ADR: CONSULENTE PER IL TRASPORTO MERCI PERICOLOSE

26 ottobre

Il consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada, per ferrovia e per vie navigabili interne è quella figura professionale di cui si devono avvalere le imprese che effettuano il trasporto, il carico o lo scarico di merci pericolose.

Le norme collegate sono quelle ascritte al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, quando è stata introdotta nel diritto interno nazionale la direttiva 96/35/CE relativa alla designazione ed alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose.

Con circolare n. A09 del 6 marzo 2000 sono state date le disposizioni operative circa le modalità di rilascio del certificato provvisorio, della dichiarazione del consulente, nonché gli obblighi derivanti dall'attività ordinaria e straordinaria del consulente.

Il successivo decreto ministeriale 6 giugno 2000, ha normato e legiferato i precetti di cui al d.lgs. n. 40/2000, contenenti, tra l'altro, le procedure e modalità di esame.

Le commissioni di esame per il rilascio dell’attestato di consulte è stato normato con decreto dirigenziale 23 giugno 2000, n. 1355/4915/10.

A luglio dello stesso anno, è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 luglio 2000, il quale individuata la tipologia delle imprese esenti dalla disciplina dei consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia.

Le disposizioni sull’esecutività e le procedure d'esame, il campo di applicazione, le esenzioni e gli incidenti, sono normati dalla circolare n. A21 del 7 luglio 2000.

Con decreto interministeriale 27 settembre 2000, sono stati stabiliti i diritti a carico dei candidati agli esami per consulente, in attuazione dell'art. 5, comma 7, del decreto legislativo n. 40/2000.

Il Decreto Legislativo n. 35 del 27/01/2010 - Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose.

D.M. Infrastrutture e Trasporti del 29 dicembre 2010 - Norme attuative dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, concernente l'attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose

L’ambito di applicazione delle norme evidenziate, trova nel trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, sia all'interno dello Stato nazionale che tra gli Stati della Comunità europea, alle operazioni di carico e scarico, al trasferimento da un modo di trasporto ad un altro ed alle soste rese necessarie dalle condizioni di trasporto, la loro applicazione.

Il presente decreto non si applica al trasporto di merci pericolose effettuato:

a) mediante veicoli, vagoni o unità navali che appartengono alle forze armate o che si trovano sotto la responsabilità di queste ultime ovvero mediante navi in servizio governativo non commerciale;

b) mediante unità navali adibite alla navigazione marittima su vie navigabili marittime che si estendono nelle vie navigabili interne;

c) mediante traghetti che effettuano soltanto l'attraversamento di una via navigabile interna o di un porto; oppure

d) interamente all'interno del perimetro di un'area chiusa.

Ai fini della normativa oggi allo studio, si intende per:

a) ADR: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, e successive modificazioni;

b) RID: il regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia, che figura come appendice C alla convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia (COTIF), conclusa a Vilnius il 3 giugno 1999, e successive modificazioni;

c) ADN: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra il 26 maggio 2000, e successive modificazioni;

d) veicolo: qualsiasi veicolo a motore destinato a circolare su strada, provvisto di almeno quattro ruote ed avente una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, nonché' i relativi rimorchi, eccettuati i veicoli che si muovono su rotaie, le macchine mobili ed i trattori agricoli e forestali, purché non viaggino ad una velocità superiore a 40 km/h quando trasportano merci pericolose;

e) vagone: qualsiasi veicolo ferroviario privo di mezzo di propulsione e dotato di ruote che circola su binari ferroviari ed è utilizzato per il trasporto di merci;

f) unità navale: qualsiasi nave o galleggiante atta alla navigazione marittima o alla navigazione interna, ivi compreso il traghetto quale definito dall'articolo 1, comma 1, numero 34), del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

g) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Ministero rilascia un certificato di formazione professionale di consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose dopo il superamento di un esame.

Il certificato è valido per cinque anni ed è rinnovato periodicamente ogni cinque anni sempre per esame.

L'esame avviene in forma scritta ed è costituito da due parti:

da un questionario con domande a scelta multipla;

dallo studio di un caso.

Per ogni domanda a scelta multipla sono previste tre risposte per ciascuna delle quali il candidato deve indicare "V" per vero o "F" per falso.

Durante la prova non è consentito abbandonare la sala esami se non al termine della prova.

Una volta iniziata la prova nessun candidato verrà più ammesso all'esame.

I candidati che all'ora fissata dalla convocazione non siano presenti oppure che abbiano il documento di identità scaduto saranno rinviati ad altra sessione.

L'ammissione agli esami è determinata sulla base delle dichiarazioni del candidato, pertanto, ai sensi del DPR n° 445 del 28/12/2000, le Amministrazioni procedono ad idonei controlli anche a campione e, ferme restando le responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato.

I lavori devono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, sulle schede prestampate e su carta (per lo studio del caso) fornite dalla Commissione.

Quiz per il conseguimento o rinnovo del certificato

 I quiz rappresentano materiale informativo utile per esercitarsi alla prova d'esame, ma le Commissioni nella loro autonomia possono predisporre questionari diversi.

Quiz e studi dei casi - ADR e RID (sito www.ilportaledellautomobilista.it)

Quiz - ADN 2015

Il consulente deve svolgere, sulla base delle disposizioni legislative, appositamente riportate, correlate con le particolari esigenze del trasporto, un ruolo di verifica dell'idoneità tecnica al trasporto, nonché al carico o allo scarico delle merci pericolose da parte del soggetto terzo da individuare come sub-fornitore.

Il settato di cui all’art. 11 -  Consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose, prevede che le disposizioni concernenti il consulente alla sicurezza per il trasporto delle merci pericolose sono quelle previste dall'ADR, RID, ADN, come sopra illustrate.

Il legale rappresentante dell'impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, nomina un consulente per la sicurezza.

Entro quindici giorni dalla nomina, il legale rappresentante comunica le complete generalità del consulente nominato all'ufficio periferico del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente in relazione al luogo in cui ha sede l'impresa.

Con provvedimento dell'amministrazione sono individuate le condizioni alle quali le imprese esercenti l'attività di cui al comma 2 possono essere esonerate dal campo di applicazione delle disposizioni del presente articolo, ai sensi e nei limiti di cui al capitolo 1.8, dell'ADR, del RID e dell'ADN.

Il consulente verificate le prassi e le procedure concernenti l'attività dell'impresa presso la quale opera, redige una relazione nella quale, per ciascuna operazione relativa all'attività di impresa, indica le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l'osservanza delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, nonché per lo svolgimento dell'attività dell'impresa in condizioni ottimali di sicurezza. La relazione è successivamente redatta annualmente e, comunque, ogni qualvolta intervengano eventi modificativi delle prassi e procedure poste alla base della relazione stessa, ovvero delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, ed è consegnata al legale rappresentante dell'impresa.

Il legale rappresentante conserva le relazioni di cui al comma 5 per cinque anni.

La relazione di incidente redatta dal consulente ai sensi dell'ADR, RID, ADN è trasmessa entro quarantacinque giorni dal verificarsi dell'incidente medesimo al legale rappresentante dell'impresa e per il tramite degli uffici periferici del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al medesimo Dipartimento ed al Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Il certificato di formazione professionale di cui all'ADR, RID, ADN è rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, a seguito del superamento dell'esame.

Come si addice, la figura del consulente, è estremamente delicata e cruciale, la sua scelta, a prescindere dalle capacità professionali e dal superamento degli esami, è fondamentale sia dal punto di vista dei suoi rapporti all' interno ed all' esterno dell' azienda che consiglia, sia verso le pubbliche autorità.

Le problematiche e i connessi rischi derivanti dal trasporto del materiale pericoloso, la nota classificazione oggi normata dall’ADR 2017 è eloquente, impongono l' introduzione di misure adeguate per diminuire il più possibile il rischio residuo insito in questi trasporti.

Sicuramente la complessità normativa necessita di fornire alle imprese un valido supporto per tutelarsi dalle sanzioni che rivestono un plus particolare e che sono notificate al trasportatore.

L’art. 12 -  Sanzioni relative al consulente alla sicurezza così sancisce:

1. Il legale rappresentante dell'impresa che viola le disposizioni dell'articolo 11, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 36.000 euro.

2. Il legale rappresentante dell'impresa che viola le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.

3. Il consulente che non redige le relazioni di cui all'articolo 11, commi 5 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro.

4. Il consulente che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 11, commi 5 e 7, relativi alla trasmissione delle relazioni di cui agli stessi commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.

5. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative ai consulenti per la sicurezza è affidata agli Uffici periferici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici territorialmente competenti.

6. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono irrogate dal prefetto ed i relativi proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Informazioni sui cookie presenti in questo sito

Questo sito utilizza cookie tecnici e statistici anonimi, necessari al suo funzionamento.

Per saperne di più x