CERTIFICATI ATP E LA PROCEDURA INFORMATICA
08 novembreLo studio relativo al settore dell'autotrasporto merci su strada, riveste una notevole importanza, in quanto, come è assodato, questo settore è importante per l’economia nazionale ed internazionale.
Lo stesso, è contraddistinto da una tipologia di imprese estremamente eterogenee. Infatti, si annoverano tra le imprese dell’autotrasporto quelle con dimensione familiare fino alle imprese con parchi veicolari molto importanti.
Oltre a questa fattispecie, importante è la tipologia del servizio offerto.
La tipologia correlata all’ATP, cioè l’accordo che regolamenta i trasporti frigoriferi refrigerati a temperatura controllata di alimenti deperibili destinati all'alimentazione umana.
La norma ATP prescrive i tipi di alimenti deperibili da trasportare in regime di temperatura controllata e le temperature alle quali devono essere effettuati i trasporti frigoriferi e refrigerati, questi limiti sono in sintonia con quelli fissati dal Ministero della Sanità, come normato dal D.P.R. n. 327/1980 e D.M. 12.10.81.
Le principali classificazioni che può ottenere una carrozzeria isotermica o frigorifera sono le seguenti:
IN = ISOTERMICO NORMALE
per trasporti di alimenti deperibili a cui non necessita l'ausilio del frigo; si può montare un frigo omologato anche in un secondo momento classificando il veicolo FNA.
FNA = FRIGORIFERO NORMALE classe A
per trasporti di alimenti deperibili a cui necessita l'ausilio del frigo; il veicolo è omologato al trasporto di alimenti fino ad una temperatura di +0°C.
IR = ISOTERMICO RINFORZATO
per trasporti di alimenti deperibili a cui non necessita l’ausilio del frigo; si può montare un frigo omologato anche in un secondo momento e a seconda della sua potenza, classificando il veicolo FRA – FRB – FRC .
FRA = FRIGORIFERO RINFORZATO classe A
per trasporti di alimenti deperibili a cui necessita l'ausilio del frigo; il veicolo è omologato al trasporto di alimenti fino ad una temperatura di +0°C.
FRB = FRIGORIFERO RINFORZATO classe B
per trasporti di alimenti deperibili a cui necessita l’ausilio del frigo; il veicolo è omologato al trasporto di alimenti fino ad una temperatura di -10 °C.
FRC = FRIGORIFERO RINFORZATO classe C
per trasporti di alimenti deperibili a cui necessita l’ausilio del frigo; il veicolo è omologato al trasporto di alimenti fino ad una temperatura di -20 °C e oltre.
RRC = REFRIGERATO RINFORZATO classe C
denominato in gergo “ghiacciaia”, per trasporti di alimenti deperibili a cui necessita l’ausilio del frigo; il veicolo è omologato al trasporto di alimenti fino ad una temperatura di -20 °C e oltre.
Il Ministero in questo ultimo periodo ha emanato per il settore dell’ATP delle nuove normative che si riportano per una più corretta lettura e applicazione.
Nel mese di giugno, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Prot. n. 13549/Div3/T del 22 giugno 2017, ha indicato la Procedura informatica "Certificati ATP".
Nella stessa fonte ministeriale si legge che con circolare prot. n. 24419 del 04/11/2016 (1) è stato comunicato l'avvio di una procedura informatica "Certificati ATP" finalizzata all'informatizzazione e alla gestione centralizzata di tutte le attività inerenti al rilascio dei certificati ATP.
La suddetta circolare fissava come scadenza per l'entrata in Vigore del sistema informatizzato il 16/01/2017. Successivamente, per consentire l'adeguamento di tutte le stazioni di prova, tale scadenza è stata spostata dapprima al 31/03/2017 (prot. n. 00490 dell'11/01/2017 (2)) e successivamente al 31/06/2017 (prot. n. 6764 del 21/03/2017 (3)).
A seguito di tali adeguamenti è quindi possibile dare avvio alla fase operativa.
Si stabilisce, pertanto, che terminerà la possibilità di effettuare prove sul sistema in data 04/07/2017 e che la procedura informatica per il rilascio di certificati ATP sarà attiva dal 11/07/2017, potendo inserire i primi verbali con la nuova procedura a partire dal 14/07/2017.
A partire dalla data di avvio del sistema per la stampa dei certificati ATP ottenuti con la procedura informatica dovranno essere utilizzati esclusivamente i modelli TT815, già nella disponibilità degli uffici U.M.C. e C.P.A., presenti in allegato in pronta consultazione per gli organi di controllo in indirizzo.
Solo in casi eccezionali, per le casistiche previste dal sistema, ed esclusivamente fino al 10/11/2017 (4), al fine di agevolare la fase di avvio della nuova procedura si fa presente che sarà possibile inserire i dati previsti per la stampa dell'attestato anche in assenza di verbali preinseriti nel sistema, da parte delle stazioni di prova 0 degli esperti, sulla base della già consueta documentazione.
Per evitare disagi all'utenza sarà consentito anche il rilascio dell'attestato utilizzando la vecchia modalità, previa comunicazione all'utenza di provvedere comunque al ritiro del nuovo attestato non appena ultimato l'inserimento nel nuovo sistema, senza costi aggiuntivi.
Nel caso in cui le stazioni di prova o l'esperto abbiano inserito i dati del verbale di prova nel sistema, il rilascio dell'attestato sarà possibile presso qualsiasi UMC, mentre nel caso di inserimento manuale dei dati o di produzione del certificato cartaceo secondo la vecchia procedura, sarà necessario rivolgersi esclusivamente all'UMC di competenza.
Lo stesso Ente ministeriale, in data 03 novembre 2017 con provvedimento prot. 22893/Div3/T , rendeva nota la “Proroga della data di scadenza dell'utilizzo della vecchia modalità di rilascio.”
Infatti, nel documento ministeriale di apprende che con circolare prot. n. 13549 del 22/06/2017, già soprariportata, la quale prevedeva come ultima data quella del 10/11/2017 per la scadenza entro la quale era possibile utilizzare, in casi eccezionali, la vecchia modalità di rilascio degli attestati ATP, in luogo del nuovo portale.
Il MIT, ha deciso che al fine di garantire l'entrata in esercizio di ulteriori adeguamenti del nuovo sistema informatizzato la suddetta scadenza viene prorogata al 10/02/2018.
Infine facendo seguito a richieste di chiarimenti circa l'applicazione dell'imposta di bollo sugli attestati ATP si richiama, così come previsto dal tariffario nazionale (D.P.R. 642 del 1972 (2) e s.m.i.), quanto riportato sul Portale dell'Automobilista.