CRONOTACHIGRAFO “INTELLIGENTE”, L’U.E. RINVIA L’ENTRATA IN VIGORE

09 aprile

 

Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 28 Marzo2018 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (U.E) 2018/502, datato 28 febbraio 2018, con il quale la Commissione ha introdotto alcuni aggiustamenti al precedente Regolamento di esecuzione 2016/799, in materia di “prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei nuovi tachigrafi intelligenti”, previsti dal Regolamento 165/2014.

 

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 è così modificato:

 

La costruzione, il collaudo, il montaggio, l’ispezione, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi intelligenti e dei loro componenti devono avere luogo in conformità alle prescrizioni tecniche di cui all’allegato IC del presente regolamento.

 

Per quanto riguarda la costruzione, il collaudo, il montaggio, l’ispezione, il funzionamento e la riparazione, i tachigrafi diversi dai tachigrafi intelligenti devono continuare a soddisfare, a seconda dei casi, le prescrizioni dell’allegato I del regolamento (UE) n. 165/2014 o dell’allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio (*1);

 

(*1)  Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8).»;"

 

Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2);

 

(*2)  Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62)."

 

fascicolo informativo”, il fascicolo completo, in forma elettronica o cartacea, contenente tutte le informazioni fornite dal fabbricante o dal suo mandatario all’autorità di omologazione ai fini dell’omologazione di un tachigrafo o di un suo componente, compresi i certificati di cui all’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 165/2014, i risultati delle prove di cui all’allegato IC del presente regolamento, nonché disegni, fotografie e altri documenti pertinenti;

 

tachigrafo intelligente” o “tachigrafo di seconda generazione”, un tachigrafo digitale conforme agli articoli 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 165/2014, nonché all’allegato IC del presente regolamento;

 

componente del tachigrafo”, uno dei seguenti elementi: l’unità elettronica di bordo, il sensore di movimento, il foglio di registrazione, il dispositivo esterno del GNSS e il dispositivo esterno di diagnosi precoce remota;

 

unità elettronica di bordo”, il tachigrafo escluso il sensore di movimento e i cavi che collegano il sensore di movimento.

 

Può trattarsi di un’unità singola o di più unità dislocate nel veicolo e comprende un’unità di elaborazione, una memoria di dati, una funzione di misurazione del tempo, due dispositivi di interfaccia per carte intelligenti (smart card) per il conducente e il secondo conducente, una stampante, un dispositivo di visualizzazione, connettori e dispositivi per l’immissione dei dati da parte dell’utilizzatore, un ricevitore GNSS e un dispositivo di comunicazione remota.

 

L’unità elettronica di bordo può essere costituita dai seguenti componenti soggetti a omologazione:

 

unità elettronica di bordo come componente singolo (comprendente il ricevitore GNSS e il dispositivo di comunicazione remota);

 

corpo centrale dell’unità elettronica di bordo (comprendente il dispositivo di comunicazione remota) e dispositivo GNSS esterno;

 

corpo centrale dell’unità elettronica di bordo (comprendente il ricevitore GNSS) e dispositivo esterno di comunicazione remota;

 

corpo centrale dell’unità elettronica di bordo, ricevitore GNSS esterno e dispositivo esterno di comunicazione remota.

 

Se l’unità elettronica di bordo è costituita da più unità dislocate nel veicolo, il suo corpo centrale è costituito dall’unità che contiene l’unità di elaborazione, la memoria di dati e la funzione di misurazione del tempo.

 

Per “unità elettronica di bordo (VU)” si può intendere sia “unità elettronica di bordo”, sia “corpo centrale dell’unità elettronica di bordo”.

 

«Tuttavia, l’allegato IC si applica a decorrere dal 15 giugno 2019, ad eccezione dell’appendice 16, la quale si applica a decorrere dal 2 marzo 2016.

 

Articolo 2 Entrata in vigore

 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0502&form=IT

 

 

 

 

 

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