Distacco e cabotaggio in Italia: ecco gli obblighi che scattano dal 26 dicembre da uominietrasporti.it

03 gennaio

Era attesa un po’ come Babbo Natale la circolare del ministero del Lavoro che doveva fugare una serie di dubbi interpretativi sulla disciplina del distacco. E alla fine, praticamente puntuale, si è materializzata sotto l’albero. Stiamo parlando della circolare n.3 del ministero del 22 dicembre 2016 che fornisce precise indicazioni relative al distacco transnazionale di manodopera. La prima novità riguarda la messa on line di un apposito portale ministeriale che contiene tutto ciò che c’è da sapere sulle nuove disposizioni e su quanto debbono fare le imprese. Al riguardo ricordiamo che il citato art. 10, comma 1, obbliga l’impresa che distacca o somministra lavoratori in Italia a comunicare il distacco al ministero del Lavoro entro le 24:00 del giorno precedente all’inizio del distacco e, in seguito, a inviare tutte le successive modificazioni entro 5 giorni. La violazione di tale obbligo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato.

Per la trasmissione di questi dati adesso è stato introdotto un nuovo modello - UNI_Distacco_UE – aggiornato periodicamente con decreto direttoriale e disponibile sul sito del ministero del Lavoro e anche nell'allegato in basso.

La circolare prenderà un po’ in contropiede molte imprese in quanto specifica che, a partire dal 26 dicembre, l’azienda straniera distaccante ha l’obbligo di effettuare la comunicazione preventiva di distacco del personale che intende impiegare in Italia.

Con riferimento al pregresso, invece, vanno tenute presenti queste regole:
- per i distacchi attivati prima del 22 luglio 2016 non è prevista alcuna comunicazione;

- per i distacchi attivati dopo il 22 luglio 2016, la comunicazione va presentata entro il 26 gennaio 2017 (sempre che i distacchi siano ancora in essere a tale data);

- per i distacchi avviati dopo il 22 luglio 2016 ma cessati prima del 26 gennaio 2017 non esiste obbligo di comunicazione.

Infine, le aziende straniere impegnate in distacchi e somministrazioni, devono acquisire apposite credenziali di accesso sul portale del ministero del Lavoro, mediante una pre-registrazione da effettuarsi inserendo i dati identificativi richiesti dal sistema stesso. La comunicazione preventiva di distacco potrà essere unica per tutti i lavoratori coinvolti nel distacco, anche se la durata e il luogo di lavoro siano diversi.

CHIARIMENTO RISPETTO AL CABOTAGGIO
C’è poi il capitolo “cabotaggio”. A questo riguarda la circolare chiarisce che, essendo questa un’attività differente, prevede anche modalità di comunicazione diverse rispetto al distacco. In pratica, almeno in questo momento, nell’attesa che venga predisposto uno specifico modello di comunicazione all’interno della piattaforma online, l’impresa straniera che intende effettuare operazioni di cabotaggio in Italia dovrà assolvere all’obbligo mediante l’invio di una dichiarazione preventiva all’indirizzo mail

Cabotaggio.DistaccoUE@lavoro.gov.it

utilizzando il  modello UNI_CAB_UE (allegato).

La sezione 3.1.1. di questo modello, relativa alla durata del distacco, è da compilare inserendo la data della prima operazione di cabotaggio effettuata in Italia (“data inizio distacco”) e la data dell’ultima operazione di cabotaggio effettuata prima di uscire dall’Italia (“data fine distacco”), fermo restando che, anche per il cabotaggio, il modello dovrà essere inviato entro le ore 24 del giorno antecedente a quello della prima operazione.

La circolare chiarisce che le nuove norme e i nuovi adempimenti non si applicano ai trasporti internazionali, né a quelli in transito né a quelli con origine o destinazione sul territorio dello Stato.
ALLEGATI
Per scaricare il modello UNI_Distacco_UE clicca qui

da uominietrasporti.it

Fonte: asaps.it

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