Formazione specifica dei lavoratori rischio basso
DESTINATARI:
Lavoratori occupati in aziende classificate a rischio basso secondo l’art.2 del D.lgs. 81/08. Sono equiparati a lavoratori anche i soci lavoratori, i lavoratori a progetto, apprendisti, stagisti, collaboratori, ecc.
Ai sensi dell’art. 10 dell’Accordo Stato Regioni 21/12/11 tutti i lavoratori neoassunti devono avviare la formazione al momento dell’assunzione che deve essere necessariamente completata entro 60 gg.
FREQUENZA:
Le assenze non possono essere superiori al 10% del monte ore complessivo.
VALIDITA’:
5 anni