CALAMITA SUL TACHIGRAFO, SENTENZA DI CASSAZIONE MARZO 2017 N. 13937

10 giugno

  di Girolamo Simonato

Le modalità di utilizzo del cronotachigrafo sono stabilite Reg. CE 561/2006 e 165/2014 e sanzionate dal Codice della Strada, (d.lgs. 285/92) in particolare all’art.179.

In particolare il comma 2 C.d.S. precisa che “chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 a euro 3.396. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo.”. Dalla violazione consegue la sanzione accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi.

A questo proposito, la conoscenza degli operatori sull’azione della manomissione del tachigrafo, spesso è vista solamente sotto l’aspetto sanzionatorio di cui la norma comportamentale del Codice della Strada impone, essa, a volte, comporta sicuramente omissione di cautele antinfortunistiche nei luoghi di lavoro di cui alla normativa del diritto penale.

Per l’occasione ci vieni in aiuto una recente Sentenza 22 marzo 2017, n. 13937 della Corte di Cassazione, che sarà oggetto dell’incontro, sono opportune alcune riflessioni, in primis sull’art.179 del C.d.S., “Cronotachigrafo e limitatore di velocità”, il quale prevede che nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d'impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con le modalità previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati altresì di limitatore di velocità.

Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 a euro 3.396. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo.

Quindi, la manomissione del dispositivo cronotachigrafo o del limatore di velocità sul mezzo aziendale oltre a quanto stabilito e nel paragrafo precedete portato in visione costituisce anche omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro ex art.437 c.p. Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro che prevede: “ Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”.

Nella sentenza, i giudici hanno citato il Principio di specialità, di cui all’art. 9 della Legge 689/81, che così prevede: “Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.”

Lo stesso provvedimento degli Ermellini così conclude: “Ne consegue che la sentenza di non luogo a procedere impugnata, non avendo fatto corretta applicazione del principio di specialità, di cui all’art. 9 legge n. 689/1981, e avendo ritenuto applicabile nel caso specifico la sola disposizione amministrativa di cui all’art. 179 cod. strada, dichiarando conseguentemente "non luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", va annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi a diverso magistrato del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Asti perché proceda a nuovo giudizio”.

​ docente Ente formazione "Agenzia Giulia"

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