CANTIERE STRADALE E RESPONSABILITÀ DELL’ENTE
18 marzoLa presenza di un cantiere stradale è sempre un “evento” che a vario titolo può compromettere la libera circolazione stradale, dovuta alla presenza di personale e macchinari dediti all’attività cantieristica.
La sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, Sez. VI – 3 Civile del 12 marzo 2019 n. 7096, nella quale trova lo spunto giuridico nel ricorso presentato dall’ente territoriale locale, nei confronti della ditta appaltatrice dei lavori, la quale era intervenuta per i lavori stradali connessi al passaggio di cavi interrati nella strada pubblica.
La medesima, secondo l’ente locale è stata ritenuta responsabile, ai sensi dell'articolo 2051 c.c., delle lesioni personali subite dall'attore infortunatosi cadendo, mentre era alla guida del proprio ciclomotore, a causa di una buca non segnalata presente sulla strada comunale.
La normativa sulla disciplina della circolazione stradale, in particolare il precetto di cui all’art. 21 C.d.S. “Opere, depositi e cantieri stradali”, prevede che senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all'articolo 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonchè sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.
Inoltre, chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.
Sempre nel novero di detto articolo, si legge che nel regolamento (D.P.R. 495/92) sono stabilite le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonchè agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonchè le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.
Gli Ermellini, come si legge nella sentenza, affermano che l’unico argomento svolto nell'ambito della esposizione dal Comune si incentra sulla erronea considerazione da parte del Giudice di appello del rapporto di custodia tra l'ente pubblico ed il bene, in quanto:
a) i lavori riguardavano un intervento di urgenza su cavi elettrici, non di competenza del Comune;
b) la ditta era concessionaria di suolo pubblico essendo collocati i cavi nel sottosuolo in forza di diritto di servitù coattiva.
Il motivo, come formulato ed argomentato nella esposizione, è inammissibile, non essendo dato distinguere quale sia il vizio di legittimità, tra quelli denunciati in rubrica, cui debbano riferirsi gli argomenti svolti.
In particolare, la circostanza che la ditta fosse titolare di un diritto di servitù coattiva (per passaggio di cavi interrati nella strada pubblica), in virtù di un rapporto di concessione di suolo pubblico disciplinato da norme regolamentari, premesso che la questione non risulta sia stata dedotta ed esaminata in contraddittorio nel corso dei gradi di merito, e premesso che il Comune neppure specifica quando sia stato prodotto in giudizio l'atto di concessione, è appena il caso di rilevare che quando anche l'atto di concessione fosse da individuare nel "titolo costitutivo del diritto reale parziario", tale diritto non comporterebbe, comunque, il venire meno del rapporto di custodia tra il bene e l'ente locale proprietario.
Pertanto, non potendo ritenersi trasferita alla ditta, stante il carattere limitato del titolo, la piena ed esclusiva disponibilità e gestione della strada pubblica, laddove questa – ove interessata da lavori di appalto commissionati dalla società titolare del diritto di servitù coattiva - sia rimasta aperta al traffico dei veicoli e dei pedoni.
La giurisprudenza in temi analoghi determinati dall'esistenza di un cantiere stradale, qualora l'area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno di questa area risponde esclusivamente l'appaltatore, che ne è l'unico custode.
Allorquando, invece, l'area su cui vengono eseguiti i lavori e insiste il cantiere risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, (come nel caso di specie) sia pure insieme all'appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell'articolo 2051 c.c. sussiste sia a carico dell'appaltatore che dell'ente, salva l'eventuale azione di regresso di quest'ultimo nei confronti del primo a norma dei comuni principi sulla responsabilità solidale.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il Comune ricorrente va condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, non venendo in questione, in assenza di proposizione di ricorso incidentale, il regolamento delle spese di primo e secondo grado, come è stato definito dal Giudice di appello con statuizione divenuta irrevocabile.