CQC E L'ESAME DI RIPRISTINO PER QUELLE SCADUTE DA OLTRE DUE ANNI
23 giugno
A cura dell’Avv. Silvia Alibardi
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la circolare prot. n. 26681 del 21 dicembre 2017, che abroga la precedente circolare prot. n. 21066/8.3 del 09/10/2017, è intervenuta nuovamente in tema di patenti CQC, con particolare riferimento a quelle scadute da oltre due anni.
In essa, innanzitutto, si prevede che “…qualora la qualificazione CQC sia scaduta da oltre due anni, per poterla rinnovare, il titolare, oltre a frequentare un corso di formazione periodica, deve sottoporsi anche ad un esame comprendente sia la parte comune che la parte specialistica (di seguito denominato, “esame di ripristino”)”.
Inoltre, la predetta circolare, ha fornito importanti precisazioni sulle seguenti tematiche:
Duplicato di patente che contiene CQC con qualificazione CQC scaduta di validità: verrà rilasciata una nuova patente senza la qualificazione CQC;
Titolare di qualificazione CQC valida sia per il trasporto di cose che per il trasporto di persone, una delle quali scadute da oltre 2 anni: se si frequenta un corso di formazione periodica per rinnovare una sola delle abilitazioni, si è esentati dal frequentare un corso di formazione per l’altra tipologia. Sarà comunque necessario sottoporsi all’esame di ripristino se una delle due abilitazioni è scaduta da oltre 2 anni.
Cosa cambia? La scadenza. La qualificazione CQC ottenuta con ordinaria procedura di rinnovo avrà validità 5 anni dalla presentazione dell’istanza alla Motorizzazione Civile mentre, la CQC ottenuta con esame di ripristino avrà validità 5 anni dall’esame.
Inoltre, se si è titolari di CQC merci e CQC persone, le due scadenze saranno diverse, in quanto andranno calcolate come sopra. Solo al successivo rinnovo di entrambe avranno la stessa scadenza di 5 anni dalla richiesta.
Titolare di qualificazione CQC valida sia per il trasporto di cose che per il trasporto di persone entrambe scadute da oltre 2 anni: NON si potranno fare istanze congiunte. Bisognerà presentare prima l’istanza per sostenere l’esame di ripristino relativo ad una sola abilitazione, poi fare lo stesso per la seconda abilitazione. In ogni caso si dovranno sostenere gli esami sia per la parte comune che per la parte specialistica
Decorrenza dei due anni dalla scadenza di validità della qualificazione CQC: frequentare un corso di formazione è l’unico modo per rinnovare una CQC scaduta da meno di 2 anni. Il corso però deve essere terminato al massimo entro il giorno della scadenza della CQC. L’istanza di rinnovo può essere presentata anche dopo. Al contrario, se il corso di formazione finisce dopo il giorno di scadenza della CQC, l’interessato dovrà sottoporsi ad esame di ripristino.
È quindi consigliato prendersi per tempo, controllare la scadenza della propria CQC e prenotare i corsi con largo anticipo.
Procedure “esame di ripristino”: l’esame di ripristino si svolge con le stesse modalità previste per l’esame di conseguimento della CQC. Vi è la prova relativa alla parte comune e la prova per la parte specialistica.
Rinunzia alla qualificazione CQC: il titolare di CQC può chiedere di revocare la propria abilitazione. La rinuncia comporta la decadenza dell’abilitazione. Se l’interessato volesse poi avvalersene nuovamente, dovrà seguire la procedura ordinaria, ossia frequentare un corso di qualificazione iniziale e sostenere con esito positivo l’esame di idoneità.
In caso di rinuncia, si dovrà consegnare la patente CQC all’Ufficio della Motorizzazione Civile richiedendone un duplicato sul quale non vi sarà il codice 95.
Se invece il titolare di entrambe le qualificazioni rinuncia solo ad una e, dopo la revoca, intende riottenerla, dovrà sostenere l’esame solo sulla parte specialistica.
La Circolare, infine, affronta anche il tema dei costi di tali procedure.
Quanto costa e cosa allegare all’istanza per sostenere l’esame di ripristino della CQC:
– attestazione di versamento di euro 16,00 su c/c n. 4028 relativa all’assolvimento del bollo sull’istanza
– attestazione di euro 16,00 su c/c n. 4028 relativa all’assolvimento del bollo sulla patente CQC rilasciata in caso di esito positivo dell’esame
– attestazione di euro 16,20 su c/c n. 9001 relativa all’operazione di cui al punto 1 della tariffa prevista alla tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870 ossia il costo relativo alla voce: “esami per conducenti di veicoli a motore”.
Quanto costa e cosa allegare all’istanza per il rinnovo della CQC:
– attestazione di versamento di euro 32,00 su c/c n. 4028 relativa all’assolvimento del bollo sull’istanza
– attestazione di euro 10,20 su c/c n. 9001 relativa all’operazione di cui al punto 2 della tariffa prevista alla tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870 ossia il costo relativo alla voce: “Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti ai veicoli o ai conducenti”.
È necessario prestare la massima attenzione a tutte queste nuove procedure per evitare intoppi e trovarsi senza titolo abilitativo per la professione. Si ricorda infatti che chi circola con abilitazione professionale scaduta di validità incorre nelle sanzioni indicate dagli artt. 126 e 216 comma 6 del Codice della Strada.
***********
interessante articolo scritto dall'Avv. Silvia Alibardi sull’esame di ripristino per le patenti CQC scadute da oltre due anni, scritto in modo professionale comprensibile a tutti.