministro ha confermato il divieto dalle ore 09.00 alle ore 22.00.

Il dettato dell’art. 2 della norma già citata, prevede che per i veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio e di destinazione del carico, l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro.

Altra limitazione è prevista per i veicoli provenienti dall’estero, alla cui guida vi sia un solo conducente, nel caso di specie è consentito, qualora il periodo di riposo giornaliero, come previsto dalle norme del regolamento CE n. 165/2014 e successive modifiche, cada in coincidenza del posticipo di cui al presente comma, di usufruire, con decorrenza dal termine del periodo di riposo, di un posticipo di ore quattro.

Per i veicoli diretti all’estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del carico, l’orario di termine del divieto è anticipato di ore due; per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l’orario di termine del divieto è anticipato di ore quattro.

La medesima, periodo di quattro ore, trova applicazione per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o comunque collocati in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai terminal intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, agli aeroporti per l’esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo, e che trasportano merci destinate all’estero.

La stessa anticipazione si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli stessi interporti, terminal intermodali ed aeroporti, all’estero, nonché ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti e ai terminal intermodali per essere caricati sul treno. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci.

Per i veicoli che circolano in Sardegna, PROVENIENTI dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, la deroga applicabile al semirimorchio si intende estesa al trattore stradale anche quando quest'ultimo non sia proveniente dalla rimanente parte del territorio nazionale. Al fine di favorire l'intermodalità del trasporto, la stessa deroga è accordata ai veicoli ed ai complessi di veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello proveniente dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio.

Per i veicoli che circolano in Sardegna, DIRETTI ai porti dell’isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, per i veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti alla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, e per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada-mare, diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime di cui all’articolo 1 del Decreto del Ministro dei Trasporti 31 gennaio 2007, e successive modifiche ed integrazioni, che rientrano nel campo di applicazione del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 15 febbraio 2001 (trasporto combinato), purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l’imbarco, il divieto di cui all’articolo 1 non trova applicazione.

Per le difficoltà connesse con le operazioni di traghettamento da e per la Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché' muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore due e l'orario di termine del divieto è anticipato di ore due.». Modifica pubblicata in GU n.141 del 20-06-2017-  DECRETO 27 aprile 2017

A puro titolo informativo, per le violazioni di cui al divieto trova applicazione quanto normato dall’art. 6 del Codice della Strada, il quale prevende una sanzione amministrativa pecuniaria ed una sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e della carta di circolazione.

 

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