CARTA DI CIRCOLAZIONE, TRA POCO LASCIA LO SPAZIO AL DOCUMENTO UNICO DI CIRCOLAZIONE E DI PROPRIETÀ

26 giugno

 

* di Girolamo Simonato

Il Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 98, avente ad oggetto: Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata  al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124, ai sensi dell’art. 7 Entrata in vigore, prevede che il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,  ad  eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, che entrano in vigore a decorrere dal 1° luglio 2018.

L’art. 1 Documento unico di circolazione e di proprietà, prevede che a decorrere dal 1° luglio 2018, la carta di circolazione, redatta secondo le disposizioni contenute nella direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE del Consiglio, costituisce il documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati.

I beni mobili sono, secondo la legge italiana, tutti i beni che non sono ricompresi nel novero dei beni immobili, come dettato dall’art. 812 del codice civile “Distinzione dei beni”, il quale prevede che: “ Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.

Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo o sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione.

Sono mobili tutti gli altri beni.”

La carta di circolazione, secondo la novella legislazione, sarà denominata “documento unico”, in essa saranno riportati i seguenti dati.

  1. i dati tecnici del veicolo;

  2. i dati di intestazione del veicolo, di cui agliarticoli91, 93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

  3. i dati validatidalPubblicoregistroautomobilistico,di seguito PRA, relativi alla situazionegiuridico-patrimonialedel veicolo;

  4. i dati relativi alla cessazione del veicolo dalla circolazione conseguente alla sua demolizione o alla suadefinitivaesportazione all'estero.

Nello stesso documento unico sono, altresì, annotati i dati relativi alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del veicolo, annotati presso il PRA, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo, con le modalità, anche telematiche, previste con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della giustizia, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è competente al rilascio della carta di circolazione, che ha validità di certificazione dei dati in essa contenuti, ferma restando la responsabilità dell'Automobile club d'Italia, di seguito ACI, per  i dati relativi alla proprietà e alla locazione finanziaria dei veicoli, e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  per i dati relativi ai veicoli di cui al presente articolo.

Le carte di circolazione rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del decreto ed anche quelle rilasciate successivamente, fino al 1° luglio 2018, data di entrata in vigore del nuovo documento unico di proprietà, manterranno validità.

* Docente Ente Formazione "Agenzia Giulia"

 

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