DIRITTO ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE: APPLICAZIONE DEL CONCETTO DI CIRCOLAZIONE STRADALE, NELLA FASE DELL’ARRESTO DEL VEICOLO.
13 dicembreLa nozione di “circolazione stradale”, ben descritta all’art. 2054 c.c., prevede che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.
Il concetto espresso dall’ordinanza della Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 22 novembre 2017, n. 27759, nella quale si apprende che veniva chiesto il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro capitato mentre, il trattore agricolo si trovava fermo in mezzo alla strada col motore acceso, si verificava un incidente nel quale il soggetto veniva colpito alla gamba da un grande cancello che, trasportato sopra il trattore, era improvvisamente scivolato a causa di un piccolo spostamento del mezzo.
Nella medesima si richiama: “definizione del concetto di circolazione e, in un caso non molto diverso da quello in esame, ha affermato che circolazione è anche la sosta del veicolo”. È sottinteso che il fatto è avvenuto nella fase della circolazione stradale, la quale al dettato normativo dell’art. 157 C.d.S., prevede:
a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;
c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente.
Per quanto attiene alla caduta del carico, l’art. 164 C.d.S. “Sistemazione del carico sui veicoli”, prevede che il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento.
Il passaggio della sentenza che segue: “per l’operatività della garanzia per la R.C.A. è necessario il mantenimento da parte del veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa parificata, delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, risultando, invece, indifferente l’uso che in concreto si faccia del veicolo, sempreché che esso rientri in quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere”.
Il Codice della Strada, per la garanzia della R.C.A., prevede ai sensi dell’art. 193, l’obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile, per tutti i veicoli a motore, compreso i filoveicoli e i rimorchi, i quali non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.
Nel caso di specie, le caratteristiche del veicolo, si ascrivono a quanto dettato dall’art. 57 del C.d.S. “Macchine agricole”, il quale prevede che le stesse sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività.