Dal primo gennaio cambiano gli importi, seppur di poco, appena lo 0,1%. Effetti solo sulle sanzioni più elevate Gli aggiornamenti delle somme saranno contenuti nel nuovo Prontuario Codice della Strada in distribuzione da fine gennaio  come omaggio ai soci

27 dicembre

Il comma 3, dell’art. 195 CdS prescrive che “3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, e delle infrastrutture e dei trasporti, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al comma 1”.
Alla luce di quanto esposto dal 1° gennaio 2017 l’aumento delle sanzioni amministrative sarà dello 0,1% determinato dalla variazione dei prezzi al consumo relativa agli anni 2015/2016.
L’aumento interesserà solo le sanzioni che avranno il minimo e/o il massimo con un importo superiore a 500 Euro che vedranno l’arrotondamento all’euro superiore; mentre per le altre rimane tutto invariato.
Si precisa che gli aumenti interesseranno solo le sanzioni amministrative con esclusione di quelle introdotte successivamente al 1° gennaio 2015 (esempio: vedasi la guida senza patente riconducibile all’art. 116, commi 15 e 17, CdS); in quanto quelle a carattere penale rimarranno permanentemente invariate (esempio vedasi la guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186 CdS accertata in seconda e terza fascia, ovvero con determinazione superiore rispettivamente a 0,8 g/l e 1,5 g/l).
Gli aggiornamenti delle somme saranno contenuti nel nuovo Prontuario Codice della Strada di Franco Medri Edizioni Sapidata in distribuzione da fine gennaio  come omaggio ai soci ASAPS 2017.


 

L’aumento interesserà solo le sanzioni che avranno il minimo e/o il massimo con un importo superiore a 500 Euro che vedranno l’arrotondamento all’euro superiore; mentre per le altre rimane tutto invariato.
Si precisa che gli aumenti interesseranno solo le sanzioni amministrative con esclusione di quelle introdotte successivamente al 1° gennaio 2015 (esempio: vedasi la guida senza patente riconducibile all’art. 116, commi 15 e 17, CdS); in quanto quelle a carattere penale rimarranno permanentemente invariate (esempio vedasi la guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186 CdS accertata in seconda e terza fascia, ovvero con determinazione superiore rispettivamente a 0,8 g/l e 1,5 g/l). (ASAPS)

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