CONTROLLO VELOCITÀ, L’APPROVAZIONE MINISTERIALE DELLO STRUMENTO NON È SUFFICIENTE PER LA CONTESTAZIONE, NECESSITÀ LA SUA OMOLOGAZIONE

18 agosto

Nell’ambito della rilevazione del controllo di velocità da parte degli operatori di polizia stradale, riveste un particolare interesse depositato in data 28/06/2019, dal Giudice di Pace di Padova, con sentenza n. 775/19, con la quale sottolinea la diversità di significato tra omologazione e approvazione.

Nella normativa sulla disciplina della circolazione stradale, di cui al d.lgs. 285/92 e al D.P.R. 45/92, si apprende che il dettato di cui all’art. 192. Regolamento di Attuazione (D.P.R. 495/92), “Omologazione ed approvazione”, prevede che, ogni volta che nel Codice e nel presente regolamento è prevista la omologazione o la approvazione di segnali, di dispositivi, di apparecchiature, di mezzi tecnici per la disciplina di controllo e la regolazione del traffico, di mezzi tecnici per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, di materiali, attrezzi o quant'altro previsto a tale scopo, di competenza del ministero dei Lavori pubblici, l'interessato deve presentare domanda, in carta legale a tale dicastero indirizzandola all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, corredata da una relazione tecnica sull'oggetto della richiesta, da certificazioni di enti riconosciuti o laboratori autorizzati su prove alle quali l'elemento è stato già sottoposto, nonché da ogni altro elemento di prova idoneo a dimostrare l'utilità e l'efficienza dell'oggetto di cui si chiede l'omologazione o l'approvazione e presentando almeno due prototipi dello stesso. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative ai sensi dell'articolo 405.

Dal citato contenuto di cui al comma 1 dell’art. 192, nella sentenza si legge quanto segue: “ Al riguardo, viene richiesta da parte ricorrente la prova della sussistenza appunto di un valido ed efficace decreto di omologazione dello strumento di accertamento automatico della violazione utilizzato nei sui confronti.

Alla luce della produzione documentale della parte resistente, è emerso come l’apparecchiatura utilizzata nel caso di specie non risulti aver conseguito l’omologazione da parte del competente Ministero, bensì una mera approvazione ministeriale.

Parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, affermando come i termini “omologazione” ed “approvazione” siano – ai fini del Codice della Strada – sostanzialmente dei sinonimi, aventi significato coincidente ed utilizzati in modo alternativo dalla normativa codicistica.

La tesi della parte resistente non può essere condivisa”.

La relazione tra omologazione e approvazione è da sopportare con delle nozioni codicistiche che si possono annoverare nelle disposizioni contenute nel Codice della Strada.

Il principio “cardine” per l’accertamento delle velocità è imperniato nella normativa di cui all’art. 142 “Limiti di velocità”.

In particolare al comma 6, si legge che: ”Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento”.

Il dettato di cui all’art. 345. Regolamento di Attuazione (D.P.R. 495/92), Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità, afferma al comma 1,che le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente e che le singole apparecchiature devono essere approvate dal ministero dei Lavori pubblici.

Inoltre, all’art. 201 Notificazione delle violazioni, al comma 1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1, al punto g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore …, mentre all’art. 45 Uniformità della segnaletica dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni, comma 6. Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione.

Il Giudice di Pace di Padova, nella stesura della sentenza, ha approfondito la tipologia collegata all’accertamento della velocità in forma automatica, con una strumentazione ad hoc che si occupa dell’approvazione, rilevando che la diversità e irriducibilità delle due tipologie di provvedimenti è chiaramente precisata dall'art. 192 Regolamento di Attuazione (D.P.R. 495/92), “Omologazione ed approvazione”, in particolare nel dettato di cui al comma 2 “L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del ministero dei Lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole. L'interessato è tenuto a fornire le ulteriori notizie e certificazioni che possono essere richieste nel corso dell'istruttoria amministrativa di omologazione e acconsente a che uno dei prototipi resti depositato presso l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.” e al successivo comma 3 “Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il ministero dei Lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2.”.

Infatti, nella parte conclusiva della sentenza così si legge: “ Nell’ambito del procedimento amministrativo sanzionatorio, quindi, l’utilizzo di apparecchiature di accertamento non omologate ma esclusivamente approvate costituisce un vizio di legittimità per violazione di legge che può inficiare la validità dell’accertamento effettuato. Nel caso in esame, come già esposto, l’apparecchiatura di accertamento automatico utilizzata – “Autovelox 106 Premium Plus” – risulta appunto sprovvisto di debita omologazione.

Conseguentemente , il relativo accertamento risulta inficiato da vizio di violazione di legge che non può che condurre all’annullamento del verbale oggetto di opposizione.”

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