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Carrelli elevatori: novità sull’esenzione RCA nelle aree chiuse con la Legge PMI 2026

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2026, la nuova Legge annuale per le PMI introduce un’importante modifica al quadro assicurativo dei veicoli utilizzati nella logistica. L’intervento normativo, contenuto nell’articolo 9, aggiorna l’articolo 122-bis del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005), recependo l’evoluzione della disciplina europea in materia di responsabilità civile auto, anche alla luce della nota sentenza sentenza Vnuk Corte di Giustizia UE.

Esonero RCA per i mezzi operanti in aree chiuse

La novità principale riguarda l’introduzione di un’esenzione dall’obbligo di copertura RCA per i carrelli elevatori e altri mezzi utilizzati esclusivamente in contesti non accessibili al pubblico. Rientrano in questa fattispecie:

  • aree aziendali interne
  • stabilimenti produttivi
  • magazzini e depositi
  • aree ferroviarie, portuali e aeroportuali interdette al pubblico

In tali contesti, i veicoli sono considerati parte integrante dell’organizzazione operativa interna e non soggetti alla disciplina della circolazione stradale.

Requisiti per l’esonero

Per beneficiare dell’esenzione, devono essere rispettate condizioni precise. I mezzi devono:

  • rientrare nella categoria dei “carrelli” prevista dal Codice della Strada;
  • non essere immatricolati;
  • operare esclusivamente in aree chiuse o comunque non accessibili a terzi.

Il perimetro applicativo è definito in modo rigoroso: l’obbligo di RCA resta infatti in vigore per tutti i veicoli che accedono, anche solo occasionalmente, a strade pubbliche o spazi aperti al pubblico, inclusi attraversamenti, piazzali promiscui o raccordi utilizzati da soggetti esterni.

Nessun vuoto di tutela: obbligo di coperture alternative

L’esonero dall’RCA non elimina la responsabilità per eventuali danni. Le imprese sono comunque tenute a garantire adeguata copertura assicurativa, attraverso:

  • polizze di responsabilità civile verso terzi e dipendenti (Rct/Rco);
  • coperture specifiche per la circolazione interna dei mezzi.

Inoltre, le aree operative devono essere chiaramente delimitate, segnalate e soggette a controllo degli accessi, con procedure documentate e sistemi di sicurezza adeguati. In presenza di spazi anche solo parzialmente aperti al pubblico, l’azienda deve organizzare la viabilità interna in modo da escludere i mezzi esonerati; in caso contrario, torna l’obbligo di assicurazione RCA.

Il collegamento con la sicurezza sul lavoro

Il legislatore ha esplicitamente collegato l’esenzione agli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 81/2008 sicurezza sul lavoro. In particolare, diventano elementi imprescindibili:

  • manutenzione periodica dei mezzi;
  • formazione degli operatori;
  • separazione dei percorsi tra pedoni e veicoli;
  • verifiche e controlli regolari.

La norma, quindi, non si limita a ridurre un costo assicurativo, ma sposta l’attenzione verso un sistema strutturato di gestione del rischio aziendale.

Impatti per logistica e assicurazioni

Per magazzini e centri di distribuzione chiusi al pubblico, la novità consente di rivedere il portafoglio assicurativo, sostituendo le tradizionali polizze RCA con coperture più aderenti ai rischi operativi interni, come collisioni, gestione dei carichi e infortuni.

Tuttavia, questo richiede un’attenta attività di adeguamento:

  • mappatura delle aree di circolazione;
  • aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi;
  • revisione della segnaletica e dei piani di viabilità interna.

Senza tali interventi, il rischio è quello di trovarsi con mezzi non assicurati in spazi di fatto accessibili a terzi.

Aree “grigie” e criticità applicative

Uno degli aspetti più delicati riguarda la definizione di “area non accessibile al pubblico”. Nella pratica logistica esistono numerose situazioni ibride, come:

  • piazzali di carico di corrieri;
  • aree di scarico presso punti vendita;
  • spazi condivisi tra più operatori.

Un’applicazione non rigorosa dell’esonero, senza adeguata segregazione e coperture assicurative alternative, può esporre le imprese a rischi significativi e contenziosi, soprattutto in caso di danni a terzi o infortuni.

Il ruolo delle linee guida

Sarà determinante il contributo di enti e istituzioni come INAIL, ispettorati del lavoro e aziende sanitarie locali, chiamati a fornire linee guida operative per chiarire i casi applicativi e uniformare le interpretazioni sul territorio.

Un’opportunità da gestire

La riforma rappresenta un’opportunità concreta per ottimizzare i costi assicurativi delle flotte interne, ma richiede un approccio consapevole. Per le imprese della logistica, il vero vantaggio si realizza solo attraverso un rafforzamento del governo del rischio: progettazione degli spazi, procedure operative, formazione e controlli diventano elementi centrali per applicare correttamente l’esonero e garantire una tutela effettiva.

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