AUTOVELOX, OLTRE ALLA SEGNALETICA È RICHIESTA LA “CHIARA VISIBILITÀ” DELLA PATTUGLIA

14 marzo

La sentenza pubblicata in data 05 marzo 2019 n. 6407 della Corte di Cassazione sez. VI civile, trova spunto dal ricorso presentato dal ricorrente, per proporre opposizione al verbale, emesso in data 04.02.2016 dalla polizia Stradale, per violazione dell'art. 142 comma 9 C.d.S., rigettato nel merito dal Tribunale.

In particolare, il Tribunale ha rilevato che il cartello che segnalava la presenza di un'apparecchiatura di rilevamento di velocità era posto a distanza regolamentare mentre non era richiesta la "chiara visibilità" dell'apparecchio e degli agenti accertatori.

Il dettato normativo di cui all’art. 142 C.d.S. comma 6-bis, prevede che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno.

Inoltre il Direttiva Minniti 21 luglio 2017, prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 così si era espressa “Le postazioni di controllo temporanee presidiate dall'agente accertatore sono rese ben visibili grazie alla presenza di personale in uniforme o ricorrendo, ove possibile, all'impiego di autoveicoli di servizio con colori istituzionali ovvero con l'utilizzo di un segnale di indicazione riportante il simbolo dell'organo operante come previsto per le postazioni di rilevamento a distanza, da apporre nelle immediate vicinanze della postazione. È comunque opportuno, ai fini della tutela garantita dall'art. 2700 del codice civile, che nel verbale di inizio attività sia dato conto sia della posizione del segnale di presegnalazione che della postazione. In alternativa le predette informazioni possono essere inserite nel verbale di contestazione della violazione.”

Gli Ermellini, considerato in diritto, il primo motivo di ricorso, dove il ricorrente censura la statuizione della sentenza impugnata secondo cui, fermo restando che il cartello di preavviso di rilevamento velocità era presente e posto a distanza regolamentare, mentre non era richiesta la "chiara visibilità" dell'apparecchio ovvero degli agenti, hanno dichiarato che il motivo di ricorso è fondato.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce l'omessa valutazione di un documento, nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti per non avere il Tribunale esaminato i documenti comprovanti la non visibilità dell'apparecchiatura.

L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento del secondo.

Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso.

Dispiace che nella sentenza non vi è menzione della reale visibilità della pattuglia operante, già la divisa e il veicolo istituzionale sono elementi visibili e di prevenzione.

Il concetto di visibilità, riportato in molti dizionari, prevede l'esistenza e la possibilità di richiamare, nel caso di specie la presenza della polizia stradale, da parte del soggetto, in questo caso il conducente, il quale, deve sempre rispettare le norme di comportamento ed in particolare quella di cui all’art. 142 del Codice della Strada, anche se il presidio, come dallo stesso sostenuto e confermato in sentenza, non era richiesta la "chiara visibilità" dell'apparecchio ovvero degli agenti.

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