DISTRIBUTORI, AD USO PRIVATO, IL MINISTERO HA EMANATO UN NUOVO DECRETO

13 dicembre

 * Girolamo Simonato

 

Il Ministero dell'interno, con il Decreto 22 novembre 2017, avente ad oggetto: “ Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C”, pubblicato in GU n.285 del 6-12-2017, ha disciplinato i contenitori/distributori mobili, di capacità fino a 9 metri cubi, utilizzati delle imprese di autotrasporto per caricare il gasolio per il rifornimento del proprio parco veicolare.

Il “Campo di applicazione” del nuovo dispositivo legislativo, disciplina, ai fini della prevenzione incendi, l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburanti liquidi di categoria C.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione, per i quali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni di prevenzione incendi.

Gli obiettivi della normativa, contenuti all’art. 2, si prefiggono di garantire il conseguimento dei seguenti punti:

a.    minimizzare le cause di fuoriuscita accidentale di carburante ed il rischio di incendio;

b.    limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;

c.    limitare, in caso di evento incidentale, danni ad  edifici  e locali contigui all'impianto;

d.    limitare, in caso di evento incidentale, danni all'ambiente;

e.    consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

Interessanti sono le “Applicazione delle disposizioni tecniche”, previste dall’art. 4, che trovano applicazione ai contenitori-distributori di nuova installazione e a quelli esistenti.

Sono esentati dall'obbligo di adeguamento alla regola tecnica i contenitori-distributori esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei casi in cui:

a.    siano in possesso di atti abilitativi  riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità,  così  come previsto dall'art.38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

b.    siano in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151;

c.    siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di installazione di contenitori-distributori sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi  degli  articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

I contenitori-distributori devono essere provvisti di approvazione di tipo ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 31 luglio 1934, titolo I°, punto XVII ed i relativi componenti devono essere provvisti di marcatura CE ai sensi delle direttive applicabili.

Impiego di prodotti per uso antincendio

1. I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del presente decreto, devono essere:

a) identificati univocamente sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili;

b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all’uso previsto;

c) accettati dal responsabile dell’attività, ovvero dal responsabile dell’esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.

2. L’impiego dei prodotti per uso antincendio è consentito se gli stessi sono utilizzati conformemente all’uso previsto, se sono rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se:

a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;

b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE e successive modifiche, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e a tal fine il mutuo riconoscimento;

c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono legittimamente commercializzati in uno degli Stati della Unione europea o in Turchia in virtù di specifici accordi internazionali stipulati con l’Unione europea ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), per l’impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall’incendio, equivalente a quello previsto nelle norme tecniche allegate al presente decreto.

3. L’equivalenza del livello di protezione, garantito dai prodotti per uso antincendio di cui al comma 2, è valutata, ove necessario, dal Ministero dell’interno applicando le procedure previste dal Regolamento ce n.764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008

L'installatore è tenuto a verificare che il contenitore-distributore sia idoneo per il tipo di uso e per la tipologia di  installazione prevista e che il responsabile dell'attività sia informato degli specifici obblighi finalizzati a garantire il corretto uso, in sicurezza, dello stesso.

Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana avvenuto in data 06 dicembre 2017.

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