CINTURE DI SICUREZZA: RESPONSABILITÀ IN CAPO AL CONDUCENTE PER IL MANCATO USO DELLA CINTURA DA PARTE DEL PASSEGGERO

13 marzo

* Simonato Girolamo

 

Sfogliando la sentenza emessa della Corte di Cassazione, sez. IV Penale, n. 11429 del 09 marzo 2017, la medesima offre l’acquisizione e la conseguente analisi comportamentale del conducente di un veicolo nell’evento del sinistro stradale. La disamina non è relativa alla colpa del soggetto post evento, ma bensì all’esame dell’azione in applicazione delle norme di comportamento dettate dalla normativa stradale di riferimento (Codice della Strada).

Dalla documentazione emerge che i giudici, trovano un primo fondamento della sentenza nella condotta e dalla conseguenti cause derivate da essa. Infatti, si legge: “ il primo, di guida in stato di ebrezza alcoolica (con tasso, successivamente accertato, pari a 1,33 e a 1,38 grammi litro) e per avere, di notte, con fondo stradale bagnato, percorrendo raccordo autostradale a rapido scorrimento con carreggiate separate e due corsie per ogni senso di marcia, perso il controllo, anche in ragione della velocità inadeguata, dell’auto …. che conduceva, urtando il muretto new jeresey a destra e poi, dopo l’"effettorimbalzo", violentemente quello di sinistra, infine arrestandosi di traverso sulla corsia di sorpasso nel proprio senso di marcia, dopo che la passeggera trasportata sul sedile anteriore sinistro, che viaggiava non assicurata con cinture di sicurezza, era stata sbalzata fuori dall’auto, riportando lesioni sia per effetto degli urti di cui si è detto sia per essere stata sbalzata fuori dell’auto sia in ragione del successivo urto da parte di un altro veicolo sopravvenuto”.

Dal riportato passo sentenziale si evince che il conducente guidava in stato di ebrezza alcolica, questo comportamento è sanzionato dall’art. 186 - Guida sotto l'influenza dell'alcool del d.lgs. 285/92, in particolare dal comma 2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato e dal dettato della lett. c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa.

Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter..

L’incidente stradale, come riportato in sentenza, si è verificato in orario notturno, la velocità tenuta dal conducente era inadeguata e il fondo stradale era bagnato.

Il secondo articolo del titolo V - Norme di comportamento - del Codice della Strada, art. 141 –Velocità -, prevede in capo alla condotta da parte del conducente l’obbligo di regolare la velocità del veicolo in modo che avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. Lo stesso deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.

Sull’utilizzo delle cinture di sicurezza, la normativa e la giurisprudenza sono conformi nella applicazione per il mancato utilizzo di questo dispositivo di sicurezza, sia in capo al conducente che ai passeggeri.

I giudici, nel documento analizzato, così riportano: “… la trasportata… viaggiava non assicurata con cinture di sicurezza” pertanto il dettato dell’art. 172 della normativa sulla circolazione stradale, impone il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6 e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all'articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia.

Altro elemento di studio è correlato al fattore temporale, infatti, l’evento infortunistico si è verificato in ora notturna, pertanto, nel caso di specie, tutte le infrazioni c.d. notturne, subiscono un aumento.

Come si evince dalla sentenza e dalla normativa, incombe sul conducente del veicolo verificare che il passeggero indossi la cintura di sicurezza ed, in caso di sua renitenza, anche a rifiutarne il trasporto o ad omettere l’intrapresa della marcia, come pure in capo allo stesso lo stato psicofisico della guida sotto l’effetto dell’alcool e non adeguando la velocità tale da creare pericolo per la sicurezza stradale in funzione dell’ora notturna, della strada bagnata e delle caratteristiche del mezzo e della strada.

 * Consigliere Nazionale ASAPS

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