ALCOLTEST E IL SOFFIO “INSUFFICIENTE”

28 maggio

Nella circolazione stradale molte sono le responsabilità intrinseche ai soggetti che si pongono alla guida, in particolare quella della guida in stato di ebbrezza, anche in presenza della dicitura "volume insufficiente".

Sarebbe da dire che non ci si può salvare dalle sanzioni per detta fattispecie nemmeno quando l’etilometro, assieme al risultato numerico della misurazione, dà il responso a favore dell’utente.

Questo induce a riflettere su due sentenza di recente emanazione:

la prima da parte della Corte di Cassazione penale n. 19161/16 del 09/05/2016

la seconda, sempre della stessa Corte penale n. 19176/16 del 09/05/2016.

Nel primo caso, ricorre innanzi agli Ermellini l’utente riconosciuto in primo grado colpevole del reato di cui all’art. 186 comma 2 lett. c), che guidava sotto l'effetto di alcol, il quale, poneva l’attenzione del ricorso sulla responsabilità, nonostante una delle due prove, mediante alcooltest recasse la dicitura "volume insufficiente".

Invece, nel secondo caso, il ricorrente innanzi agli Ermellini, poneva l’attenzione sul fatto che la condanna per guida in stato di ebrezza alcolica, accertata con alcoltest, fosse da riferibile all'ipotesi meno grave, in quanto inferiore ad 1,5 g/I (1,49 alla prima misurazione ed 1,35 alla seconda), anziché, come da contestazione di cui all’art. 186 comma 2 lett. c ) del Codice della strada.

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